Regolamento (UE) 2025/291
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa dalla Cina, a seguito di un’inchiesta avviata nel giugno 2024 su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione conclude provvisoriamente per l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria europea e di un nesso causale tra le importazioni cinesi e tale pregiudizio, applicando per il calcolo del valore normale la metodologia delle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il regolamento disciplina inoltre le aliquote per singole società, la presentazione della fattura commerciale per beneficiare delle aliquote individuali, la garanzia doganale e la cessazione della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, classificata ai codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento, con specifiche caratteristiche fisiche e tecniche. Sono escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti. Il dazio si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento e resta provvisorio in attesa della fase definitiva dell’inchiesta.
Dazio antidumping provvisorio sulla carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa dalla Repubblica popolare cinese. La misura è adottata al termine di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione e si fonda sulla conclusione provvisoria che le importazioni cinesi siano oggetto di dumping e abbiano causato un pregiudizio notevole ai produttori europei.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 5, 7, 16, 17 e, per la metodologia del valore normale, l’articolo 2, paragrafo 6 bis. L’inchiesta è stata aperta il 14 giugno 2024; le importazioni erano state in precedenza registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718. La Commissione ha svolto audizioni con denuncianti, utilizzatori e altre parti interessate e ha effettuato verifiche in loco presso produttori dell’Unione, utilizzatori e produttori esportatori cinesi.
Ambito oggettivo del prodotto
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la carta decorativa con specifiche caratteristiche di peso, assorbimento, resistenza, permeabilità e finitura, in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm, anche preimpregnata con lattici o leganti naturali. Restano escluse le carte da parati e i rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con talune resine termoindurenti. Il prodotto è classificato nei codici NC ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel dispositivo.
Valore normale, paese rappresentativo e distorsioni significative
La Commissione non ha utilizzato i prezzi interni cinesi per il calcolo del valore normale, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative che alterano i costi di produzione e vendita. La decisione si fonda su una ricostruzione ampia del contesto economico cinese: ruolo guida del PCC, pianificazione industriale, controllo statale delle imprese strategiche, distorsioni nei prezzi dell’energia, dei finanziamenti, del lavoro, delle materie prime e del diritto patrimoniale e fallimentare.
Per la costruzione del valore normale è stata scelta la Thailandia come paese rappresentativo, in quanto paese con livello di sviluppo economico comparabile, presenza di produzione in settori assimilabili e disponibilità di dati prontamente accessibili. La Commissione utilizza fonti come Global Trade Atlas, statistiche thailandesi, OCSE e dati Orbis per i costi di materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti.
Dumping e margini provvisori
Il confronto tra valore normale costruito e prezzi all’esportazione ha portato alla determinazione di margini di dumping provvisori significativi. Per Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd. il margine è pari al 34,9 %; per Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. al 31,0 %; per le altre società che hanno collaborato al 33,6 %; per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 34,9 %. Per alcuni casi di esportazione tramite soggetto collegato la Commissione ha usato una soluzione provvisoria, rinviando l’analisi definitiva alla fase successiva.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ritiene che l’industria dell’Unione, composta da sette produttori, abbia subito un pregiudizio notevole. Gli indicatori mostrano, nel periodo in esame, un calo della produzione, delle vendite e della produttività, un aumento delle scorte e un netto peggioramento della redditività, del flusso di cassa e degli investimenti. Il solo 2021 rappresenta una parentesi favorevole, legata al boom delle ristrutturazioni domestiche durante la pandemia. In parallelo, le importazioni cinesi aumentano fortemente in volume e quota di mercato, con prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e con undercutting medio ponderato tra il 9,3 % e il 10,9 %.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione collega il pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che avrebbero provocato una contrazione dei prezzi dell’industria europea e impedito il recupero dei costi di produzione. Sono stati analizzati anche altri fattori: il calo del consumo, le importazioni da paesi terzi, le esportazioni dell’industria dell’Unione e gli effetti della pandemia nel 2020. Tali fattori non sono stati ritenuti idonei a interrompere il nesso di causalità con le importazioni cinesi.
Distorsioni relative alle materie prime e livello delle misure
Ai fini dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, la Commissione esamina specificamente le distorsioni relative alle materie prime, in particolare sul diossido di titanio, soggetto a licenze di esportazione in Cina e venduto a prezzi considerati distorti rispetto ai paesi rappresentativi. Ciò consente alla Commissione di concludere che il livello appropriato della misura è quello corrispondente al margine di dumping, e non un livello inferiore calcolato sul solo margine di pregiudizio.
