Ordinanza n. 2146/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Centrale di revoca del programma definitivo di protezione speciale nei confronti di un testimone di giustizia e del suo nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del programma definitivo di protezione speciale, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal testo emerge che la revoca è stata adottata perché il testimone di giustizia e un familiare, dopo essersi inizialmente dichiarati disponibili, hanno rifiutato il trasferimento in un’altra località protetta, individuata tra quelle indicate dal testimone e concordata con la Direzione distrettuale antimafia competente. Il trasferimento era stato disposto poiché la località protetta in cui il nucleo familiare era ospitato risultava compromessa per diversi motivi; l’amministrazione aveva inoltre individuato un’abitazione ritenuta idonea alle esigenze rappresentate, comprese quelle connesse alla presenza di numerosi animali domestici. L’atto ha valorizzato anche l’esistenza di una precedente violazione comportamentale, consistita in un analogo rifiuto del trasferimento dopo il disvelamento del domicilio protetto, che aveva condotto a una precedente revoca poi annullata in autotutela. La nuova revoca era stata preceduta dal parere favorevole della DDA e della DNAA.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris. In questa fase sommaria il Collegio ha considerato rilevante il rifiuto del trasferimento, avvenuto nonostante gli sforzi del Servizio centrale di protezione per soddisfare le esigenze del nucleo familiare e nonostante la scelta della nuova località fosse stata condivisa con il testimone e con la DDA competente. Secondo il giudice, il mancato trasferimento pregiudica in modo evidente le superiori esigenze di protezione, sicché non emerge una ragionevole probabilità di fondatezza della domanda di annullamento. Non è stata svolta una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della legittimità della revoca di un programma speciale di protezione, il rifiuto ingiustificato del trasferimento in un’altra località protetta può escludere il fumus boni iuris quando l’amministrazione dimostri di avere individuato una soluzione idonea alle esigenze rappresentate dal nucleo familiare e di avere previamente acquisito il parere favorevole delle autorità antimafia competenti.
- Le esigenze superiori di protezione del testimone di giustizia e del suo nucleo familiare possono prevalere sulle esigenze organizzative o personali prospettate dagli interessati, soprattutto quando la località protetta originaria sia divenuta inidonea o compromessa e il trasferimento sia stato concordato con le autorità competenti.
- Nella fase cautelare, la reiterazione di condotte già ritenute rilevanti nell’ambito del programma di protezione costituisce un elemento valutabile dal giudice ai fini del fumus boni iuris della domanda di sospensione della revoca.
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