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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-164/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024. — VOLÁNBUSZ Zrt. contro Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 9, paragrafo 3 – Nozione di “sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende” – Luogo in cui il conducente prende in consegna un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento – Nozione di “altre mansioni” – Tempo trascorso da tale conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione di detto regolamento per recarsi presso tale sede di attività o per fare ritorno da essa. — Causa C-164/23

Giurisprudenza europea62023CJ0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale ungherese, ha chiarito la nozione di "sede di attività del datore di lavoro da cui dipende" il conducente prevista dal regolamento n. 561/2006. Ha confermato un’interpretazione sostanziale e non meramente formale, ancorata alla concreta organizzazione del servizio del conducente. Ne consegue che anche un deposito esterno può rientrare nella nozione, mentre la mancanza di servizi accessori non è decisiva.

Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006: individuazione della "sede di attività del datore di lavoro da cui dipende" il conducente e qualificazione del tempo di tragitto come "altre mansioni".

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, un deposito esterno o altro luogo di partenza abituale del servizio possa costituire la "sede di attività del datore di lavoro da cui dipende" il conducente; se per tale qualificazione rilevino la presenza di servizi adeguati e la vicinanza al domicilio del conducente; e, in via subordinata, se la relativa disciplina possa essere derogata mediante contrattazione collettiva come disposizione sulle condizioni di lavoro.

Principio di diritto

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 va interpretato nel senso che la "sede di attività del datore di lavoro da cui dipende" il conducente è anche un luogo diverso dalla sede legale o dalle succursali dell’impresa, purché costituisca la sede concreta del conducente, ossia il luogo da cui egli effettua normalmente il servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, senza istruzioni particolari. Il fatto che il luogo sia privo di servizi igienico-sanitari o aree di riposo non impedisce tale qualificazione; la vicinanza al domicilio del conducente può essere considerata ma non è decisiva. Quando il conducente prende in consegna il veicolo in tale luogo, il tragitto compiuto con un veicolo escluso dal regolamento non costituisce "altre mansioni".

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Direttiva 2002/15/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2002/15/CE

Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006

La Corte è stata investita, in sede di rinvio pregiudiziale dalla Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino), di una questione relativa alla qualificazione del tempo di tragitto dei conducenti di autobus della VOLÁNBUSZ Zrt. La controversia riguardava l’obbligo di registrare come orario di lavoro il tempo impiegato per recarsi a depositi esterni dove i conducenti prendevano in consegna e riconsegnavano i veicoli.

Fatti e procedimento principale

La VOLÁNBUSZ Zrt. opera nel trasporto pubblico di passeggeri con autobus su linee sia superiori sia inferiori ai 50 km. Alcuni conducenti prendevano e depositavano gli autobus presso depositi esterni, spesso semplici parcheggi, che non erano iscritti come sedi o succursali nel registro delle imprese e non disponevano di servizi igienico-sanitari o aree di riposo. Le autorità ungheresi hanno ritenuto che il tempo di viaggio verso tali depositi, effettuato con veicoli non rientranti nel regolamento n. 561/2006, dovesse essere registrato come orario di lavoro, adottando un avvertimento nei confronti della società.

Quadro normativo rilevante

La causa verte sull’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, che considera come "altre mansioni" il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel regolamento per raggiungere il luogo in cui prende in consegna un veicolo soggetto al regolamento, o per farvi ritorno, quando tale veicolo non si trovi né presso il luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende.

Sono richiamati anche:

  • l’articolo 1 del regolamento n. 561/2006, sugli obiettivi di armonizzazione delle condizioni di concorrenza, miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza stradale;
  • l’articolo 3 del regolamento n. 561/2006, sull’esclusione di taluni servizi regolari di linea non superiori a 50 km;
  • l’articolo 4, lettera e), del regolamento n. 561/2006, che definisce le "altre mansioni";
  • la direttiva 2002/15/CE, in particolare l’articolo 3 sulla nozione di orario di lavoro.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la nozione di "sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende" comprenda anche un deposito esterno o altro luogo concreto da cui il conducente avvia normalmente il servizio e al quale rientra;
  • se sia rilevante la presenza di servizi adeguati in tale luogo;
  • se sia rilevante la sua vicinanza al domicilio del conducente;
  • in subordine, se la disciplina possa essere considerata una regola sulle condizioni di lavoro suscettibile di miglioramento mediante contrattazione collettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto osservato che la nozione di "sede di attività del datore di lavoro da cui dipende" non è definita dal regolamento n. 561/2006 e non rinvia al diritto degli Stati membri; si tratta quindi di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme.

Richiamando la propria giurisprudenza precedente, in particolare:

  • Skills Motor Coaches e a. (C‑297/99),
  • Smit Reizen (C‑124/09), la Corte ha rilevato che l’articolo 9, paragrafo 3, codifica una soluzione già elaborata in materia di tachigrafo e tempi di lavoro: la nozione non si riduce alla sede sociale o alla mera struttura organizzativa dell’impresa, ma tiene conto anche della posizione concreta del conducente.

Da ciò deriva che la "sede di attività" non può essere definita solo in funzione del datore di lavoro, né può essere automaticamente esclusa per il solo fatto che il luogo sia un deposito o un parcheggio. Ciò che conta è la sua funzione concreta: il luogo da cui il conducente effettua abitualmente il servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, senza istruzioni particolari.

La Corte ha inoltre chiarito che:

  • il regolamento non impone la presenza di servizi igienico-sanitari, aree di incontro o di riposo per qualificare il luogo come sede di attività;
  • la vicinanza del deposito al domicilio del conducente può essere considerata, ma non è di per sé decisiva;
  • occorre verificare tutte le circostanze concrete del caso per stabilire se il luogo sia la sede concreta del conducente.

Quanto alla qualificazione del tempo di tragitto, la Corte ha ribadito che quando il veicolo rientrante nel regolamento viene preso in consegna in tale sede di attività, il tempo di guida del veicolo escluso dal regolamento per raggiungere o lasciare quel luogo non può essere qualificato come "altre mansioni" ai sensi dell’articolo 4, lettera e).

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi risposto che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che un deposito esterno può costituire la "sede di attività del datore di lavoro da cui dipende" il conducente, se esso rappresenta il luogo normale di inizio e fine del servizio. La presenza di servizi accessori è irrilevante; la prossimità al domicilio è un elemento da considerare, ma non basta da sola.

Poiché le prime tre questioni hanno ricevuto risposta completa, la quarta non richiedeva pronuncia autonoma.

Principio affermato

La Corte conferma un’interpretazione funzionale della nozione di sede di attività del datore di lavoro: conta la concreta organizzazione del lavoro del conducente, non la forma giuridica del luogo. Ne consegue che il tragitto verso un deposito esterno che costituisca sede concreta del servizio non integra "altre mansioni" e non deve essere registrato come tale.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradaorario di lavoro dei conducentitempi di guida e ripososicurezza stradalediritto del lavoro

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