DECRETO 10 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonchè per effetto della difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’accesso dei consorzi di bonifica a mutui con interessi a carico dello Stato, entro il plafond complessivo di 500 milioni di euro, per compensare le difficoltà di riscossione del 2020. Possono accedere i consorzi che nel primo semestre 2020 hanno incassato meno del 40% della contribuenza 2020. Le domande dovevano essere presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore; i mutui hanno durata massima di cinque anni e rate dal 31 ottobre 2021 al 2025.
Mutui agevolati ai consorzi di bonifica per fronteggiare la crisi di liquidità da COVID-19
Mutui ai consorzi di bonifica per la crisi di liquidità
Il decreto stabilisce requisiti, procedura e modalità di rimborso degli interessi per i mutui destinati ai consorzi di bonifica, in attuazione dell’articolo 225 del decreto-legge n. 34/2020. L’intervento è volto a fronteggiare le difficoltà finanziarie connesse all’emergenza COVID-19 e alla ridotta riscossione dei contributi consortili.
Beneficiari e presupposto di accesso
Sono beneficiari i consorzi di bonifica di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile. Possono ottenere l’autorizzazione a contrarre mutui con interessi a carico dello Stato i consorzi che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e irrigazione per un importo complessivo inferiore al 40% della contribuenza 2020. Quest’ultima corrisponde al totale dei ruoli di riscossione, bonaria o coattiva, emessi o da emettere nel 2020, indipendentemente dall’annualità cui si riferiscono i contributi.
Caratteristiche e limiti dei mutui
I finanziamenti sono concessi da Cassa depositi e prestiti o da altri istituti finanziari abilitati, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Per ciascun consorzio, l’importo massimo è pari alla differenza tra la contribuenza 2020 e i contributi incassati dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, e non può comunque superare 20 milioni di euro. Il mutuo non può essere destinato al consolidamento di passività finanziarie a breve termine.
La durata è compresa tra uno e cinque anni dalla data di inizio dell’ammortamento. Sono previste rate annuali costanti, comprensive di capitale e interessi, a partire dal 31 ottobre 2021. Il tasso deve essere fisso e rispettare il limite previsto per i mutui con onere a carico dello Stato, maggiorato di uno spread dell’1,60%; in ogni caso non può superare il 2,00% nominale annuo. Le garanzie sono richieste dagli istituti finanziatori sulla base delle proprie valutazioni.
Domande, autorizzazione e istruttoria
Ciascun consorzio poteva presentare una sola domanda, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla regione o provincia autonoma in cui ha sede legale. La domanda deve essere approvata dall’organo consortile competente e contenere la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di accesso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 secondo il modello ministeriale.
La regione o provincia autonoma esprime un parere motivato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per presentare le domande, il Ministero autorizza la contrazione del mutuo sulla base di tale parere. Se le richieste complessive superano il plafond di 500 milioni di euro, gli importi autorizzati sono ridotti proporzionalmente. La procedura si svolge esclusivamente con strumenti informatici e l’elenco dei consorzi autorizzati, con i rispettivi importi, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
L’autorizzazione non obbliga gli istituti finanziatori a concedere il finanziamento, che resta subordinato alla loro autonoma valutazione del merito creditizio. Prima della stipula, il consorzio comunica via PEC al Ministero dell’economia e delle finanze il tasso fisso e lo spread concordati. Se entro sette giorni lavorativi dal ricevimento il Ministero non comunica il mancato rispetto dei limiti, il contratto può essere perfezionato, fermo il tetto massimo del 2,00% nominale annuo.
Interessi a carico dello Stato
Gli interessi maturano dal giorno successivo all’erogazione del mutuo e sono a carico del bilancio dello Stato entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali li rimborsa agli istituti finanziatori con rate annuali, in scadenza il 31 ottobre, secondo i piani di ammortamento.
Obblighi contabili e controlli
Entro 15 giorni dalla stipula, il consorzio adegua le proprie scritture contabili. In sede di approvazione del bilancio consuntivo deve rendicontare l’attività finanziata con l’importo del mutuo. Le regioni e le province autonome svolgono i controlli secondo la normativa di rispettiva competenza e comunicano tempestivamente al Ministero eventuali irregolarità o anomalie, in particolare la mancanza dei requisiti di accesso, affinché siano adottati i provvedimenti di competenza.
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