Circolare numero 61Bis del 29-3-2001
L’ articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’ incremento dell’ aumento della pensione sociale di cui all’ art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione trasmette una rettifica alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001, sostituendo integralmente il punto 4.2.4 relativo ai ciechi civili. La correzione precisa che l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 va riconosciuto in base ai limiti di reddito e alle modalità indicate nei punti 1 e 2, distinguendo tra chi ha compiuto i 65 anni dopo il 31 dicembre 1995 e chi li ha compiuti entro tale data.
Errata corrige alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001: incremento per ciechi civili
Errata corrige alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001
La comunicazione contiene una rettifica puntuale alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001. L’intervento riguarda esclusivamente il punto 4.2.4, relativo ai ciechi civili, che viene integralmente sostituito con una formulazione più precisa sui criteri di attribuzione dell’incremento economico.
Ciechi civili: criterio di attribuzione dell’incremento
Il nuovo testo stabilisce che l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 deve essere riconosciuto in base ai limiti di reddito e alle modalità indicate nei punti richiamati dalla circolare, distinguendo due diverse situazioni anagrafiche:
- per i ciechi civili che hanno compiuto il 65° anno di età dopo il 31 dicembre 1995, si applicano i limiti di reddito e le modalità di cui al punto 1;
- per i ciechi civili che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre 1995, si applicano i limiti di reddito e le modalità di cui al punto 2.
Portata della correzione
La rettifica non introduce nuovi benefici, ma chiarisce il raccordo tra importi, requisiti reddituali e disciplina applicabile in funzione della data di compimento del 65° anno di età. Il documento si limita quindi a correggere e precisare la formulazione originaria del punto 4.2.4.
Punti principali
Oggetto della rettifica
La circolare costituisce un’errata corrige della circolare n. 61 del 14 marzo 2001 e interviene sul solo punto 4.2.4, dedicato ai ciechi civili.
Nuovo testo del punto 4.2.4 – Ciechi civili
Viene sostituito il punto 4.2.4 precisando che l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 spetta tenendo conto dei limiti di reddito e delle modalità previste al punto 1 per i ciechi civili che abbiano compiuto il 65° anno di età dopo il 31 dicembre 1995, e dei limiti di reddito e delle modalità previste al punto 2 per i ciechi civili che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre 1995.
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