Sentenza del 20/01/2021 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Riferito a più annualità d'imposta - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU n. 2896 relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, contestando sia il cumulo di più annualità in un unico atto sia la determinazione dell'imponibile. In particolare, sosteneva che 504 mq fossero destinati a officina, producessero rifiuti speciali e dovessero essere esclusi dalla TARSU perché i rifiuti erano separatamente smaltiti a proprie spese; contestava inoltre la tariffa di 8,90 euro/mq applicata uniformemente a depositi e aree scoperte, chiedendo per queste ultime la tariffa di 3,94 euro/mq. La concessionaria difendeva l'accertamento, rilevando l'omessa denuncia, la pertinenzialità delle superfici e la necessità di provare sia la produzione di rifiuti speciali sia il loro effettivo smaltimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, con decisione del 15 dicembre 2020, ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento unitario per più annualità, poiché i presupposti coincidevano e la contribuente aveva potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha confermato la tariffa di 8,90 euro/mq per depositi e aree scoperte funzionalmente pertinenti all'attività commerciale, escludendo la tariffa ridotta richiesta per le aree scoperte. Ha invece annullato l'accertamento limitatamente ai 504 mq aggiunti alla superficie imponibile: la planimetria individuava separatamente l'officina e la società aveva documentato registri dei rifiuti, contratti con ditte specializzate e spese di smaltimento, elementi coerenti con i rifiuti prodotti dall'attività di riparazione e manutenzione. La differenza rispetto ai 498 mq indicati in planimetria è stata considerata trascurabile. Spese di entrambi i gradi interamente compensate.
Norme richiamate
Regolamento comunale di Brindisi, art. 8, lettera A-3
Dunque, il deposito è attratto espressamente alla tariffazione principale; le aree scoperte devono essere tassate alla stessa tariffa principale dell'8,9000 perché comunque "avente attinenza con i negozi", come confermato dal successivo art. 10 dello stesso regolamento, che in effetti le computa nel calcolo delle superfici (pur se con riduzione del 25%).
I magazzini e i locali accessori dei negozi seguono la tariffa principale; la stessa tariffa si applica alle aree scoperte che siano pertinenze funzionali dell'attività commerciale, non alle aree scoperte destinate a uso proprio.
Regolamento comunale di Brindisi, art. 10
Dunque, il deposito è attratto espressamente alla tariffazione principale; le aree scoperte devono essere tassate alla stessa tariffa principale dell'8,9000 perché comunque "avente attinenza con i negozi", come confermato dal successivo art. 10 dello stesso regolamento, che in effetti le computa nel calcolo delle superfici (pur se con riduzione del 25%).
Le superfici scoperte pertinenti sono computate nel calcolo della superficie tassabile, con la riduzione del 25% prevista dal regolamento.
Regolamento comunale di Brindisi, art. 12, lettera f)
Nel caso di specie però, proprio la planimetria utilizzata dalla Concessionaria per giustificare la ripresa fiscale fa separata menzione del locale adibito a officina che è certamente una superficie suscettibile di produrre i rifiuti speciali, e non vi è ragione di negare ad una tale separatezza funzionale l'esclusione tributaria rispetto a costi di smaltimento che vengono sostenuti a parte.
La previsione che consente di tassare locali produttivi di rifiuti speciali quando sia difficile determinarne separatamente la superficie non giustifica l'inclusione di un'area che la planimetria individua distintamente e per la quale il contribuente prova l'autonomo smaltimento dei rifiuti.
Massime di principio
- Un unico avviso può riferirsi a più annualità quando i presupposti coincidono e l'accorpamento non pregiudica concretamente il diritto di difesa; resta comunque necessario poter verificare separatamente i presupposti relativi a ciascun periodo.
- La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esclusione dalla tassa: il contribuente deve documentare l'individuazione delle superfici interessate e l'effettivo smaltimento autonomo dei rifiuti a proprie spese.
- Se le superfici che producono rifiuti speciali sono separabili e specificamente individuate, non è sufficiente invocare la difficoltà di separazione per assoggettarle a tassazione; registri, contratti e fatture di smaltimento possono costituire prova dell'esclusione.
- La tariffa applicabile alle aree scoperte dipende dalla loro funzione concreta: le aree pertinenziali e funzionalmente collegate all'attività commerciale possono seguire la tariffa principale, mentre quelle destinate a uso proprio possono ricadere in una categoria tariffaria autonoma.
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