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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/309

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se ne ricorreranno i presupposti giuridici. Il provvedimento non istituisce dazi, ma prepara il terreno per un’eventuale riscossione successiva. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto riguarda il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e il granturco dolce in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato ai codici NC ex 2001 90 30 (TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (TARIC 2005 80 00 10). La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e scade dopo nove mesi. I codici doganali sono indicati solo a fini informativi e possono cambiare.

Registrazione delle importazioni di granturco dolce in granella originario della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione si inserisce in un procedimento antidumping avviato il 9 dicembre 2024 sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese. La misura non introduce dazi antidumping definitivi, ma dispone la registrazione delle importazioni per consentire, se del caso e in presenza dei presupposti legali, la successiva riscossione retroattiva di eventuali dazi definitivi.

Base giuridica e finalità della registrazione

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi. La registrazione è uno strumento cautelare tipico delle inchieste antidumping: consente alle autorità doganali di tracciare le importazioni interessate in attesa della conclusione del procedimento e dell’eventuale adozione di misure definitive.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è individuato come granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato:

  • nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato;
  • oppure non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato;
  • con esclusione dei prodotti di cui alla voce 2006.

Il regolamento indica, a fini meramente informativi, i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), precisando che la classificazione tariffaria potrà essere modificata successivamente.

Ambito soggettivo e territoriale

L’obbligo operativo è rivolto alle autorità doganali degli Stati membri, che devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Il regolamento ha quindi portata unionale e si applica a tutte le importazioni nell’UE provenienti dal paese interessato.

Presupposti e possibili effetti futuri

Il provvedimento richiama la denuncia presentata il 25 ottobre 2024 dall’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale interessata. La Commissione precisa che:

  • l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta;
  • i margini di dumping indicati nella denuncia sarebbero compresi tra il 95 % e il 105 %;
  • il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 110 % e il 120 %;
  • in via ordinaria, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base;
  • ove emergano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe applicarsi l’articolo 7, paragrafo 2 ter, con possibile determinazione del dazio al livello del margine di dumping, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.

La Commissione sottolinea tuttavia che, in questa fase, non è in grado di stimare l’importo di eventuali dazi futuri e che i valori contenuti nella denuncia hanno solo carattere informativo.

Durata della misura

La registrazione ha durata limitata e scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono soggetti al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente dalla Commissione per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Effetti giuridici del regolamento

Il testo conclude ribadendo che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente alla natura del regolamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Avvio del procedimento e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, e prende atto dell’apertura del procedimento antidumping del 9 dicembre 2024, seguita alla denuncia presentata il 25 ottobre 2024 dall’AETMD per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale interessata.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, nonché quello preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, esclusi i prodotti della voce 2006. I codici indicativi sono ex 2001 90 30 / TARIC 2001 90 30 10 ed ex 2005 80 00 / TARIC 2005 80 00 10.

Registrazione delle importazioni

Alle autorità doganali è imposto di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto originario della Repubblica popolare cinese, al fine di preservare la possibilità di riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Eventuale imposizione di dazi e criteri di calcolo

La Commissione precisa che l’eventuale applicazione di dazi futuri dipenderà dagli esiti dell’inchiesta. In base ai dati della denuncia, i margini di dumping sarebbero compresi tra il 95 % e il 105 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 110 % e il 120 %; in via ordinaria il dazio sarebbe fissato al minore tra i due livelli ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe applicarsi l’articolo 7, paragrafo 2 ter, con fissazione del dazio al margine di dumping, se un dazio inferiore non bastasse a eliminare il pregiudizio.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganaleimportazionitrattamento dei dati personali

Testo integrale

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