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Circolare

Circolare numero 75 del 27-3-2001

Revisione complessiva delle procedure del settore lavoratori domestici, conseguente al rilascio della nuova procedura di iscrizione via Internet del rapporto di lavoro domestico: Iter procedurale; Controlli automatizzati; Accertamenti da effettuarsi a cura delle Strutture periferiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la nuova procedura Internet per la denuncia di lavoro domestico, la successiva lavorazione da parte del call center e delle strutture INPS, nonché i controlli da svolgere per verificare la reale esistenza e validità dei rapporti. Sono indicati i casi di anomalia, gli accertamenti da effettuare, i controlli sui permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari e le modalità di consultazione delle domande tramite applicazione Intranet. In allegato sono riportate anche le istruzioni sui bollettini di versamento, un richiamo alla circolare ministeriale sulle autorizzazioni al lavoro per stranieri e la procedura di sospensione dei rapporti di lavoro domestico risultati insussistenti.

Istruzioni sulla denuncia on line dei collaboratori domestici e sui controlli dei rapporti di lavoro domestico

Denuncia on line del lavoro domestico e controlli successivi

La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione delle denunce di lavoro domestico presentate via Internet, in attuazione di quanto anticipato dal messaggio n. 101 del 7 febbraio 2001. L’obiettivo è rendere omogeneo l’iter delle iscrizioni, rafforzare i controlli sulla genuinità dei rapporti e disciplinare sia le verifiche automatiche sia gli accertamenti affidati alle strutture periferiche dell’INPS.

Procedura telematica di presentazione della denuncia

Sul sito www.inps.it è presente l’icona "denuncia on line dei collaboratori domestici". L’utente, dopo aver consultato le sezioni informative e tariffarie, può compilare il modulo on line con dati analoghi al modello LD09: generalità di datore e lavoratore, indirizzi, recapiti, codici fiscali, data di assunzione, estremi dei documenti di identità e, se il lavoratore è extracomunitario, del permesso di soggiorno. È previsto anche un questionario on line.

Durante l’inserimento dei dati il sistema avvisa se la data di assunzione è anteriore di oltre un anno rispetto alla compilazione. A conclusione della denuncia viene rilasciata una ricevuta con gli estremi del rapporto e con un numero identificativo che inizia con "99", da utilizzare per ogni successiva comunicazione.

Controlli automatici centrali e passaggio al call center

Dopo la compilazione, la procedura verifica automaticamente la validità dei codici fiscali attraverso l’Anagrafe Tributaria. Le denunce con codici fiscali validati vengono inviate al call center, che contatta il datore di lavoro per confermare l’esistenza del rapporto e correggere eventuali incongruenze nei dati anagrafici o documentali.

Terminata la verifica, viene inviata via POSTEL una lettera di accoglimento che conferma la ricezione della domanda e ricorda che l’Istituto si riserva ulteriori accertamenti sulla validità del rapporto di lavoro. Alla comunicazione sono allegati tre bollettini per i versamenti trimestrali, successivamente disponibili anche in versione Euro.

Trattazione delle denunce valide e delle denunce con anomalie

Le procedure automatizzate centrali effettuano ulteriori controlli sui dati prima dell’invio ai sistemi AS400 delle strutture competenti. In base all’esito, viene prodotta la stampa delle denunce valide oppure una lista delle denunce con segnalazioni di anomalie.

Le denunce valide devono essere fascicolate e archiviate in ordine progressivo secondo il numero identificativo. Nella fase iniziale della nuova procedura le strutture periferiche eseguono anche controlli a campione e segnalano alla Direzione Centrale per le Entrate Contributive e alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni eventuali irregolarità non intercettate dai controlli in linea.

Le pratiche anomale sono invece affidate agli operatori del processo "aziende", che devono effettuare gli accertamenti necessari e, se opportuno, convocare gli interessati o disporre l’intervento degli accertatori di reparto.

