Sentenza del 24/02/2017 n. 4808 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo, con tredici motivi, l'irregolarità della produzione in appello delle relate di notifica, l'inefficacia probatoria delle copie non autenticate disconosciute, la nullità delle notifiche eseguite a mani di un presunto zio o portiere e mediante deposito presso la casa comunale, nonché la mancata produzione integrale delle cartelle e la violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, ma ha confermato che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello. Il disconoscimento generico della conformità delle copie non impedisce al giudice di valutarle, anche tramite presunzioni; il disconoscimento deve essere chiaro, specifico e riferito ai singoli documenti. Sono state inoltre ritenute valide, in assenza di prova contraria rigorosa, le notifiche effettuate presso la residenza al soggetto qualificatosi come zio e al soggetto qualificatosi come portiere. Le censure sul deposito presso la casa comunale e sulla mancata produzione integrale delle cartelle sono state giudicate generiche e non autosufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione; nella fattispecie l'iscrizione è stata ritenuta legittima perché fondata su cartelle la cui notificazione è stata considerata provata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, commi 1 e 2
Fa espressamente salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
Nel processo tributario i nuovi documenti possono essere prodotti in appello, senza distinzione tra documenti ritenuti probatori e documenti asseritamente privi di efficacia probatoria; la loro ammissibilità è distinta dalla successiva valutazione del loro valore dimostrativo.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine lungo per il ricorso per cassazione è stato individuato, nel caso concreto, in quello annuale, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma che aveva introdotto il termine semestrale.
Codice di procedura civile, artt. 214 e 215
Il disconoscimento documentale deve essere formulato con precisione e inequivocità; tuttavia, il disconoscimento della conformità di una copia non produce automaticamente l'inutilizzabilità del documento.
Codice civile, art. 2719
La contestazione della conformità della copia all'originale non impedisce al giudice di accertare tale conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Codice civile, art. 2712
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; contestazioni generiche o onnicomprensive non sono sufficienti.
Codice di procedura civile, art. 139, commi 3 e 4
La notificazione può essere effettuata, presso la residenza o dimora del destinatario, a persone abilitate come familiari, addetti alla casa o portieri. La consegna al familiare esclude l'ulteriore adempimento previsto per altri consegnatari, purché la notifica sia regolare.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)
La notificazione mediante deposito presso la casa comunale può essere valida quando risulti una situazione di irreperibilità secondo le modalità previste dalla legge; la contestazione deve essere specifica e supportata da prove puntuali.
Codice civile, art. 2697
L'onere della prova della regolare notificazione gravava su Equitalia, ma la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto mediante relate, estratti di ruolo e altri elementi presuntivi.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice può fondare la decisione anche sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; l'assenza di una contestazione puntuale sul contenuto delle cartelle ha contribuito alla conferma della loro corrispondenza agli estratti di ruolo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa; l'eventuale contestazione deve concentrarsi sulla loro attendibilità e rilevanza, non sulla sola tardività della produzione.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e riferito ai singoli documenti o alle singole difformità. La semplice affermazione che si tratta di copie non autenticate, o una contestazione generica dell'intero fascicolo, normalmente non basta.
- Le relate di notifica possono essere valutate dal giudice anche in via presuntiva, soprattutto quando sono coerenti con altri elementi della procedura notificatoria.
- Chi contesta la consegna dell'atto a un familiare o a un portiere deve fornire una prova concreta e rigorosa dell'insussistenza della qualità dichiarata dal consegnatario; la mera negazione o una contestazione generica è insufficiente.
- Le contestazioni sulla notifica per irreperibilità o deposito presso la casa comunale devono indicare precisamente gli errori commessi dall'agente notificatore e richiamare in modo completo e verificabile i documenti prodotti a sostegno.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e autosufficienza: occorre riportare il contenuto degli atti rilevanti, indicare dove siano stati prodotti e spiegare perché avrebbero imposto una diversa decisione.
- L'agente della riscossione deve provare la regolarità delle notifiche, ma non necessariamente produrre sempre l'originale integrale di ogni cartella se non è stata formulata una contestazione specifica sulla corrispondenza tra cartelle ed estratti di ruolo.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove già apprezzati dal giudice di merito; può intervenire solo in presenza di effettive violazioni di legge o di un omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti previsti dalla legge.
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