Contenuto del dispositivo
L’articolo 1 istituisce i dazi antidumping provvisori e indica le aliquote e i codici TARIC individuali; l’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica sul produttore. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio. L’articolo 2 concede 15 giorni per osservazioni scritte e 5 giorni per chiedere audizione. L’articolo 3 ordina di cessare la registrazione delle importazioni e conserva per 90 giorni i dati relativi alle importazioni immesse in consumo prima dell’entrata in vigore. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 14 giugno 2024 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia di quattro produttori dell’Unione. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718, ha consultato le parti interessate, svolto audizioni e visite di verifica presso produttori dell’Unione, utilizzatori e produttori esportatori cinesi. Il periodo dell’inchiesta va dal 1º aprile 2023 al 31 marzo 2024; l’analisi del pregiudizio copre il periodo dal 1º gennaio 2020 alla fine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la carta decorativa con determinate caratteristiche tecniche e merceologiche, classificata nei codici NC e TARIC specificati. La Commissione considera prodotto simile la carta decorativa prodotta e venduta nell’Unione, quella venduta sul mercato interno cinese e quella esportata nell’Unione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Metodologia di calcolo del valore normale
Poiché la Commissione ha ritenuto esistenti distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ha escluso l’uso dei prezzi e costi cinesi e ha costruito il valore normale sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. La Thailandia è stata selezionata come paese rappresentativo, sulla base del livello di sviluppo economico analogo, della produzione di prodotti comparabili e della disponibilità di dati prontamente disponibili.
Esistenza di distorsioni significative in Cina
La Commissione conclude che i prezzi e i costi in Cina, inclusi quelli di materie prime, energia, lavoro e finanziamenti, non riflettono condizioni di libero mercato, ma sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Vengono richiamati, tra gli altri, controllo statale e del PCC sulle imprese, pianificazione industriale, distorsioni dei mercati finanziari, politiche discriminatorie, carenze del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsioni salariali e accesso al credito non indipendente dallo Stato.
Determinazione del dumping
Per il valore normale la Commissione utilizza fattori produttivi, energia e lavoro in Thailandia, nonché SGAV e profitto tratti da società thailandesi comparabili. Il prezzo all’esportazione è stato determinato, per le vendite dirette, sul prezzo effettivamente pagato; per una vendita tramite utilizzatore collegato, in via provvisoria, sul prezzo all’esportazione all’utilizzatore collegato in attesa di dati ulteriori. I margini di dumping provvisori sono pari al 34,9 % per Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd., al 31,0 % per Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd., al 33,6 % per le altre società che hanno collaborato e al 34,9 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da sette produttori. La Commissione constata un peggioramento di numerosi indicatori: calo della produzione, delle vendite e della quota di mercato, aumento delle scorte, deterioramento della redditività, del flusso di cassa e degli investimenti, con solo una temporanea ripresa nel 2021. Le importazioni cinesi aumentano sensibilmente in volume e quota di mercato, con prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e un undercutting medio ponderato tra il 9,3 % e il 10,9 %.
Nesso di causalità
La Commissione ritiene che il pregiudizio notevole sia causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che hanno esercitato una forte pressione sui prezzi e sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione. Vengono esaminati e respinti come non idonei ad interrompere il nesso causale il calo della domanda, le importazioni da altri paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.
Livello delle misure e distorsioni relative alle materie prime
Ai fini dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, la Commissione esamina le distorsioni relative alle materie prime, in particolare sul diossido di titanio, soggetto a licenza di esportazione in Cina e rilevato come distorto. Il margine di underselling è calcolato in misura pari al 29,0 % per Hangzhou Huawang, 23,0 % per Kingdecor, 27,0 % per le altre società che hanno collaborato e 29,0 % per tutte le altre importazioni dalla RPC; la Commissione conclude che è nell’interesse dell’Unione applicare il livello del dazio corrispondente al margine di dumping.
Misure provvisorie e adempimenti doganali
Sono istituiti dazi antidumping provvisori pari al 34,9 %, 31,0 %, 33,6 % o 34,9 % a seconda del produttore esportatore. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Registrazione delle importazioni e fase successiva
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718; i dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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