Sentenza del 11/07/2016 n. 154 - Comm. Trib. Prov. Asti
Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale -Avviso di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta illegittima perché l'avviso non riguardava cartelle o avvisi di accertamento relativi a obbligazioni contratte per i bisogni della famiglia. I beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere aggrediti soltanto per debiti il cui fatto generatore sia riconducibile alle esigenze familiari, mentre non possono essere gravati per obbligazioni personali o per sanzioni aventi funzione afflittiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in un fondo patrimoniale, sostenendo che i debiti posti a fondamento dell'iscrizione derivavano dal disconoscimento di costi d'impresa e dalle relative sanzioni. Tali obbligazioni non risultavano riconducibili ai bisogni della famiglia: le sanzioni, in particolare, hanno natura afflittiva e personale e non possono essere considerate debiti contratti per il soddisfacimento delle esigenze familiari.
Norme richiamate
Artt. 167 e seguenti del codice civile
Il fondo patrimoniale vincola determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La garanzia sui beni del fondo non è generale, ma è limitata ai debiti collegati alle esigenze familiari.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale non è automaticamente legittima per il solo fatto che esista un debito tributario: occorre verificare la natura del debito e il suo collegamento con i bisogni della famiglia.
- I debiti derivanti da attività d'impresa, da contestazioni fiscali o da sanzioni personali non sono normalmente riconducibili ai bisogni familiari, salvo che l'amministrazione dimostri concretamente tale collegamento.
- Le sanzioni tributarie, in quanto aventi natura afflittiva e personale, non possono di regola essere soddisfatte aggredendo beni destinati al fondo patrimoniale.
- In una situazione analoga è necessario esaminare l'avviso, le cartelle e il fatto generatore dell'obbligazione, verificando se il debito sia stato contratto per esigenze familiari oppure per finalità personali o professionali.
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