DECRETO 4 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto istituisce presso il Dipartimento delle finanze l’elenco nazionale delle personalità indipendenti impiegabili nei meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali previsti dal d.lgs. n. 49/2020. Definisce durata quinquennale, categorie e requisiti dei componenti, nonché cause e procedura di rimozione e sostituzione. Le nomine producono effetti dalla comunicazione alla Commissione europea.
Elenco delle personalità indipendenti per le controversie fiscali nell’Unione europea
Elenco delle personalità indipendenti per le controversie fiscali
Il decreto disciplina l’istituzione e la tenuta dell’elenco nazionale delle personalità indipendenti previsto dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 49, per i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.
Istituzione, durata e comunicazioni
L’elenco è istituito presso il Dipartimento delle finanze e comprende almeno tre personalità indipendenti, designate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del direttore generale delle Finanze. La validità dell’elenco è di cinque anni; alla scadenza i nominativi possono essere riconfermati, fermo restando il numero minimo di tre componenti.
I nominativi sono comunicati alla Commissione europea insieme alle informazioni sui titoli accademici e professionali, sull’esperienza e sulle competenze, nonché sull’eventuale sussistenza di conflitti di interesse. Gli effetti della nomina decorrono dalla data della comunicazione. Ogni modifica dell’elenco deve essere comunicata tempestivamente alla Commissione europea.
Categorie e requisiti dei componenti
Possono essere nominati:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o a riposo;
- docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, economiche o fiscali, in servizio o a riposo;
- iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei revisori ufficiali dei conti o dei contabili.
I magistrati ordinari in servizio devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità ed essere indicati al Ministro dal Consiglio superiore della magistratura. Tutti i componenti devono godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni né condanne per reati tributari, e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. È inoltre richiesta comprovata esperienza tributaria, preferibilmente in materia di prezzi di trasferimento, nonché idoneità fisica e psichica.
Non possono essere nominati coloro che sono dipendenti di un soggetto che presta servizi di consulenza fiscale o collaboratori esterni che prestano a tale soggetto consulenza professionale, né coloro che si sono trovati in una di queste condizioni nei tre anni precedenti la nomina. Quando sono chiamati a far parte della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, i componenti devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità indicate dall’art. 10, comma 5, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 49/2020.
Rimozione e sostituzione
La rimozione dall’elenco è prevista quando il componente perde uno dei requisiti richiesti, quando un magistrato in servizio cessa dall’impiego per una causa diversa dal collocamento a riposo o dalle dimissioni volontarie, quando rinuncia senza giustificato motivo per tre volte consecutive a partecipare a una delle commissioni previste dal d.lgs. n. 49/2020, oppure quando comunica la sopravvenuta indisponibilità a restare nell’elenco. La rimozione è disposta anche se la Commissione europea segnala la mancanza del requisito di indipendenza, accertata a seguito di un’obiezione sollevata da uno Stato membro.
La rimozione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale delle Finanze. Prima del provvedimento, all’interessato è notificata una comunicazione con i motivi della possibile rimozione e l’invito a presentare osservazioni entro venti giorni. Decorso il termine senza osservazioni, oppure se queste non sono ritenute accoglibili, si procede alla rimozione e la si comunica all’interessato tramite PEC o altro mezzo idoneo. In caso di rimozione di uno o più nominativi, si provvede tempestivamente alla sostituzione e alla relativa comunicazione alla Commissione europea.
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