Regolamento (UE) 2025/311
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/311 della Commissione, del 14 febbraio 2025, relativo a misure per eradicare le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro uniforme nell’Unione per contrastare tre specie di mosche della frutta considerate organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui due anche organismi nocivi prioritari. Stabilisce obblighi di indagine, regole per la definizione e l’abolizione delle aree delimitate, piani di emergenza, misure di eradicazione e condizioni per lo spostamento di piante ospiti, frutti specificati e suolo. L’obiettivo è impedire l’insediamento e la diffusione di tali organismi, adattando le misure alla loro biologia e prevedendo standard tecnici e modelli comuni di comunicazione dei risultati.
Misure fitosanitarie armonizzate per eradicare e prevenire la diffusione nell’Unione delle mosche della frutta Bactrocera dorsalis, Bactrocera latifrons e Bactrocera zonata.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori professionali in relazione alle piante ospiti e ai frutti delle specie elencate nell’allegato I, nonché ai suoli e ai residui vegetali connessi alla produzione, movimentazione, immagazzinamento e trattamento di tali materiali. Riguarda tutto il territorio dell’Unione e, in particolare, le aree in cui la presenza degli organismi nocivi specificati è confermata o sospettata, con disciplina di indagini, aree delimitate, misure di eradicazione e restrizioni agli spostamenti. Sono previste deroghe alla delimitazione dell’area nei casi tassativamente indicati dall’articolo 6. Il regolamento si applica dal 1o marzo 2025; l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, si applica dal 1o gennaio 2026.
Misure per eradicare Bactrocera dorsalis, Bactrocera latifrons e Bactrocera zonata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/311 della Commissione istituisce un quadro armonizzato di misure fitosanitarie per contrastare tre mosche della frutta: Bactrocera dorsalis, Bactrocera latifrons e Bactrocera zonata. Il provvedimento si colloca nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 e mira a prevenire l’insediamento e la diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, tenendo conto della frequente intercettazione nelle importazioni da Paesi terzi e dei focolai già rilevati in diversi Stati membri.
Contesto e ratio
I considerando evidenziano che due delle tre specie sono anche organismi nocivi prioritari e che, per garantire un approccio uniforme ed efficiente, occorre armonizzare indagini, piani di emergenza, delimitazione delle aree, eradicazione e prevenzione della diffusione fuori dalle aree delimitate. Il regolamento valorizza la biologia delle mosche della frutta, la necessità di interventi rapidi e la possibilità di adattare alcune misure a situazioni particolari, come siti fisicamente isolati o condizioni invernali sfavorevoli.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure si applicano alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori professionali e, in pratica, a chi coltiva, immagazzina, trasporta, commercializza o tratta piante ospiti, frutti specificati e suolo associato. Le "piante ospiti" sono quelle indicate nell’allegato I; i "frutti specificati" sono i frutti di tali piante. L’oggetto della disciplina è la gestione fitosanitaria di questi materiali nel territorio dell’Unione, con particolare attenzione alle aree in cui gli organismi siano confermati o sospettati.
Indagini e sorveglianza nel territorio dell’Unione
L’articolo 3 impone indagini basate sul rischio, progettate in modo da rilevare con sufficiente affidabilità anche bassi livelli di presenza sui frutti specificati. Le indagini devono essere supportate dagli orientamenti EFSA e dalla scheda di sorveglianza fitosanitaria, e comprendono:
- controlli sulle parti fruttifere delle piante ospiti;
- indagini in aeroporti e porti, aree di vendita all’asta e al dettaglio, siti di imballaggio, trasformazione, scarico e produzione;
- cattura con trappole idonee secondo la ISPM n. 26;
- campionamento e identificazione dei frutti sospetti quando vi sia presunzione di infestazione.
Per l’assetto delle indagini nelle aree delimitate, l’articolo 7 richiede una progettazione statistica capace di individuare, con affidabilità almeno del 95 %, una prevalenza dell’1 %. Inoltre, il numero di trappole per km2 deve aumentare dal confine verso il centro dell’area indagata. I risultati vanno comunicati alla Commissione usando i modelli dell’allegato II.
Piani di emergenza
Per Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata, l’articolo 4 impone che i piani di emergenza degli Stati membri contengano procedure per:
- identificare i proprietari di proprietà private nelle aree interessate dalle misure;
- garantire l’accesso delle autorità competenti a tali proprietà.
I piani devono essere riesaminati ogni anno e, se necessario, aggiornati.
Aree delimitate
In caso di conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo, l’articolo 5 impone la definizione senza indugio di un’area delimitata composta da:
- una zona infestata con raggio di almeno 500 m attorno al luogo del ritrovamento;
- una zona cuscinetto con raggio di almeno 7 km oltre la zona infestata.
