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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 4 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2020.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A01498Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina esclusivamente la redazione dei bilanci delle fondazioni bancarie per l’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2020: fissa al 20% dell’avanzo netto l’accantonamento obbligatorio e consente, a determinate condizioni, un ulteriore accantonamento patrimoniale fino al 15%. In presenza di disavanzi pregressi, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura, con possibilità motivata di aumentare tale quota.

Accantonamenti delle fondazioni bancarie per il bilancio 2020

Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2020

Il decreto stabilisce le regole per la redazione del bilancio d’esercizio 2020 delle fondazioni bancarie, fissando gli accantonamenti alle riserve e la destinazione dell’avanzo in presenza di disavanzi pregressi. Le disposizioni riguardano l’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Bilancio e determinazione dell’avanzo

Per il bilancio 2020 le fondazioni osservano le disposizioni del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 20-quater, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 e dal decreto ministeriale 17 luglio 2020. L’avanzo dell’esercizio è quello risultante dall’applicazione delle regole del provvedimento del 19 aprile 2001.

Riserva obbligatoria e tutela del patrimonio

L’accantonamento alla riserva obbligatoria è pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio, calcolato al netto dell’eventuale quota destinata alla copertura dei disavanzi pregressi.

Per conservare il valore del patrimonio, le fondazioni possono inoltre effettuare un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio, mediante atto motivato, fino a un massimo del 15% dell’avanzo, anch’esso calcolato al netto dell’eventuale destinazione ai disavanzi pregressi. Tale accantonamento non è consentito finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.

Copertura dei disavanzi pregressi

Nei casi eccezionali in cui sussistano disavanzi pregressi, il 25% dell’avanzo dell’esercizio è destinato prioritariamente alla loro copertura, ferme restando le valutazioni attribuite dalla legge all’Autorità di vigilanza. La fondazione può aumentare tale percentuale con atto motivato, comunicato all’Autorità di vigilanza, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio e di continuità dell’attività istituzionale.

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