Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 134 del 20/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il trasporto di beni da uno Stato membro UE a un Paese extra-UE, se collegato a una cessione all’esportazione, è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972. Conferma inoltre l’obbligo di autofattura per il committente nazionale, se il prestatore non è residente in Italia, e esclude l’obbligo Intrastat per tali operazioni.

Chiarimenti IVA su trasporti collegati a esportazioni di beni verso Paese extra-UE

Chiarimenti sulle prestazioni di trasporto collegate a esportazioni extra-UE

La risoluzione riguarda l’applicazione dell’art. 9 del DPR n. 633 del 1972 alle prestazioni di trasporto connesse al trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un Paese extra-UE. Il documento esamina anche gli adempimenti IVA connessi, in particolare autofatturazione e compilazione degli elenchi Intrastat.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA S.r.l. svolge commercio all’ingrosso di materiali lapidei ed opera con unico mercato di riferimento l’Arabia Saudita. L’attività consiste nell’acquisto dei beni da un fornitore stabilito in uno Stato membro UE e nella successiva cessione e trasporto degli stessi in Arabia Saudita, senza transito per il territorio italiano.

La società chiede se:

  • le prestazioni connesse al trasferimento dei beni siano non imponibili ai fini IVA in Italia;
  • sussista l’obbligo di autofatturazione;
  • debba essere compilato il modello Intrastat.

Posizione del contribuente

Il contribuente ritiene che per le operazioni descritte non sia dovuta l’IVA in Italia e che non sussista l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, richiamando l’art. 9 del DPR n. 633 del 1972.

Inquadramento del rapporto con l’agente

Dalla documentazione integrativa emerge che la società incarica un agente di provvedere alla spedizione della merce direttamente dal Paese UE del fornitore al Paese extra-UE, via nave.

L’Agenzia qualifica il rapporto tra istante e agente come mandato senza rappresentanza. In tale schema, il mandatario assume in nome proprio i diritti e gli obblighi derivanti dall’affare trattato per conto del mandante; di conseguenza, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate tali anche nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633 del 1972.

Qualificazione della prestazione come trasporto di beni

La prestazione dell’agente consiste nel trasferimento della merce mediante nave dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE dell’acquirente. Poiché la merce viene spedita a mezzo container e occupa modeste quantità di spazio, l’operazione viene qualificata come trasporto di beni.

Per tale prestazione, la territorialità IVA è disciplinata dall’art. 7-ter, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, che considera rilevanti in Italia le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale.

Collegamento con la cessione all’esportazione e non imponibilità

L’operazione principale è identificata come trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-UE, quindi come cessione all’esportazione. La qualificazione trova fondamento anche nella normativa unionale, in particolare nell’art. 146, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CEE, che considera esportazioni le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità.

Poiché il trasporto è direttamente collegato a una cessione all’esportazione, la prestazione beneficia del regime di non imponibilità previsto dall’art. 9, primo comma, n. 2, del DPR n. 633 del 1972, relativo ai “trasporti relativi a beni in esportazione”.

Adempimenti IVA: autofatturazione

Per la prestazione di servizio in esame è previsto l’obbligo di autofatturazione a carico del committente nazionale, pur trattandosi di operazione non imponibile. Il richiamo normativo è agli artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del DPR n. 633 del 1972.

Tale obbligo opera a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato; in caso contrario, si applicano le ordinarie regole di fatturazione.

Obbligo Intrastat

Quanto agli elenchi Intrastat, la risoluzione afferma che non sussiste l’obbligo di compilazione per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario. Il riferimento normativo è l’art. 50, comma 6, del DL n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, richiamando anche la circolare n. 36 del 2010, parte I, punto 5.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione conclude che:

  • il trasporto di beni da uno Stato UE a un Paese extra-UE, se collegato a una cessione all’esportazione, è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 2, del DPR n. 633 del 1972;
  • il committente nazionale deve emettere autofattura se il prestatore non è residente in Italia;
  • non sussiste l’obbligo di Intrastat per tali operazioni.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché tali principi siano applicati in modo uniforme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.