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Circolare

Circolare numero 79 del 30-3-2001

L’articolo 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede la rivalutazione dei contributi versati dal 1° gennaio 1952 nell’assicurazione facoltativa nonché di quelli versati dal 13 ottobre 1963 a titolo di "Mutualità pensioni".

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000, che prevede la rivalutazione dei contributi versati nell’assicurazione facoltativa e nella gestione "Mutualità pensioni". Vengono definiti il campo di applicazione, i soggetti interessati, i criteri di rivalutazione per le pensioni già in essere al 31 dicembre 2000 e per gli assicurati ancora in attività, nonché il coordinamento con il d.lgs. n. 565/1996 per la Mutualità pensioni. È infine segnalato l’aggiornamento delle procedure informatiche per le liquidazioni e riliquidazioni.

Rivalutazione dei contributi dell’assicurazione facoltativa e della Mutualità pensioni

Rivalutazione dei contributi dell'assicurazione facoltativa e della Mutualità pensioni

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che introduce un meccanismo di rivalutazione dei contributi versati nell’assicurazione facoltativa e nella gestione "Mutualità pensioni". L’intervento si collega alle pronunce della Corte costituzionale che avevano rilevato l’illegittimità della mancata adeguata valorizzazione dei contributi nominali versati in tali forme assicurative.

Base normativa e decorrenza della rivalutazione

La disposizione riguarda i contributi versati dal 1° gennaio 1952 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e quelli versati dal 13 ottobre 1963 a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389. I contributi sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili alla rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici decorrono dal 1° gennaio 2001.

Soggetti interessati

La disciplina si applica ai pensionati e agli assicurati dell’assicurazione facoltativa comune, nonché delle convenzioni stipulate per:

  • l’assicurazione degli artigiani, in data 29 ottobre 1935;
  • l’assicurazione dei venditori ambulanti e rivenditori di giornali, in data 4 agosto 1951;
  • l’assicurazione dei giocatori di calcio professionisti e semiprofessionisti, in data 24 febbraio 1960;
  • la tariffa per i lavoratori appartenenti alle categorie dei barrocciai, piccoli autotrasportatori e ausiliari del traffico, facchini e ausiliari.

Per la "Mutualità pensioni" la norma riguarda i pensionati e gli assicurati. Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1996 e non ancora pensionati, la disciplina va coordinata con il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

Pensioni già in essere al 31 dicembre 2000

Per le pensioni già liquidate al 31 dicembre 2000, i contributi versati nei periodi indicati devono essere rivalutati con i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione della quota A, ossia per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992. La circolare precisa che, ai fini dell’applicazione della norma, i contributi relativi ai periodi anteriori alla liquidazione della pensione, versati dal 1° gennaio 1952, vanno rivalutati secondo l’anno di versamento, utilizzando i coefficienti validi per le pensioni con decorrenza nell’anno 2001. I coefficienti sono stati comunicati con il messaggio n. 36 del 30 gennaio 2001.

Una volta rivalutati i contributi, l’importo della pensione deve essere determinato con le consuete modalità, mediante i coefficienti di conversione in rendita dei contributi. La circolare richiama, per i criteri applicativi, la pubblicazione "Assicurazione Facoltativa" (edizione 1961) e la circolare n. 830 C. e V. del 7 marzo 1966 per le pensioni dell’assicurazione facoltativa, nonché le circolari n. 12600 C. e V. del 23 settembre 1964 e n. 134 del 31 maggio 1991 per le pensioni della gestione "Mutualità pensioni".

Assicurati al 31 dicembre 2000

Per gli assicurati in attività al 31 dicembre 2000, la rivalutazione dei contributi va effettuata al momento della liquidazione della pensione, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio 1952 fino alla decorrenza del trattamento. Anche in questo caso si utilizzano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la quota A, in relazione all’anno di versamento e alla decorrenza della pensione facoltativa. Dopo la rivalutazione, l’importo della pensione viene determinato con le ordinarie modalità di calcolo.

Coordinamento con il d.lgs. n. 565/1996 per la Mutualità pensioni

Il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565, attuativo della delega di cui all’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che dal 1° gennaio 1997 la gestione "Mutualità pensioni" assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari". La norma ha previsto l’iscrizione al Fondo dei soggetti già iscritti alla precedente gestione, utilizzando come premio unico d’ingresso i contributi versati.

