DECRETO 12 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la presentazione e la gestione dei certificati medici del personale della Guardia di finanza assente per malattia. La diagnosi è trasmessa esclusivamente agli organi sanitari del Corpo, mentre al comando o reparto di impiego è comunicata la sola prognosi. Sono stabilite modalità di invio, cautele per la riservatezza e regole per le valutazioni di idoneità psico-fisica. La procedura via PEC prevista dall’art. 4, comma 2, opera nelle more del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato dalla normativa.
Doppia certificazione di malattia per il personale della Guardia di finanza
Doppia certificazione di malattia per il personale della Guardia di finanza
Il decreto definisce le modalità con cui il militare della Guardia di finanza assente per motivi di salute presenta la certificazione medica e regola il trattamento dei dati sanitari. La separazione tra diagnosi e prognosi è finalizzata a consentire le verifiche sull’idoneità psico-fisica tutelando la riservatezza della diagnosi.
Ambito di applicazione e soggetti
Le disposizioni riguardano il personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza assente dal servizio per motivi di salute. Per «organo sanitario competente» si intende l’articolazione del Servizio sanitario del Corpo competente in relazione al comando o reparto che impiega il militare. Tra gli organi sanitari abilitati è inclusa la Direzione di sanità del Comando generale.
Il militare presenta una certificazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneità psico-fisica a prestare servizio. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 748, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010.
Invio della certificazione
Il militare trasmette senza ritardo due certificazioni, o comunque le due copie con contenuti distinti:
- all’organo sanitario competente della Guardia di finanza invia il certificato recante diagnosi e prognosi;
- al comando o reparto da cui dipende per l’impiego invia il certificato recante la sola prognosi.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 748, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, l’invio avviene senza ritardo tramite posta elettronica certificata, con gli allegati previamente protetti e secondo le modalità definite dal Comando generale. La PEC sanitaria deve essere destinata a questo tipo di comunicazioni ed essere accessibile esclusivamente al medico responsabile e al personale da lui autorizzato; la sola prognosi è inviata alla PEC del comando o reparto di impiego.
Quando non è possibile usare la PEC, il militare invia senza ritardo, con un mezzo che assicuri la ricezione, entrambi i certificati al comando o reparto di impiego, in un’unica busta chiusa indirizzata al comandante e recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute». All’interno sono collocati il certificato con la sola prognosi e una seconda busta chiusa contenente quello con diagnosi e prognosi. La seconda busta deve riportare, ben visibile su entrambi i lati, la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale del Servizio sanitario autorizzato».
Il comandante, tramite personale formalmente autorizzato al trattamento dei dati, tratta le informazioni sulla sola prognosi e inoltra all’organo sanitario competente la busta contenente il certificato completo, senza aprirla.
Trattamento della diagnosi e valutazione dell’idoneità
La diagnosi può essere trattata esclusivamente dagli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanità del Comando generale per le proprie competenze medico-legali e funzioni di coordinamento e controllo. I dati sono utilizzati per verificare la persistenza dell’idoneità psico-fisica del militare, in particolare rispetto ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi o comunque caratterizzate da rischi o controindicazioni all’impiego.
La diagnosi non può essere trascritta nei documenti caratteristici o matricolari né nel fascicolo personale del militare. Il trattamento è riservato al personale formalmente autorizzato e deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e le misure tecniche e organizzative stabilite dal Comando generale ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679.
Sulla base della certificazione e delle altre informazioni legittimamente acquisite nell’ambito dei compiti istituzionali, il responsabile dell’organo sanitario competente valuta il mantenimento dell’idoneità psico-fisica. Comunica tempestivamente al comando o reparto di impiego eventuali indicazioni o controindicazioni, utilizzando modalità idonee a proteggere i dati e limitando la comunicazione alle informazioni sull’inidoneità indispensabili per gli eventuali provvedimenti. La comunicazione non deve contenere la diagnosi né altri dati eccedenti la finalità prevista.
Se sussistono dubbi sulla persistenza dell’idoneità, il responsabile dispone l’invio del militare alle commissioni mediche competenti per i provvedimenti conseguenti e comunica i dati sanitari nel rispetto, in particolare, dei principi di necessità e minimizzazione.
Regole di protezione dei dati
Il trattamento dei dati sanitari da parte delle articolazioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza è effettuato secondo il decreto legislativo n. 196/2003, il regolamento (UE) 2016/679 e le misure tecniche e organizzative adottate dal Comando generale. L’accesso alla certificazione recante la diagnosi è circoscritto agli organi sanitari e al personale autorizzato, mentre al comando o reparto di impiego sono comunicate soltanto le informazioni necessarie alla gestione dell’impiego del militare.
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