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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/808

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/808 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata. Tali valori sono fissati sulla base della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità di applicazione previste dal regolamento (UE) n. 543/2011. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è integralmente vincolante negli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, quando rilevante, dai codici dei paesi terzi di origine. I valori fissati servono per il calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/808 della Commissione disciplina la fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole operative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono determinati sulla base di dati giornalieri variabili e che la loro fissazione serve ad applicare il sistema del prezzo di entrata previsto per alcuni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati tramite codici NC specifici. Tra questi figurano, a titolo esemplificativo, i prodotti classificati con i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun gruppo di prodotti sono indicati uno o più paesi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione in EUR/100 kg.

Contenuto dell'allegato

L'allegato costituisce la parte sostanziale del regolamento, poiché riporta le tabelle dei valori applicabili. Per alcuni codici NC il valore varia in funzione del paese terzo di origine; in altri casi è previsto anche il codice "ZZ", che nella nomenclatura richiamata corrisponde alle "altre origini". Tali valori sono destinati a essere utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata per le importazioni interessate.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nell'articolo 2, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e base normativa

La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Criterio di determinazione

I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento.

Valori applicabili

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per diversi codici paese di origine (tra cui EG, MA, TN, TR, ZZ, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA). Il codice "ZZ" indica "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofruttaorganizzazione comune dei mercatidoganecommercio internazionale

Testo integrale

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