La delimitazione deve tenere conto della biologia dell’organismo, del livello di infestazione, delle caratteristiche dell’attrattivo e della distribuzione delle piante ospiti. Se il parassita viene rilevato fuori dalla zona infestata, l’area deve essere adeguata. Le autorità devono inoltre informare il pubblico e gli operatori sulle delimitazioni e sulle eventuali restrizioni di spostamento dei frutti specificati.
Deroghe alla delimitazione
L’articolo 6 consente, in casi eccezionali, di non istituire un’area delimitata quando almeno una delle condizioni previste è soddisfatta. Ciò accade, in sintesi, se:
- l’organismo non può insediarsi nell’area;
- il ritrovamento è riconducibile a una partita già infestata prima dell’introduzione, senza moltiplicazione successiva;
- la presenza è confermata in un sito di produzione fisicamente isolato;
- la presenza è confermata in un sito protetto e le condizioni invernali impediscono l’insediamento al di fuori del sito.
In tali ipotesi l’autorità competente deve comunque adottare misure di rapida eradicazione, svolgere un’indagine intensiva entro 500 m e, se del caso, prevenire la diffusione tramite frutti e piante ospiti. Se l’organismo non sopravvive all’inverno, il periodo di indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali.
Abolizione dell’area delimitata
L’area delimitata può essere abolita se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, l’organismo non viene rilevato per almeno 120 giorni oppure se le autorità concludono che è stato esposto a un periodo di temperature sufficientemente basse. La norma collega quindi la revoca della delimitazione sia all’esito delle sorveglianze sia a condizioni climatiche sfavorevoli alla sopravvivenza del parassita.
Misure di eradicazione
Per l’eradicazione nella zona infestata, l’articolo 9 consente una combinazione di strumenti tecnici, tra cui:
- trattamenti di annientamento maschile e/o tecniche di applicazione di esche;
- raccolta e smaltimento sicuro dei frutti caduti e di quelli raccolti precocemente;
- trattamento del suolo, anche meccanico, chimico o microbiologico, nelle aree di produzione e intorno alle stesse;
- tecnica dell’insetto sterile;
- prodotti fitosanitari conformi al regolamento (CE) n. 1107/2009;
- cattura massale con trappole sufficienti, incluse quelle impiegate nelle indagini.
Prevenzione della diffusione fuori dalle aree delimitate
L’articolo 10 disciplina in modo dettagliato la circolazione di frutti specificati, piante ospiti e suolo dalla zona infestata verso la zona cuscinetto o verso l’esterno dell’area delimitata. In linea generale, i frutti specificati coltivati o immagazzinati nella zona infestata possono essere spostati solo se sottoposti a trattamento efficace contro il parassita, mediante prodotti fitosanitari autorizzati o metodi alternativi conformi agli standard internazionali, come trattamento termico, a freddo o irradiazione.
Sono poi previste ipotesi specifiche:
- spostamento per trattamento, purché siano evitate dispersioni durante trasporto e transito;
- spostamento di frutti provenienti dall’esterno dell’area delimitata ma transitati nella zona infestata, con misure anti-infestazione;
- spostamento di frutti raccolti in una stagione definita dall’autorità competente in cui non si prevede la presenza di stadi vitali del parassita.
Le piante ospiti destinate all’impianto non devono avere frutti; se ad esse aderisce terra o altro substrato colturale, questo deve essere indenne. Le piante ospiti con frutti possono tuttavia essere spostate se provengono dall’esterno dell’area delimitata e sono adottate misure efficaci contro l’infestazione.
Per il suolo, i 10 cm superiori dei siti di produzione possono essere spostati solo se trattati per eliminare l’organismo nocivo oppure interrati in discarica con almeno 50 cm di materiale di copertura, sotto supervisione dell’autorità competente. I residui dei frutti specificati devono essere smaltiti in modo sicuro per impedirne sviluppo e diffusione.
Applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2025. Fa eccezione l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che si applica dal 1o gennaio 2026, per consentire alle autorità competenti un periodo aggiuntivo di adeguamento metodologico e organizzativo. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 enuncia che il regolamento stabilisce misure per eradicare Bactrocera dorsalis, Bactrocera latifrons e Bactrocera zonata e prevenirne l’insediamento e la diffusione nell’Unione. L’articolo 2 definisce gli "organismi nocivi specificati" come le tre specie indicate, le "piante ospiti" come le specie elencate nell’allegato I e i "frutti specificati" come i frutti delle piante ospiti.
