Risoluzione n. 132 del 20/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la mancata indicazione in dichiarazione della deduzione Tremonti-ter può essere sanata con dichiarazione integrativa a favore o con istanza di rimborso, mentre l’eventuale recupero di una deduzione già fruita richiede dichiarazione integrativa a sfavore. Vengono indicati termini, presupposti e conseguenze sanzionatorie, nel quadro della cumulabilità con altre agevolazioni non fiscali.
Detassazione Tremonti-ter e cumulo con altre agevolazioni non fiscali
Detassazione Tremonti-ter e cumulo con altre agevolazioni non fiscali
La risoluzione affronta il tema della detassazione degli investimenti in macchinari prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con riferimento alla possibilità di cumularla con altre agevolazioni di natura non fiscale e alle modalità per correggere il comportamento dichiarativo adottato dalle imprese in attesa dei chiarimenti sulle regole di cumulabilità.
Ambito della disciplina agevolativa
L’agevolazione Tremonti-ter consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.). Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, al 30 giugno 2010.
Natura e modalità di fruizione del beneficio
La circolare n. 44/E del 28 ottobre 2009 aveva già chiarito che la Tremonti-ter opera come deduzione dal reddito d’impresa, mediante variazione in diminuzione della base imponibile nel periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti.
Il beneficio può essere fruito esclusivamente in sede di determinazione del saldo IRPEF/IRES dei periodi d’imposta interessati. Non incide quindi sul calcolo né sul versamento degli acconti, che restano determinati con le modalità ordinarie e comunque al lordo dell’agevolazione.
Cumulabilità con altre misure di favore
La risoluzione richiama l’orientamento già espresso nella circolare n. 44/E del 2009 secondo cui l’articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 non contiene una regola generale di non cumulabilità. Ne deriva che l’agevolazione è, in linea di principio, cumulabile con altre misure di favore, salvo che le norme che disciplinano tali altre misure dispongano diversamente. La valutazione sulla compatibilità con specifiche agevolazioni rientra nella competenza degli organi eroganti.
Correzione della dichiarazione: principi generali
In tema di dichiarazione integrativa, la risoluzione distingue tra:
- ipotesi in cui il contribuente cerchi di rimettere in discussione una scelta già compiuta e poi rivelatasi meno favorevole, fattispecie che in linea generale non consente la riapertura dell’opzione;
- ipotesi in cui la dichiarazione integrativa serva a correggere errori od omissioni relativi a elementi che incidono sulla determinazione del reddito imponibile, come omissioni di deduzioni o indicazioni di maggior reddito, con conseguente maggior imposta o minor credito.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione integrativa non modifica una scelta discrezionale, ma corregge errori nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito.
Mancata fruizione della deduzione Tremonti-ter
La risoluzione afferma che la mancata indicazione della deduzione Tremonti-ter nella dichiarazione originaria non impedisce, di per sé, di beneficiarne successivamente tramite dichiarazione integrativa.
In particolare, le imprese che non abbiano fruito della deduzione per il periodo d’imposta 2009 nella dichiarazione originaria possono presentare una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, al fine di recuperare il beneficio.
È richiamato anche l’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998, secondo cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Termine per la dichiarazione integrativa a favore e rimborso
Se la deduzione non è stata indicata nella dichiarazione originaria, il contribuente può:
- presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata;
- se tale termine è decorso, presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, per la maggiore imposta versata, entro quarantotto mesi dal termine per il pagamento del saldo d’imposta.
La risoluzione precisa inoltre che contro l’eventuale silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso è ammesso ricorso al giudice tributario.
Ipotesi di deduzione già fruita e successiva esclusione del cumulo
Se il contribuente si è già avvalso della deduzione nella dichiarazione del periodo d’imposta di competenza e la questione sulla cumulabilità viene poi definita negativamente, è possibile far venir meno gli effetti della deduzione già operata.
In tal caso deve essere presentata una dichiarazione integrativa a sfavore ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, poiché il recupero della deduzione comporta un maggior reddito imponibile e quindi un maggior debito d’imposta o un minor credito.
La dichiarazione integrativa a sfavore può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Conseguenze fiscali e sanzioni
Quando dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta o un minor credito spettante, la dichiarazione costituisce titolo per la riscossione, con applicazione degli interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La risoluzione precisa tuttavia che, se la dichiarazione integrativa è presentata prima dell’avvio dell’attività di controllo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con versamento spontaneo della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta.
Indicazioni finali agli uffici
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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