Ordinanza n. 2109/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento comunale del 30 giugno 2026, con il quale è stata invitata e diffidata a liberare entro sessanta giorni le aree demaniali marittime occupate e a sgomberarle da arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell'adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, ove occorrente e nei limiti della lesività, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, richiamata quale atto di indirizzo dell'Area VIII – Demanio, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui potesse essere interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del piano. La società ha proposto domanda cautelare incidentale. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR ha ritenuto che la complessità e tecnicità delle questioni richiedessero un esame proprio della fase di merito, senza definire in questa sede l'eccezione preliminare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per la società. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha considerato inoltre che l'atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione e ha disposto una sospensione temporanea dell'efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. La questione relativa alla lesività dell'atto e le ulteriori questioni di legittimità sono state riservate alla fase di merito. È stata rimessa al Presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la definizione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato il periculum in mora e bilanciato gli interessi contrapposti, disponendo la sospensione temporanea dell'atto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l'esecuzione di una diffida al rilascio di un'area demaniale e al ripristino dello stato dei luoghi sia prevista durante la stagione balneare e possa determinare un pregiudizio grave e irreparabile per il concessionario, il giudice può sospenderne temporaneamente l'efficacia fino alla conclusione della stagione, individuando un termine finale preciso.
- La complessità e la tecnicità delle questioni di legittimità possono giustificare la riserva del relativo esame alla fase di merito, senza impedire l'adozione di una misura cautelare fondata sul periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi.
- Anche in presenza di un'eccezione preliminare relativa alla carenza di lesività dell'atto impugnato, il giudice cautelare può riservarne l'esame al merito e accordare una tutela interinale quando sussista un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata esecuzione.
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