Indagini sul territorio dell’Unione
L’articolo 3 impone indagini basate sul rischio, progettate per rilevare con sufficiente affidabilità bassi livelli di presenza sui frutti specificati. Le indagini si fondano sugli orientamenti EFSA e sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria; devono svolgersi sulle parti fruttifere delle piante ospiti, in aeroporti, porti, aree di vendita e commercializzazione, siti di imballaggio, trasformazione, scarico e produzione, nonché mediante trappole conformi alla ISPM n. 26 e campionamento/identificazione dei frutti sospetti. Il secondo comma del paragrafo 1 si applica dal 1o gennaio 2026.
Piani di emergenza
L’articolo 4 prevede che, nei piani di emergenza per Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata, gli Stati membri inseriscano procedure per identificare i proprietari di proprietà private interessate dalle misure e garantire l’accesso delle autorità competenti. I piani devono essere rivisti annualmente e, se necessario, aggiornati.
Aree delimitate e deroghe
L’articolo 5 stabilisce che, in caso di conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente delimita senza indugio un’area composta da una zona infestata di almeno 500 m attorno al luogo del ritrovamento e da una zona cuscinetto di almeno 7 km oltre la zona infestata. L’articolo 6 consente di non definire un’area delimitata in casi specifici: impossibilità di insediamento nell’area, introduzione con una partita già infestata senza moltiplicazione successiva, conferma in sito fisicamente isolato o in sito protetto con impossibilità di insediamento al di fuori per condizioni invernali sfavorevoli. In tali casi l’autorità deve comunque garantire eradicazione rapida, indagini intensive entro 500 m e misure contro la diffusione tramite frutti o piante ospiti; nel caso di partite infestate può limitare il periodo di indagine al periodo precedente l’inverno se l’organismo non sopravvive alle basse temperature.
Indagini nelle aree delimitate e comunicazione dei risultati
L’articolo 7 richiede indagini annuali nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria. Il numero di trappole per km2 deve aumentare dal confine al centro dell’area; occorre considerare anche il campionamento dei frutti specificati e adottare una progettazione dell’indagine capace di individuare con affidabilità almeno del 95 % una prevalenza dell’1 %. I risultati vanno trasmessi alla Commissione secondo i modelli dell’allegato II.
Abolizione delle aree delimitate
L’articolo 8 consente di abolire l’area delimitata se, sulla base delle indagini, l’organismo nocivo non è rilevato per almeno 120 giorni oppure se le autorità competenti concludono che è stato esposto a un periodo di temperature sufficientemente basse.
Misure di eradicazione
L’articolo 9 elenca le misure che le autorità competenti possono applicare nella zona infestata: annientamento maschile e/o tecniche di esca, raccolta e smaltimento sicuro dei frutti caduti e raccolti precocemente, trattamento del suolo nelle aree di produzione, tecnica dell’insetto sterile, uso di prodotti fitosanitari conformi al regolamento (CE) n. 1107/2009 e, se disponibile, cattura massale mediante trappole sufficienti.
Restrizioni alla movimentazione di frutti, piante ospiti e suolo
L’articolo 10 disciplina gli spostamenti dalla zona infestata verso la zona cuscinetto o fuori dall’area delimitata. I frutti specificati possono essere spostati solo se trattati efficacemente contro l’organismo nocivo, con prodotti fitosanitari autorizzati o metodi alternativi conformi a standard internazionali, quali trattamento termico, a freddo o irradiazione; sono previste ulteriori condizioni per il trasporto verso impianti di trattamento, per i frutti provenienti dall’esterno dell’area delimitata ma transitanti nella zona infestata e per i frutti raccolti in stagioni in cui non si prevede la presenza di fasi vitali del parassita. Le piante ospiti da impianto devono essere prive di frutti e, se con terra o substrato, questo deve essere indenne; le piante con frutti possono spostarsi solo se provenienti dall’esterno dell’area e con misure contro l’infestazione. I 10 cm superiori del suolo dei siti di produzione possono essere spostati solo se trattati o interrati in discarica con almeno 50 cm di copertura, sotto supervisione; i residui dei frutti devono essere smaltiti in modo sicuro.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 1o marzo 2025, salvo l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, applicabile dal 1o gennaio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 feb 2025Regolamento (UE) 2025/309
- Regolamento · 14 feb 2025Regolamento (UE) 2025/312
- Regolamento · 13 feb 2025Regolamento (UE) 2025/291
- Regolamento · 13 feb 2025Regolamento (UE) 2025/342
- Regolamento · 13 feb 2025Regolamento (UE) 2025/1190
- Regolamento · 12 feb 2025Regolamento (UE) 2025/272
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →