Circolare numero 80 del 30-3-2001
Il sistema di riscossione dei contributi previdenziali introdotto dal decreto legislativo n.241/1997 rende necessario apportare talune modifiche alla procedura di rimborso dei contributi versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, in considerazione della facoltà, ora prevista per tutti i contribuenti interessati, di compensare i loro crediti contributivi nell’ambito dei versamenti da effettuare tramite il modello di pagamento unificato F24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la nuova procedura per i rimborsi dei contributi indebitamente versati dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, alla luce della possibilità di compensare autonomamente i crediti contributivi tramite modello F24. Per evitare rimborsi non più dovuti o già compensati, l’Inps subordina l’emissione del provvedimento alla presentazione di una domanda formale con dichiarazione di responsabilità sulla mancata compensazione. Per le domande già presentate, le Sedi devono acquisire con urgenza la dichiarazione integrativa. È inoltre annunciata l’imminente predisposizione della procedura automatizzata per i rimborsi a domanda.
Rimborso dei contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti e richiesta di dichiarazione sulla mancata compensazione
Rimborso dei contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti
La circolare interviene sulla disciplina dei rimborsi per contributi indebitamente versati dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione alla facoltà di compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. L’obiettivo è evitare l’erogazione di rimborsi non più spettanti e, al tempo stesso, assicurare il pagamento sollecito dei crediti effettivamente non compensati.
Quadro normativo e facoltà di compensazione
L’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e le successive disposizioni modificative e di attuazione consentono ai contribuenti iscritti alle citate Gestioni di soddisfare i crediti verso l’Istituto, derivanti da versamenti risultati indebiti, mediante compensazione autonoma. La compensazione riduce gli importi dovuti all’Inps, ad altri enti previdenziali o al Fisco in sede di versamento unitario con modello F24.
Effetti sulla procedura dei rimborsi
L’ampia utilizzazione della compensazione ha imposto una revisione della procedura dei rimborsi. La necessità è duplice:
- garantire il pagamento tempestivo ai contribuenti che non si avvalgono della compensazione;
- evitare rimborsi non dovuti, tenuto conto che il credito contributivo può risultare già estinto o potenzialmente estinguibile entro il termine della denuncia successiva a quella da cui il credito emerge.
Condizioni per l’emissione del rimborso
Per ragioni di controllo e per ridurre il rischio di rimborsi indebiti, l’emissione dei provvedimenti di rimborso viene subordinata alla presentazione di una domanda formale da parte dell’interessato, con contestuale dichiarazione di responsabilità circa il mancato esercizio della facoltà di compensazione sugli importi richiesti.
Trattamento dei contribuenti che non compensano
Per i soggetti che non utilizzano la compensazione resta fermo il diritto al rimborso dei contributi indebitamente corrisposti. Tuttavia, la concreta erogazione del rimborso potrà avvenire solo dopo che siano state completate le procedure di controllo relative alle compensazioni eventualmente effettuate.
Modulistica e adempimenti delle Sedi
I moduli di domanda sono messi immediatamente a disposizione presso tutte le Sedi, secondo il fac-simile allegato. Per le domande già presentate, le Sedi devono inviare con urgenza agli interessati la dichiarazione di responsabilità prevista dall’allegato n. 2, richiedendone la restituzione sottoscritta per consentire il rimborso tempestivo delle somme spettanti.
Procedura automatizzata in corso di predisposizione
La circolare segnala infine che è in corso la predisposizione della procedura automatizzata per la gestione dei rimborsi a domanda degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Il relativo rilascio sarà comunicato al più presto.
Punti principali
Compensazione dei crediti contributivi
L’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 consente agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di utilizzare in compensazione, in modo autonomo, i crediti derivanti da versamenti indebiti, riducendo le somme dovute all’Inps, ad altri enti previdenziali o al Fisco mediante versamento unitario con modello F24.
Riconsiderazione della procedura di rimborso
L’ampia diffusione dell’uso della compensazione ha reso necessario rivedere la procedura di rimborso, per garantire il pagamento tempestivo dei crediti di chi non si avvale della compensazione e, al contempo, evitare l’erogazione di rimborsi non più spettanti perché il credito è stato estinto o potrà esserlo entro il termine della denuncia successiva a quella da cui il credito emerge.
Domanda formale e dichiarazione di responsabilità
L’emissione dei provvedimenti di rimborso viene subordinata, entro i tempi tecnici indispensabili, alla presentazione di una domanda formale dell’interessato con contestuale dichiarazione di responsabilità circa il mancato esercizio della facoltà di compensazione per gli importi richiesti a rimborso.
Rimborsi per chi non compensa
Per i soggetti che non utilizzano la compensazione resta fermo il diritto al rimborso dei contributi indebitamente corrisposti, ma la concreta liquidazione potrà avvenire solo dopo l’esaurimento delle procedure di controllo delle compensazioni eventualmente effettuate.
Modulistica e gestione delle domande già presentate
I moduli di domanda sono resi disponibili presso tutte le Sedi. Per le domande già presentate, le Sedi devono recapitare con urgenza al domicilio degli interessati la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato 2, da restituire debitamente sottoscritta per consentire il tempestivo rimborso.
Procedura automatizzata
La procedura automatizzata per la predisposizione dei rimborsi a domanda per artigiani ed esercenti attività commerciali è in fase di predisposizione; il rilascio sarà comunicato successivamente.
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