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Circolare

Circolare numero 81 del 30-3-2001

Aumento dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2001. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. Aumento contributi INAIL dal 1 gennaio 2001. Agevolazioni per zone tariffarie decorrere dal 1 gennaio 2001. Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Tabelle.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2001, le aliquote contributive dovute per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, evidenziando l’aumento del fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2001 e gli esoneri introdotti dall’art. 120 della legge n. 388/2000 dal 1° febbraio 2001. Sono inoltre richiamati l’incremento dei contributi INAIL, le nuove misure delle riduzioni contributive per le zone tariffarie agricole svantaggiate e le regole per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità. In allegato sono riportate le tabelle con le aliquote applicabili nel 2001.

Aggiornamento 2001 dei contributi per PC/CF e delle agevolazioni contributive agricole

Aggiornamento contributivo 2001 per comparto agricolo PC/CF

La circolare aggiorna le aliquote contributive e le agevolazioni applicabili ai compartecipanti familiari e piccoli coloni per l’anno 2001. Vengono richiamati gli aumenti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gli esoneri introdotti dalla legge finanziaria 2001, l’incremento dei contributi INAIL e le riduzioni contributive per le zone agricole svantaggiate, oltre a precisazioni sul calcolo delle prestazioni di malattia e maternità.

Aumento dell’aliquota per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In attuazione del D.Lgs. 146/1997, che prevede il progressivo allineamento delle aliquote del settore agricolo a quelle degli altri settori produttivi, dal 1° gennaio 2001 l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,70%.

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni l’aumento è così ripartito:

  • 0,20% a carico del concedente;
  • 0,50% a carico del concessionario.

L’aliquota complessiva del Fondo risulta pari al 25,19%, di cui l’8,04% resta a carico del concessionario.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 della legge n. 388/2000

L’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001, prevede dal 1° febbraio 2001 una riduzione degli oneri sociali connessi ad alcune aliquote contributive.

In particolare:

  • il comma 1 dispone un esonero pari a 0,80 punti percentuali dell’aliquota dovuta per gli assegni familiari;
  • il comma 2 prevede, per le aziende che già pagano un’aliquota per assegni familiari inferiore a 0,80 punti percentuali, un ulteriore esonero fino a 0,40 punti percentuali, da applicare sull’aliquota per maternità e disoccupazione.

Le aliquote indicate come oggetto di esonero sono:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Incremento dei contributi INAIL

Dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono aumentati del 12,5%, in base al D.Lgs. n. 50 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3.

Le aliquote aggiornate risultano:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Agevolazioni contributive per le zone tariffarie agricole

In applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000 sulla riclassificazione delle aree svantaggiate e della circolare n. 56 del 9 marzo 2001, vengono ridefinite per il 2001 le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993.

Le nuove misure sono:

  • 70% della contribuzione a carico del datore di lavoro nei territori montani particolarmente svantaggiati;
  • 40% nelle restanti zone agricole svantaggiate, incluse le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i comuni delle Regioni Abruzzo e Molise.

Per le restanti zone agricole particolarmente svantaggiate e svantaggiate oggetto di riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni avviene nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annuali pari al 25% della variazione totale.

Prestazioni economiche di malattia e maternità

La circolare ribadisce che le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997, relative al salario effettivo e al congelamento del salario convenzionale 1996, non si applicano ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni.

Per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità per tali lavoratori continuano quindi a valere i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Tabelle contributive allegate

Le tabelle allegate riportano le aliquote contributive valide per i PC/CF nel 2001 e distinguono due periodi:

  • dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001;
  • dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2001.

Nel primo periodo il totale contributivo è pari al 42,4365%, di cui 34,3965% a carico del concedente e 8,04% a carico del concessionario. Dal 1° febbraio 2001, per effetto degli esoneri dell’art. 120 della legge n. 388/2000, il totale scende al 41,6365%, con 33,5965% a carico del concedente e 8,04% a carico del concessionario.

Punti principali

Aumento del fondo pensioni lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2001 l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il settore agricolo viene aumentata dello 0,70%, in attuazione del D.Lgs. 146/1997 e del progressivo allineamento alle aliquote degli altri settori produttivi. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni l’aumento è ripartito in 0,20% a carico del concedente e 0,50% a carico del concessionario. L’aliquota complessiva del Fondo risulta pari al 25,19%, di cui l’8,04% a carico del concessionario.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000

Dal 1° febbraio 2001 l’art. 120 della legge n. 388/2000 prevede l’esonero di 0,80 punti percentuali dell’aliquota dovuta per gli assegni familiari. Per le aziende che versano un’aliquota per assegni familiari inferiore a 0,80 punti percentuali, è previsto un ulteriore esonero fino a 0,40 punti percentuali da applicare su maternità e disoccupazione. Le aliquote esonerate indicate sono: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03% e disoccupazione 0,34%.

Incremento dei contributi INAIL

Dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro sono incrementati del 12,5% ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2000. Le aliquote aggiornate risultano pari al 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.

Agevolazioni contributive per zone tariffarie agricole

In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 e della circolare n. 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive di cui all’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 sono determinate per il 2001 come segue: 70% nei territori montani particolarmente svantaggiati; 40% nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i comuni delle Regioni Abruzzo e Molise. Per le restanti zone agricole particolarmente svantaggiate o svantaggiate oggetto di riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni avviene nel quadriennio 2001-2004 con variazioni annue pari al 25% della variazione totale.

Prestazioni economiche di malattia e maternità

Viene ribadito che le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997 sul salario effettivo e sul congelamento del salario convenzionale 1996 non si applicano ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni. Per tali lavoratori, ai fini del calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, continuano quindi a valere i salari medi convenzionali annualmente determinati per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Tabelle contributive 2001 per PC/CF

Le tabelle allegate alla circolare riportano le aliquote contributive per i compartecipanti familiari e piccoli coloni (PC/CF) per l’anno 2001, distinguendo tra il periodo 1° gennaio-31 gennaio 2001 e il periodo 1° febbraio-31 dicembre 2001. Nel secondo periodo sono evidenziati gli esoneri di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000, che riducono il totale contributivo complessivo da 42,4365% a 41,6365%, mantenendo invariata la quota del concessionario all’8,04%.

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