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Sentenza

Sentenza n. 671/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali presentata il 30 aprile 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha proposto ricorso contro le amministrazioni destinatarie dell’istanza del 30 aprile 2026, chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi, secondo la ricorrente, dopo il decorso di trenta giorni senza riscontro, comunicazione di proroga o diniego motivato. Ha inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni a esibire e rilasciare copia integrale della documentazione richiesta. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo un breve differimento per formalizzare la rinuncia oppure, in subordine, una pronuncia che desse atto della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio o la domanda di ostensione. Ha ritenuto vincolante l’inequivoca dichiarazione della ricorrente: in assenza di repliche o richieste contrarie, la parte dispone dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e il giudice non può sostituirsi ad essa nella valutazione dell’interesse né decidere d’ufficio il merito. Spese compensate, anche per la mancata opposizione delle parti costituite e la natura in rito della pronuncia. Il TAR ha inoltre revocato, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo insussistente il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa, sulla base dei precedenti della Sezione relativi a vicende analoghe.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    avuto riguardo all’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse a norma dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.

    La dichiarazione inequivoca della parte di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 122 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa da far valere non sia manifestamente infondata.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

    Il giudice deve revocare l’ammissione provvisoria al patrocinio quando risulta l’insussistenza dei relativi presupposti, oltre che nei casi di mala fede o colpa grave.

  • art. 136, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Di conseguenza, va revocata con efficacia retroattiva (art. 136 co. 3 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione.

    La revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio opera con efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede che la pretesa azionata non sia manifestamente infondata; se tale presupposto risulta insussistente, l’ammissione provvisoria può essere revocata con efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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