Risoluzione n. 136 del 27/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come compilare il modello di comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione SIIQ e SIINQ quando l’istante è una società residente in un altro Stato UE o SEE con stabile organizzazione in Italia, e precisa che non è più possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti tramite tale modello.
Chiarimenti sulla compilazione della comunicazione di opzione per il regime SIIQ e SIINQ
Chiarimenti sulla compilazione della comunicazione di opzione per SIIQ e SIINQ
La risoluzione fornisce indicazioni operative sulla compilazione del modello di comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ, con particolare attenzione alle società residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che operano in Italia tramite stabile organizzazione. Viene inoltre precisato un aggiornamento rilevante sulle modalità di notifica degli atti.
Ambito applicativo e soggetti interessati
Il documento si riferisce alle richieste di chiarimento relative al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007, prot. n. 2007/185065. L’opzione per il regime SIIQ/SIINQ, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 12 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, può essere esercitata anche:
- dalle società residenti in uno Stato membro dell’Unione europea;
- dalle società residenti in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo;
- purché tali Stati siano inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del TUIR;
- con riferimento alle stabili organizzazioni che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare.
Modalità di compilazione del modello per società non residenti in Italia
Per le società non residenti nel territorio dello Stato italiano, ma residenti in uno Stato UE o SEE, il modello va compilato seguendo le istruzioni ordinarie, con alcune specificazioni aggiuntive.
In relazione ai dati identificativi della sede legale:
- devono essere indicati i dati della sede estera;
- il campo "Provincia" non deve essere compilato;
- deve essere riportato il "Codice Stato estero", desunto dall’elenco dei "Paesi e territori esteri" contenuto nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO Società di capitali, in vigore alla data di presentazione della comunicazione.
Per i dati del domicilio fiscale:
- devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia.
Riquadro "Altre informazioni"
Nel riquadro "Altre informazioni" deve essere dichiarato che la società è residente in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia. Nel medesimo riquadro deve inoltre essere indicato il codice di identificazione fiscale estero.
Domicilio per la notificazione degli atti
La risoluzione evidenzia che, per effetto dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, non è più possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti tramite questo modello. Di conseguenza:
- le società residenti o non residenti non devono compilare il riquadro "Domicilio per la notificazione degli atti".
Presentazione della comunicazione
Il modello di comunicazione dell’opzione per il regime SIIQ e SIINQ, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, deve essere presentato alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente secondo una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta, con rilascio di apposita ricevuta;
- spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- spedizione con mezzi postali similari.
In caso di invio postale, la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
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