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Circolare

Circolare numero 10 del 29-07-2011 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in seguito al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, dal 1° ottobre 2011 il tasso di interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è fissato al 5,0243% annuo. La stessa misura si applica anche, per i debiti contributivi, dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili nei casi di omissione o evasione contributiva, qualora il dovuto non sia stato ancora integralmente pagato. Viene richiamato il quadro sanzionatorio della legge n. 388/2000 e la disciplina speciale per gli enti previdenziali prevista dal D.Lgs. n. 46/1999.

Nuova misura dell'interesse di mora dal 1° ottobre 2011 sulle somme iscritte a ruolo e sul debito contributivo dopo il tetto delle sanzioni civili

Nuova misura dell'interesse di mora dal 1° ottobre 2011

La circolare disciplina gli effetti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, con cui è stata stabilita la nuova misura del tasso di interesse di mora applicabile alle somme iscritte a ruolo. Il documento si concentra inoltre sulle conseguenze di tale variazione nei rapporti contributivi gestiti dall’ente, in particolare dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili.

Nuova misura del tasso e decorrenza

Dal 1° ottobre 2011 il tasso di interesse di mora previsto per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, è fissato al 5,0243% in ragione d’anno. La circolare specifica che questa è la misura da applicare a decorrere da tale data.

Regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva

Il testo richiama il regime introdotto dalla legge n. 388/2000 per le ipotesi di omissione ed evasione contributiva. In particolare, per le fattispecie previste dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), secondo periodo, e dall’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può superare rispettivamente il 40% e il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto massimo

Quando la sanzione civile ha raggiunto il tetto massimo ma il debito non è stato ancora pagato integralmente, sull’importo del solo debito contributivo maturano interessi di mora al tasso previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Per effetto della nuova misura, dal 1° ottobre 2011 tale interesse di mora è pari anch’esso al 5,0243% annuo.

Richiamo alla disciplina sulle somme iscritte a ruolo degli enti previdenziali

La circolare ricorda infine una regola speciale per le somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali: decorso il termine per la notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si applicano, dalla notifica della cartella fino al pagamento, le sanzioni e le somme aggiuntive previste dall’art. 27 del D.Lgs. n. 46/1999, in luogo degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse di mora

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011 ha fissato, con decorrenza 1° ottobre 2011, la misura del tasso di interesse di mora al 5,0243% annuo per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Applicazione al debito contributivo dopo il tetto delle sanzioni civili

Per le ipotesi di omissione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b), secondo periodo, e per i casi di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può superare, rispettivamente, il 40% e il 60% dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge. Una volta raggiunto tale limite massimo, se il debito non è stato estinto integralmente, sull’importo del solo debito contributivo maturano interessi di mora al tasso dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Decorrenza della nuova misura per gli enti previdenziali

Dal 1° ottobre 2011 anche l’interesse di mora applicabile sul solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, è quindi pari al 5,0243% su base annua.

Richiamo alla disciplina speciale per le somme iscritte a ruolo

La circolare richiama inoltre che, per le somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali, decorso il termine per la notifica della cartella di pagamento previsto dall’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, in luogo degli interessi di mora si applicano, dalla notifica della cartella fino al pagamento, le sanzioni e le somme aggiuntive previste dall’art. 27 del D.Lgs. n. 46/1999.

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