Circolare numero 78 del 29-3-2001
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti all'Eurocoltivatori mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula dell’accordo tra INPS ed EUROCOLTIVATORI per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Vengono richiamate le regole di validità della delega, le modalità di presentazione e di pagamento, il costo del servizio pari a lire 1.384 per delega, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti. Sono inoltre indicati i dati bancari del Sindacato, il codice fiscale e le responsabilità delle parti, con efficacia annuale e rinnovo tacito salvo disdetta.
Riscossione INPS delle quote associative EUROCOLTIVATORI sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Riscossione delle quote associative EUROCOLTIVATORI sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 28 marzo 2001 tra INPS ed EUROCOLTIVATORI per consentire la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative degli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo si inserisce nel quadro dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e ricalca sostanzialmente gli schemi già in uso con altre organizzazioni sindacali.
Ambito di applicazione
L’intesa riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. Il versamento della quota associativa avviene tramite trattenuta sulla prestazione, a favore dell’organizzazione sindacale stipulante.
Delega: requisiti, forma e validità
L’art. 2 della convenzione disciplina la validità della delega. La delega deve:
- essere contenuta nel modulo della domanda di prestazione;
- essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- recare il timbro dell’organizzazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La circolare richiama espressamente i modelli Prest-Agr. 21 T.P., nei quali i requisiti di sostanza e di forma risultano formalizzati. Le strutture periferiche devono quindi verificare con attenzione la regolarità delle deleghe. Inoltre, nella delega per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, il sindacato deve essere indicato con la sigla EUROCOLTIVATORI.
In caso di revoca, annullamento o variazione della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla domanda.
Modalità di versamento delle somme trattenute
L’INPS versa alla EUROCOLTIVATORI l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto:
- delle spese di cui all’art. 7 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, mediante bonifico bancario su apposito conto corrente indicato dalla EUROCOLTIVATORI. La circolare specifica i dati del conto:
- C/C bancario n. 12363 Q;
- Banca Antonveneta, Agenzia n. 21, P.zza Indipendenza, Roma;
- CAB 03206;
- ABI 05040.
È inoltre indicato che il saldo del conto GPA 18/43 eventualmente esistente a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Spese di esazione e costo del servizio
I costi del servizio di esazione sono stati determinati dagli uffici competenti dell’Istituto secondo criteri di contabilità industriale. La metodologia adottata considera:
- il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incrementato di una quota per costi generali e funzionamento dei centri di costo di servizio, pari a L. 1.456,52;
- il tempo medio necessario per la gestione complessiva di ciascuna delega, pari a 0,95 minuti;
- il costo del servizio, determinato in L. 1.384 per singola delega.
Il rimborso delle spese di esazione e l’IVA relativa al rimborso sono da imputare, rispettivamente, ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. La EUROCOLTIVATORI sopporta anche ogni altro eventuale onere, fiscale e non, derivante dall’applicazione della convenzione.
Contabilizzazione dei contributi e nuovi conti
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 27/29, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della EUROCOLTIVATORI trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 18/43, per la rilevazione del debito verso EUROCOLTIVATORI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
L’allegato 2 riporta le variazioni al piano dei conti, con le denominazioni complete e abbreviate dei due nuovi conti.
Responsabilità delle parti e gestione del contenzioso
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. EUROCOLTIVATORI esonera l’Istituto da ogni responsabilità e, in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, si obbliga a:
- rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante dalla controversia.
L’organizzazione sindacale deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha efficacia dalla data della stipula ed è valida per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista anche la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, in corso di esecuzione, emergano necessità di integrazioni o modifiche.
Dati identificativi di EUROCOLTIVATORI
La circolare comunica infine il codice fiscale di EUROCOLTIVATORI, pari a 97074900586, e ribadisce che i versamenti devono essere effettuati a favore del Sindacato con le modalità bancarie indicate nella convenzione.
Punti principali
Stipula dell’accordo e finalità
Il 28 marzo 2001 il Presidente dell’INPS, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 20 marzo 2001, ha sottoscritto con EUROCOLTIVATORI un accordo per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, in applicazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Validità della delega e controlli delle sedi periferiche
La delega deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 2 della convenzione e riportati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe siano conformi e che il Sindacato sia indicato con la sigla EUROCOLTIVATORI.
Aspetti contabili e conti istituiti
Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 27/29 per i contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e GPA 18/43 per il debito verso EUROCOLTIVATORI, da movimentare in contropartita del conto GPA 35/42. Le spese di esazione e l’IVA sul rimborso sono imputate ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Modalità e periodicità dei versamenti
I versamenti a favore di EUROCOLTIVATORI devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo, mediante bonifico bancario intestato al Sindacato. Il conto indicato è presso Banca Antonveneta, Agenzia n. 21 di Roma, con IBAN non presente nel testo, C/C n. 12363 Q, CAB 03206 e ABI 05040.
Costo del servizio e oneri a carico del Sindacato
Il costo del servizio di esazione è determinato in lire 1.384 per singola delega. Sono a carico di EUROCOLTIVATORI, oltre alle spese di rimborso, anche ogni altro eventuale onere, compreso quello fiscale, derivante dall’accordo.
Durata, rinnovo e responsabilità
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e validità annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta comunicata con raccomandata A/R entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. L’INPS è sollevato da responsabilità per le controversie tra iscritti e organizzazione sindacale; EUROCOLTIVATORI deve rimborsare gli importi trattenuti indebitamente e le eventuali spese sostenute dall’Istituto in caso di contenzioso.
Dati del Sindacato e indicazioni operative
La circolare riporta il codice fiscale di EUROCOLTIVATORI, 97074900586, e specifica che i saldi eventualmente risultanti al 31 dicembre sul conto GPA 18/43 devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio. È inoltre precisato che, in caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’altra organizzazione sindacale, i rapporti tra associazioni devono essere regolati direttamente tra le stesse.
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