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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14762 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Studi di settore - Applicazione nei confronti di una società in liquidazione - Esclusione ex art. 10, comma 4, della l. n. 146 del 1998 - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo, da un lato, che una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non potesse essere contestata nel merito mediante la discussione dei presupposti della dichiarazione presentata dal contribuente e, dall'altro, che lo stato di liquidazione della società non fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicazione degli studi di settore. Secondo l'Agenzia, la società avrebbe dovuto dimostrare di non aver conseguito redditi o di aver realizzato ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato possa essere impugnata anche per contestare il merito della pretesa fiscale, quando costituisce il primo e unico atto impositivo notificato al contribuente. Nel merito, ha confermato che gli studi di settore presuppongono il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale e che, di regola, la messa in liquidazione della società comporta la cessazione della normale attività produttiva. Pertanto, per l'anno 2002, gli studi di settore non erano applicabili alla società in liquidazione e l'adeguamento effettuato in dichiarazione poteva essere considerato un errore emendabile. Non sono state liquidate spese, poiché la parte resistente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10, comma 4

    situazione di non normale svolgimento dell'attività

    Gli studi di settore sono utilizzabili quando l'attività d'impresa si svolge normalmente. La messa in liquidazione, di regola, integra una situazione non normale e ne esclude l'applicazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo atto con cui viene esercitata la pretesa fiscale e può quindi essere impugnata anche per contestazioni attinenti al merito, non soltanto per vizi propri.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Consente l'impugnazione della cartella di pagamento anche per motivi relativi alla fondatezza della pretesa impositiva, quando non vi sia stato un precedente atto autonomamente impugnabile.

  • Codice civile, artt. 2486, 2487 e 2490

    Disciplinano gli effetti dello scioglimento, i poteri e gli obblighi dei liquidatori e la gestione della società durante la liquidazione; il loro richiamo non modifica la conclusione secondo cui la liquidazione segna, normalmente, la cessazione dell'attività produttiva ordinaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    È stato invocato dall'Agenzia in relazione ai controlli automatizzati, ma la censura è stata ritenuta infondata poiché la cartella può essere contestata anche nel merito nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Gli studi di settore presuppongono una gestione ordinaria dell'impresa; in presenza di liquidazione, cessazione o altre situazioni straordinarie, la loro applicazione deve essere esclusa o valutata con particolare cautela.
  • La messa in liquidazione non estingue immediatamente la società, ma normalmente interrompe l'attività produttiva orientata al conseguimento dei fini ordinari dell'impresa. Eventuali attività meramente liquidatorie non equivalgono necessariamente a normale esercizio dell'impresa.
  • Una cartella derivante da controllo automatizzato può essere contestata anche nel merito quando rappresenta il primo atto con cui l'Amministrazione finanziaria esercita la pretesa, e non soltanto per vizi formali propri.
  • L'esclusione degli studi di settore non opera necessariamente in ogni caso in modo astratto: la liquidazione costituisce normalmente un indice di non normale svolgimento dell'attività, ma la concreta situazione aziendale e la documentazione disponibile restano rilevanti.
  • Un eventuale adeguamento agli studi di settore inserito per errore nella dichiarazione può essere emendato, se incompatibile con la reale situazione dell'impresa e con i presupposti normativi di applicazione degli studi.

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