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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello perché il giudizio di secondo grado è stato trattato in camera di consiglio non partecipata nonostante il difensore avesse tempestivamente e ritualmente richiesto la trattazione orale (istanza inviata il 12/03/2024 via PEC all'indirizzo ufficiale pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia). Si deduceva violazione della normativa emergenziale e delle garanzie difensive, con conseguente nullità assoluta del procedimento di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in regime di disciplina emergenziale per il contenimento del Covid-19, la celebrazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata, se preceduta da tempestiva richiesta di trattazione orale del difensore, configura una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p. Nei fatti il giudizio di appello era stato celebrato in camera di consiglio nonostante la richiesta del difensore; la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Indicata come norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; nel giudizio di cassazione prevalgono comunque questioni procedurali che hanno portato all'annullamento del provvedimento.

  • art. 612 cod. pen.

    Il reato originariamente contestato in capo 1) è stato dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela, con la conseguente mancata prosecuzione per tale addebito.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    Richiamata come norma della disciplina emergenziale che ha previsto modalità speciali di trattazione degli appelli; la Corte interpreta che la richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale, ai sensi di tale disciplina, rende obbligatoria la presenza/dibattimento partecipato e impedisce quindi la celebrazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 179 c.p.p. per affermare la nullità assoluta e insanabile del procedimento di appello quando venga celebrato in forma non partecipata nonostante la richiesta rituale del difensore, atteso che si è venuta a determinare l'assenza della difesa in una situazione in cui la sua presenza è obbligatoria.

  • disciplina emergenziale per il contenimento del Covid-19

    Nel richiamare la disciplina emergenziale la Corte distingue i casi in cui era possibile procedure alternative e quelli in cui la richiesta difensiva per udienza orale rendeva comunque necessaria la trattazione partecipata; da ciò deriva la nullità quando la richiesta è stata formulata correttamente e ignorata.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024)

    Precedente della Corte che afferma il principio secondo cui la celebrazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata, dopo richiesta rituale di trattazione orale, determina nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.; la sentenza in esame si allinea a tale orientamento.

Massime di principio

  • Se il difensore presenta tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale (meglio tramite PEC all'indirizzo ufficiale pubblicato), la Corte non può validamente celebrare l'appello in camera di consiglio non partecipata: ciò determina una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
  • La prova della tempestività e della correttezza della richiesta (timestamp PEC, indirizzo ufficiale del destinatario) è determinante: conservare ricevute di avvenuta consegna è essenziale per impugnare eventuali decisioni non partecipate.
  • In caso di nullità per violazione delle garanzie difensive come sopra, il rimedio plausibile è l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio in appello.
  • Le disposizioni emergenziali adottate per il Covid-19 non eliminano il diritto alla partecipazione dell'imputato e del difensore quando sia stata correttamente richiesta la trattazione orale; le eccezioni emergenziali non prevalgono sulle garanzie difensive obbligatorie.
  • Se la richiesta non è tempestiva o non è inviata al corretto indirizzo PEC indicato, la celebrazione in camera di consiglio potrebbe essere valida: dunque verificare sempre termini e destinatario ufficiale.
  • Per le imputazioni estinte per remissione di querela, il giudice deve dichiarare la non procedibilità rispetto a tali capi; questa questione sostanziale resta distinta dalle questioni processuali sulla validità del rito.

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