Tipologie di anomalie e verifiche da effettuare

La circolare elenca varie situazioni anomale e le relative attività istruttorie:

  • Codici fiscali non validati dal Fisco: occorre verificare gli archivi dell’Anagrafe Tributaria e, se l’esito resta negativo, richiedere il tesserino del codice fiscale.
  • Vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado in rapporti non ricadenti nelle categorie particolari richiamate dalla circolare n. 1255 C. e V. del 19 giugno 1972: va acquisita la dichiarazione di responsabilità degli interessati, già prevista nel modello LD09 e nella denuncia on line, e possono essere svolti ulteriori accertamenti.
  • Rapporto già annullato in precedenza per lo stesso lavoratore: occorre riesaminare le cause dell’annullamento e verificarne l’eventuale permanenza negli archivi INPS.
  • Datore di lavoro con oltre tre rapporti di lavoro domestico in atto: va accertato se il datore utilizzi abitualmente e contemporaneamente più lavoratori domestici, controllando anche la regolarità contributiva e le cessazioni pregresse.
  • Rapporti con data di assunzione anteriore di un anno rispetto alla domanda: deve essere regolarizzata l’omissione contributiva per i periodi pregressi; se i contributi sono già stati versati con i normali bollettini, si determinano gli oneri accessori alla data del versamento, altrimenti il datore viene invitato a compilare il modello LD15.
  • Mancato recapito dei bollettini spediti via POSTEL: i bollettini non recapitati vanno trasmessi alle strutture periferiche competenti per gli accertamenti necessari all’individuazione dei destinatari.

Rapporti di lavoro domestico e verifica della reale esistenza del rapporto

La circolare insiste sulla necessità di evitare la costituzione di posizioni assicurative di comodo e di verificare in modo tempestivo la validità del rapporto dichiarato. Le strutture devono utilizzare le banche dati disponibili, in particolare:

  • NEW SIAT, per le condizioni economiche e patrimoniali dei datori di lavoro;
  • ARCA, per le posizioni assicurative di datori e lavoratori;
  • ARCO, per i dati anagrafici comunali.

Se necessario, vanno convocati gli interessati o attivati gli accertatori di reparto. Restano ferme le disposizioni già contenute nella circolare n. 89 del 6 maggio 1989 e in quella n. 533 del 20 luglio 1980, integrate dalla prassi più recente.

Rapporti con lavoratori extracomunitari e permessi di soggiorno

Una parte rilevante della circolare riguarda l’uso del rapporto domestico dichiarato come elemento utile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. L’INPS evidenzia che, in tali casi, la sola ricevuta della denuncia e la dichiarazione del datore non bastano a escludere controlli sostanziali: occorre sempre verificare l’esistenza e la regolarità del rapporto e comunicare gli esiti negativi all’Ufficio Stranieri della Questura competente.

È prevista inoltre un’ulteriore fase di monitoraggio tramite incrocio delle denunce on line con l’archivio PESO, al fine di verificare la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori domestici extracomunitari. Per ogni sede viene formata una lista di nominativi con permesso irregolare, da trasmettere alla Questura per gli accertamenti di competenza.

Aggiornamento degli archivi in caso di rapporto non valido

Se, a seguito degli accertamenti, il rapporto risulta non valido, l’archivio dei lavoratori domestici deve essere aggiornato con l’informazione relativa al disconoscimento del rapporto. La Direzione Centrale Entrate Contributive sta inoltre predisponendo la procedura amministrativo-contabile conseguente all’annullamento del rapporto.

Consultazione delle domande su Intranet

Per la visualizzazione delle domande pervenute via Internet è disponibile un’applicazione Intranet nella voce "Assicurato e Pensionato", denominata "Visualizzazione domande di iscrizione LD pervenute da Internet (da www.inps.it)". L’applicazione consente di ricercare le pratiche per periodo, sede, numero identificativo o codici fiscali di datore e lavoratore.

Una volta selezionata la domanda, il sistema mostra tutti i dati trasmessi e lo stato della pratica, che può risultare:

  • acquisita da internet;
  • inviata al call center;
  • elaborata dal call center;
  • inoltrata al sistema centrale.

Le domande inoltrate al sistema centrale devono risultare anche negli archivi AS400.

Versamenti trimestrali e contributo C.U.A.F.

L’allegato alla lettera di accoglimento contiene le istruzioni per la compilazione dei bollettini postali. Ogni bollettino deve essere usato per un solo trimestre solare e non è consentito cumulare più trimestri in un unico versamento. Le scadenze sono fissate al 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio dell’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto, il versamento va effettuato entro dieci giorni dalla cessazione.