L’art. 2, come modificato dalla legge n. 144/1999, ha previsto che dal 1° gennaio 1999 la contribuzione non possa essere inferiore a lire 50.000 mensili. L’art. 3 disciplina le prestazioni e i requisiti, mentre l’art. 4, come modificato dalla stessa legge n. 144/1999, stabilisce che l’importo dei trattamenti pensionistici è determinato secondo il sistema contributivo dei regimi obbligatori, demandando a un decreto ministeriale la fissazione dei coefficienti di trasformazione.

In attesa dell’emanazione di tale decreto, le sedi devono continuare a definire le domande di pensione in base alla legge n. 389/1963, applicando comunque la rivalutazione dei contributi prevista dall’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000 secondo le istruzioni del punto 4.1. Quando il decreto ministeriale sarà emanato e consentirà la liquidazione secondo il d.lgs. n. 565/1996, per i soggetti iscritti al 31 dicembre 1996 si dovrà fare riferimento alla nuova disciplina, e verranno fornite ulteriori istruzioni applicative.

Aggiornamento delle procedure

La circolare segnala infine che sono in corso di rilascio le procedure per l’acquisizione dei dati delle pensioni dell’assicurazione facoltativa e della gestione "Mutualità pensioni" da liquidare o riliquidare in applicazione della nuova disciplina.

Punti principali

Base normativa e finalità della rivalutazione

L’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000 dispone la rivalutazione dei contributi versati dal 1° gennaio 1952 nell’assicurazione facoltativa e dal 13 ottobre 1963 nella gestione "Mutualità pensioni", in base ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982. La norma recepisce gli orientamenti della Corte costituzionale che avevano censurato l’assenza di un meccanismo di adeguamento dei contributi nominali versati in tali gestioni.

Ambito di applicazione soggettivo

La rivalutazione riguarda i pensionati e gli assicurati dell’assicurazione facoltativa comune e delle convenzioni per artigiani, venditori ambulanti e rivenditori di giornali, giocatori di calcio professionisti e semiprofessionisti, nonché dei lavoratori appartenenti alle categorie dei barrocciai, piccoli autotrasportatori e ausiliari del traffico, facchini e ausiliari. Per la "Mutualità pensioni" la disciplina si applica ai pensionati e agli assicurati; per gli iscritti al 31 dicembre 1996 non ancora pensionati occorre coordinamento con il d.lgs. n. 565/1996.

Pensioni in essere al 31 dicembre 2000

Per le pensioni già in essere al 31 dicembre 2000, i contributi versati dall’1 gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa e dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000 nella Mutualità pensioni devono essere rivalutati con i coefficienti utili alla liquidazione della quota A, cioè quelli validi per le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992. Gli aumenti dei trattamenti decorrono dal 1° gennaio 2001. I coefficienti sono stati comunicati con il messaggio n. 36 del 30 gennaio 2001.

Assicurati al 31 dicembre 2000 e liquidazione della pensione

Per gli assicurati ancora in attività al 31 dicembre 2000, la rivalutazione va effettuata all’atto della liquidazione della pensione, sui contributi versati dal 1° gennaio 1952 fino alla decorrenza del trattamento. Anche in questo caso si usano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la quota A, in relazione all’anno di versamento e alla decorrenza della pensione.

Coordinamento con il d.lgs. n. 565/1996 per la Mutualità pensioni

Il d.lgs. n. 565/1996 ha trasformato dal 1° gennaio 1997 la gestione "Mutualità pensioni" nel "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" e ha previsto l’iscrizione nel Fondo dei soggetti già iscritti alla precedente gestione, utilizzando i contributi versati come premio unico d’ingresso. Poiché il decreto ministeriale sui coefficienti di trasformazione non risulta ancora emanato, le sedi devono continuare a definire le domande di pensione secondo la legge n. 389/1963, applicando nel frattempo la rivalutazione dei contributi prevista dall’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000.

Aggiornamento delle procedure

Sono in fase di rilascio le procedure informatiche necessarie per acquisire i dati delle pensioni dell’assicurazione facoltativa e della gestione "Mutualità pensioni" da liquidare o riliquidare in applicazione della nuova disciplina.

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