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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17718/2020 del 25/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva ammesso e valorizzato un giuramento decisorio deferito con l'atto di appello e aveva applicato gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c. in relazione alla mancata comparizione di uno dei chiamati a giurare. I ricorrenti censuravano l'ammissibilità del giuramento perché l'atto di appello non era sottoscritto personalmente dalla parte né da difensore munito di mandato speciale, e denunciavano la mancata notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza fissata per la prestazione del giuramento alla parte interessata, con la conseguente impossibilità di applicare gli effetti di soccombenza previsti dall'art. 239 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso: ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte né da difensore con mandato speciale, e ha precisato che l'ordinanza che ammette il giuramento e i provvedimenti di rinvio dell'udienza devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a giurare, pena l'esclusione degli effetti di cui all'art. 239 c.p.c. per mancata comparizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 233 c.p.c.

    Stabilisce le modalità di deferimento del giuramento decisorio: può essere deferito in udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. La Cassazione interpreta che il giuramento deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte o da procuratore con mandato speciale è inammissibile.

  • art. 232 c.p.c.

    Riguarda i poteri del giudice istruttore in caso di giustificato impedimento e rinvii; la Corte richiama l'articolo per affermare che il giudice deve valutare la giustificazione dell'assenza e può provvedere ai sensi del comma 2.

  • art. 239 c.p.c.

    Prevede che la parte chiamata a prestare il giuramento, se non compare senza giustificato motivo o rifiuta di giurare, soccombe quanto alla circostanza di fatto oggetto del giuramento. La Cassazione precisa che gli effetti di soccombenza non possono essere applicati se la parte non è stata personalmente notificata dell'ordinanza di ammissione del giuramento o dei provvedimenti di rinvio.

  • art. 237 c.p.c.

    Citato nella doglianza relativa alla procedura di assunzione del giuramento; nel contesto la Corte richiama principi correlati alle formalità procedurali attinenti al giuramento decisorio e alle notificazioni.

Massime di principio

  • Il giuramento decisorio è ammissibile solo se deferito secondo le forme di legge: in udienza dalla parte, da procuratore munito di mandato speciale, o con atto sottoscritto personalmente dalla parte; un atto di impugnazione firmato dal difensore con procura ordinaria non basta.
  • L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio e qualsiasi provvedimento che rinvii l'udienza fissata per la sua assunzione devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che la parte sia presente quando il rinvio è disposto.
  • Se la parte non viene personalmente notificata del rinvio e quindi non comparisce, non possono operare gli effetti di soccombenza previsti dall'art. 239 c.p.c.; l'omessa notifica determina nullità rilevabile d'ufficio.
  • La conformità delle formalità procedurali relative al giuramento non è sanabile per inattività delle parti: le condizioni di ammissibilità del mezzo istruttorio sono inderogabili e non si sopprimono per comportamenti successivi.
  • Prassi consigliata: verificare sempre che il difensore abbia mandato speciale per deferire giuramenti, assicurare la notifica personale dell'ordinanza di ammissione e di ogni rinvio all'indirizzo della parte chiamata a giurare, e contestare tempestivamente eventuali omissioni per evitare che il giudice valorizzi il giuramento in difetto di tali presupposti.

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