Il versamento tardivo o parziale comporta sanzioni pecuniarie. Il contributo C.U.A.F. è sempre dovuto, salvo il caso di rapporto tra coniugi o tra parenti e affini entro il terzo grado conviventi. L’attestazione del versamento, intestata al lavoratore, deve essere consegnata al collaboratore domestico.

Richiamo alla disciplina ministeriale sulle autorizzazioni al lavoro

In allegato è riportata anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 sulle autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero, che richiama gli articoli 22, 24 e 27 del T.U. n. 286/98 e gli articoli 30 e 38 del D.P.R. n. 394/99. La circolare disciplina la domanda di autorizzazione, i contenuti obbligatori, i documenti da allegare, la verifica della capacità economica del datore di lavoro, le regole per il lavoro stagionale e il lavoro domestico, nonché la revoca dell’autorizzazione in caso di mancata instaurazione del rapporto o impiego difforme da quello autorizzato.

Per il lavoro domestico, in particolare, viene indicato che il reddito sufficiente può essere determinato anche tramite cumulo di redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti obbligati all’assistenza, secondo autocertificazione. È richiamato altresì un reddito di riferimento pari a lire 850.000 mensili oltre all’alloggio, come parametro per il rilascio dell’autorizzazione.

Sospensione del rapporto di lavoro domestico insussistente

L’allegato 3 descrive una procedura provvisoria di sospensione, attivabile da INFOINPS con l’opzione LAV-DOM, per i rapporti di lavoro domestico risultati insussistenti in attesa della procedura definitiva di annullamento. Dopo la selezione del rapporto, l’operatore può renderlo indisponibile: l’esito viene impostato come SOSPESO e i contributi diventano inutilizzabili.

La sospensione impedisce l’acquisizione dei nuovi versamenti, che vengono stornati al conto GPA 52/99, blocca il trasferimento dei contributi verso UNEX e ANF, e impedisce il rinnovo del blocchetto dei bollettini. Le eventuali denunce successive dei soggetti interessati sono poste in accertamento.

Indicazioni organizzative finali

La circolare conclude sottolineando la portata innovativa della nuova procedura e la necessità che tutte le denunce segnalate siano esaminate con attenzione, per assicurare l’accertamento tempestivo della regolarità dei rapporti. I Direttori Regionali devono adottare le misure organizzative necessarie a supportare le strutture periferiche nella revisione complessiva delle procedure del settore lavoratori domestici.

Punti principali

Procedura Internet per la denuncia di lavoro domestico

La denuncia di iscrizione può essere effettuata dal sito www.inps.it tramite l’icona "denuncia on line dei collaboratori domestici". L’utente dispone di tre opzioni: informazioni, tariffe e compilazione modulo on line. La compilazione richiede i dati anagrafici di datore e lavoratore, indirizzi e recapito telefonico, codici fiscali, data di assunzione, estremi dei documenti di identità e, per gli extracomunitari, del permesso di soggiorno, oltre a risposte a un questionario. Se la data di assunzione è antecedente di oltre un anno rispetto alla compilazione, il sistema segnala un’attenzione. A denuncia completata viene rilasciata una ricevuta con un numero identificativo che inizia sempre con "99".

Controlli automatici, call center e invio della lettera di accoglimento

Dopo l’inserimento, il sistema verifica la validità dei codici fiscali tramite Anagrafe Tributaria. Le denunce con codici fiscali validati sono inviate al call center, che contatta il datore di lavoro per confermare il rapporto e correggere eventuali incongruenze nei dati o nei documenti. Dopo questa verifica viene spedita via POSTEL una lettera di accoglimento con l’avvertenza che l’Istituto si riserva ulteriori accertamenti. Alla lettera sono allegati tre bollettini per i versamenti trimestrali, successivamente disponibili anche in versione Euro.

Gestione delle denunce valide e delle denunce anomale

Le strutture periferiche ricevono le denunce stampate su AS400 dopo i controlli centrali. Le denunce valide devono essere fascicolate e archiviate in ordine progressivo in base al numero di identificazione; nella fase iniziale è previsto anche un controllo a campione delle strutture periferiche con segnalazione delle anomalie alla Direzione Centrale competente. Le denunce con segnalazioni di anomalia sono invece lavorate dagli operatori del processo "aziende" mediante verifiche sugli archivi e, se necessario, convocazione degli interessati o intervento degli accertatori di reparto.

