Risoluzione n. 133 del 20/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i beni utilizzati da imprese di noleggio, il coefficiente di ammortamento può essere individuato nel gruppo dell’utilizzatore e non in quello del locatore, in deroga alla regola generale, purché il bene sia impiegato per tutta la vita utile esclusivamente nello stesso settore. Richiama l’art. 102, comma 2, TUIR e il D.M. 31 dicembre 1988.
Coefficienti di ammortamento per beni destinati al noleggio
Coefficienti di ammortamento per beni appartenenti a soggetti che svolgono attività di noleggio
La risoluzione fornisce chiarimenti sulla corretta individuazione dei coefficienti di ammortamento applicabili ai beni appartenenti a imprese che svolgono attività di noleggio. Il documento interpreta l’art. 102, comma 2, del TUIR alla luce dei principi generali sull’ammortamento fiscale dei beni materiali e introduce una specifica deroga per il settore del noleggio.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 102 del TUIR disciplina l’ammortamento fiscale dei beni materiali posseduti dall’impresa. Il comma 2 prevede che le quote annue deducibili siano determinate secondo coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei e in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi, dal D.M. 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989.
La risoluzione ricorda inoltre che:
- fiscalmente le quote di ammortamento ammesse non possono superare i coefficienti fissati dal decreto ministeriale;
- per il primo esercizio le quote sono ridotte alla metà.
Funzione dell’ammortamento
L’ammortamento viene descritto come una procedura tecnico-contabile che consente di ripartire il costo di beni a utilità pluriennale su più esercizi.
Sul piano civilistico, il riferimento è all’ammortamento sistematico del costo dei beni strumentali in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, ai sensi dell’art. 2426 del codice civile.
Struttura della tabella ministeriale e criteri generali di applicazione
La tabella del D.M. 31 dicembre 1988 è articolata in gruppi e specie di attività produttive, all’interno dei quali sono individuati coefficienti specifici per le diverse tipologie di beni impiegati.
La risoluzione chiarisce che la tabella non ha carattere esaustivo, poiché possono esistere beni non espressamente indicati. Quando un bene non compare in un determinato gruppo di imprese, ciò significa che non è stato considerato strumento tipico di quel settore; in tal caso occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per beni simili appartenenti ad altre categorie di imprese, richiamando la R.M. 22 marzo 1980, n. 9/074.
Principio generale: riferimento all’attività del locatore o comodante
In via generale, tutti i beni materiali strumentali sono fiscalmente ammortizzabili, inclusi quelli concessi in locazione o comodato a terzi, a condizione che conservino il carattere di strumentalità.
Ai fini dell’individuazione del coefficiente di ammortamento, la regola ordinaria richiede di fare riferimento all’attività esercitata dal locatore o comodante e non al settore in cui il locatario o comodatario utilizza il bene. La risoluzione richiama in proposito:
- R.M. 5 gennaio 1981, n. 9/2320;
- Risoluzione 9 aprile 2004, n. 56;
- Circolare 13 marzo 2006, n. 10/E;
- Cassazione 11 giugno 2009, n. 13506.
Deroga per le imprese che operano nel settore del noleggio
La risoluzione afferma tuttavia che la regola generale deve essere derogata per le imprese operanti nel settore del noleggio. In tale caso, l’applicazione del coefficiente previsto per il gruppo residuale “Altre attività non precedentemente specificate” del D.M. 31 dicembre 1988 non riflette l’effettivo deperimento del bene.
Secondo l’orientamento espresso, il coefficiente di ammortamento deve allora essere ricercato nel gruppo di attività dell’utilizzatore, così da rappresentare in modo più realistico il deterioramento fisico dei beni.
Condizione per l’applicazione della deroga
La deroga ai principi generali può operare solo se il bene viene impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche nel caso in cui vi siano più utilizzatori nel tempo.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni contenute nella risoluzione e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 20 dic 2010Risoluzione n. 132 del 20/12/2010
- Risoluzione · 20 dic 2010Risoluzione n. 134 del 20/12/2010
- Risoluzione · 17 dic 2010Risoluzione n. 131 del 17/12/2010
- Risoluzione · 14 dic 2010Risoluzione n. 130 del 14/12/2010
- Risoluzione · 13 dic 2010Risoluzione n. 129 del 13/12/2010
- Risoluzione · 27 dic 2010Risoluzione n. 136 del 27/12/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →