Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 2 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modalità di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore per l'indennizzo forfettario.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A02179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina i controlli sul patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018 dai risparmiatori che hanno chiesto l’indennizzo forfettario del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in base alla soglia patrimoniale inferiore a 100.000 euro. La Commissione tecnica, tramite Consap, può verificare le dichiarazioni usando le banche dati dell’Agenzia delle entrate, anche dopo l’erogazione. Sono regolati dati consultabili, flussi informativi, accessi e misure di sicurezza.

Verifica del requisito patrimoniale per l’indennizzo forfettario del FIR

Verifica del requisito patrimoniale per l’indennizzo forfettario del FIR

Il decreto definisce le modalità con cui la Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) può verificare, tramite le banche dati dell’Agenzia delle entrate, il requisito patrimoniale dichiarato dai richiedenti l’indennizzo forfettario. Il controllo riguarda il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018 e la soglia di valore inferiore a 100.000 euro.

Ambito della verifica e componenti patrimoniali

La verifica è finalizzata all’erogazione dell’indennizzo forfettario previsto per i risparmiatori che soddisfano il requisito del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro. Il decreto consente di riscontrare le seguenti componenti possedute al 31 dicembre 2018:

  • depositi e conti correnti bancari e postali: si considera il saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, alla data del 31 dicembre 2018 oppure, se superiore, la consistenza media annua del 2018. Può essere considerato il saldo di fine anno anche se inferiore alla consistenza media quando nel 2018 sono stati acquistati beni immobili o incrementate altre componenti mobiliari per un importo superiore alla differenza fra i due valori;
  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e assimilati: si considera il valore nominale alla data del 31 dicembre 2018;
  • azioni o quote di OICR italiani o esteri: si considera il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 2018;
  • partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati: si considera il valore rilevato al 31 dicembre 2018;
  • masse patrimoniali affidate in gestione a un soggetto abilitato, costituite da denaro o beni non relativi all’impresa: si considera il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto dal gestore prima del 31 dicembre 2018, secondo i regolamenti Consob.

Gli importi dei singoli rapporti finanziari sono arrotondati all’euro: per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se è inferiore.

Soggetti e modalità dei controlli

La Commissione tecnica può svolgere i riscontri anche dopo l’erogazione dell’indennizzo, avvalendosi del personale della segreteria tecnica gestita da Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Le verifiche utilizzano le informazioni detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell’anagrafe tributaria relativa ai rapporti finanziari.

L’Agenzia trasmette gratuitamente, tramite forniture massive, le informazioni richieste dalla segreteria tecnica per conto della Commissione, esclusivamente allo scopo di verificare il patrimonio complessivo del richiedente al 31 dicembre 2018. In applicazione dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza:

  • se il patrimonio complessivo risulta inferiore a 100.000 euro, l’Agenzia fornisce un riscontro booleano di conferma («Ok»), senza trasmettere i dati di dettaglio;
  • se la soglia è superata e la dichiarazione non è confermata, l’Agenzia trasmette i dati di dettaglio relativi ai rapporti finanziari indicati nel decreto.

Il trattamento delle informazioni è consentito esclusivamente al personale della segreteria tecnica appositamente autorizzato e per le finalità di verifica previste dal decreto. Le informazioni acquisite sono registrate anche cronologicamente e custodite con modalità informatiche, così da documentare le determinazioni della Commissione.

Convenzione e tempi di attivazione

Le modalità di fornitura delle informazioni e i rapporti tra Agenzia delle entrate e Commissione tecnica devono essere disciplinati da un apposito atto convenzionale, da stipulare entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Protezione dei dati personali e sicurezza

La Commissione tecnica deve assicurare il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti dal regolamento (UE) 2016/679. Consap opera per conto della Commissione e, quando necessario, su sua delega, per tutta la durata delle attività della segreteria tecnica; la Commissione la nomina responsabile del trattamento con apposito atto, secondo l’articolo 28 del regolamento. A tutte le operazioni si applicano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello adeguato di sicurezza, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo regolamento.

Per lo scambio dei dati è utilizzato il sistema di interscambio flussi dati (SID), mediante file testuali, piatti e multirecord, firmati e cifrati con certificato intestato al responsabile dello scambio. La Commissione, tramite la segreteria tecnica, deve inoltre predisporre misure organizzative per:

  • impedire accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi e riproduzioni dei dati per finalità diverse da quelle previste;
  • impedire la duplicazione dei dati e la creazione di banche dati autonome non coerenti con le finalità autorizzate;
  • assicurare che l’accesso ai dati in consultazione online avvenga secondo le modalità previste, senza estrazione automatica e massiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 5 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.