Principali anomalie e accertamenti richiesti

Tra le anomalie indicate figurano: codici fiscali non validati, per i quali occorre ricercare negli archivi dell’Anagrafe Tributaria e, se necessario, richiedere il tesserino del codice fiscale; vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, nei casi non previsti per le categorie particolari già richiamate dalla circolare 1255 C. e V. del 19 giugno 1972, per i quali va acquisita la dichiarazione di responsabilità; presenza di un precedente rapporto di lavoro domestico annullato, da riesaminare nelle cause e nei relativi archivi; datore di lavoro con oltre tre rapporti in atto, da verificare per evitare rapporti fittizi, controllando anche correntezza contributiva, cessazioni pregresse, archivi ARCA e banca dati del Ministero delle Finanze; rapporti con data di assunzione anteriore di un anno, per i quali va regolarizzata l’omissione contributiva; mancato recapito dei bollettini, da risolvere tramite le Strutture periferiche territorialmente competenti.

Controlli sui rapporti domestici e sui lavoratori extracomunitari

La circolare richiama la necessità di una revisione dei criteri di accertamento alla luce dell’aumento dei cittadini extracomunitari e delle regole sul permesso di soggiorno per lavoro. Si evidenzia che, per i lavoratori domestici stranieri, la ricevuta della denuncia all’INPS e la dichiarazione del datore sono spesso utilizzate per il rinnovo o rilascio del permesso, ma l’Istituto deve comunque effettuare accertamenti sulla validità del rapporto e comunicare gli esiti negativi all’Ufficio Stranieri della Questura. Sono previsti monitoraggi periodici tramite incrocio con l’archivio PESO per verificare la regolarità dei permessi di soggiorno e, in caso di irregolarità, la trasmissione di liste alle Questure.

Applicazione Intranet per la visualizzazione delle domande

È disponibile su Intranet, nel menu "Assicurato e Pensionato", la funzione "Visualizzazione domande di iscrizione LD pervenute da Internet (da www.inps.it)". L’applicazione consente di cercare le domande per periodo, codice sede, numero identificativo, codice fiscale del datore o del lavoratore. Una volta selezionata la pratica, sono visualizzabili i dati trasmessi dall’utente e lo stato della domanda, che può essere: acquisita da internet, inviata al call center, elaborata dal call center, inoltrata al sistema centrale. Le domande inviate al sistema centrale devono risultare anche negli archivi AS400.

Istruzioni sui versamenti contributivi e sul contributo C.U.A.F.

Nell’allegato alla lettera di accoglimento sono indicate le istruzioni per i bollettini postali: ogni bollettino vale per un solo trimestre solare; le scadenze sono 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio dell’anno successivo; in caso di cessazione il versamento va effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione. Il versamento tardivo o parziale comporta sanzioni. Il contributo C.U.A.F. è sempre dovuto, salvo il rapporto tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. L’attestazione di versamento intestata al lavoratore deve essere consegnata al collaboratore domestico.

Autorizzazioni al lavoro per stranieri: rinvio alla circolare ministeriale

In allegato è riportata la circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 sulle autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero, con riferimento agli articoli 22, 24 e 27 del T.U. n. 286/98 e agli articoli 30 e 38 del D.P.R. n. 394/99. La circolare disciplina i flussi migratori, le competenze delle Direzioni Provinciali del Lavoro, la domanda di autorizzazione per lavoro subordinato, il lavoro stagionale e il lavoro domestico, nonché la documentazione richiesta, l’autocertificazione della capacità economica e le procedure di revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto o di impiego diverso da quello autorizzato.

Sospensione dei rapporti di lavoro domestico risultati insussistenti

L’allegato 3 descrive una procedura informatica provvisoria per la sospensione del singolo rapporto di lavoro domestico e dei contributi collegati, in attesa della procedura definitiva di annullamento. La funzione è attivabile da INFOINPS, opzione LAV-DOM, e consente di selezionare il rapporto, renderlo indisponibile e impostare l’esito come SOSPESO. La sospensione blocca l’acquisizione di nuovi versamenti, che vengono stornati al conto GPA 52/99, impedisce il trasferimento dei contributi verso UNEX e ANF e rende impossibile il rinnovo del blocchetto dei bollettini; eventuali denunce successive sono poste in accertamento.

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