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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/312

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/312 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito

Normativa europea32025R0312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/312 aggiorna l’elenco delle piante ad alto rischio previsto dal regolamento (UE) 2018/2019. Alla luce della valutazione scientifica EFSA, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario delle piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito è ridotto a un livello accettabile, se rispettate le prescrizioni di importazione applicabili. Di conseguenza, tali piante sono escluse dalla voce relativa a Betula L. nell’allegato del regolamento 2018/2019. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco delle piante ad alto rischio escludendo alcune piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito, ai fini della loro classificazione fitosanitaria nell’Unione europea. L’effetto pratico riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, con incidenza sulle importazioni nell’UE. Ai fini del regolamento, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in forza del Quadro di Windsor richiamato in nota.

Esclusione di alcune piante di Betula dall’elenco delle piante ad alto rischio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/312 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio ai fini fitosanitari. La modifica si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e mira a ricalibrare il trattamento di alcune piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito, alla luce di un rischio fitosanitario ritenuto accettabile se rispettate le condizioni importative previste dalla normativa UE di settore.

Contesto normativo e valutazione del rischio

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulla salute delle piante e, in particolare, dell’articolo 42, paragrafo 4, primo comma. I considerando ricordano che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 aveva istituito un elenco di piante ad alto rischio sulla base di una valutazione preliminare, comprendente anche il genere Betula L. Successivamente, il Regno Unito ha presentato, il 27 aprile 2023, domande di esportazione nell’Unione riguardanti diverse tipologie di piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens, accompagnate dai relativi fascicoli tecnici.

Il 26 settembre 2024 l’EFSA ha adottato un parere scientifico specifico sulle piante in questione, identificando gli organismi nocivi pertinenti: Entoleuca mammata, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea. Nel parere sono state considerate anche le misure di attenuazione del rischio indicate nei fascicoli tecnici, con la stima della probabilità che le piante risultassero indenni da tali organismi nocivi.

Presupposti dell’esclusione dall’elenco ad alto rischio

La Commissione richiama il fatto che Meloidogyne fallax e Phytophthora ramorum (isolati non UE) figurano tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre Entoleuca mammata e Thaumetopoea processionea sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell’allegato III del medesimo regolamento.

Sulla base del parere EFSA, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione è considerato ridotto a un livello accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni per l’importazione contenute nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La Commissione osserva inoltre che, se il rischio è accettabile per piante vecchie e di grandi dimensioni (fino a 15 anni e 80 mm di diametro), lo stesso vale per tutte le piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito, a prescindere da dimensione, età e modalità di coltivazione.

Modifica puntuale del regolamento (UE) 2018/2019

La conseguenza normativa è la rimozione di tali piante dalla categoria delle piante ad alto rischio. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene quindi modificato sostituendo la voce "Betula L." con la formulazione che esclude espressamente le piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito.

Per gli operatori del settore, ciò significa che tali piante non sono più ricomprese nell’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio in quanto tali, fermo restando il rispetto delle condizioni fitosanitarie applicabili all’importazione previste dal quadro generale di cui al regolamento (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura generale dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica

Per gli operatori commerciali e i consulenti doganali e fitosanitari, il regolamento comporta un alleggerimento del regime di rischio per specifiche piante di betulla provenienti dal Regno Unito. L’effetto è circoscritto alla classificazione nell’elenco di cui al regolamento (UE) 2018/2019 e non elimina, in sé, gli obblighi fitosanitari generali previsti dalla disciplina UE per l’importazione di piante e prodotti vegetali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. Nell’allegato, alla voce "Betula L." nella tabella del punto 1, seconda colonna "Descrizione", è aggiunta l’esclusione delle "piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens originarie del Regno Unito".

Base scientifica e valutazione del rischio

I considerando richiamano la domanda presentata dal Regno Unito il 27 aprile 2023 per specifiche categorie di piante da impianto di Betula pendula e Betula pubescens. L’EFSA, con parere del 26 settembre 2024, ha individuato come organismi nocivi pertinenti Entoleuca mammata, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea, valutando le misure di attenuazione del rischio e stimando la probabilità di indennità delle piante. La Commissione ritiene il rischio ridotto a un livello accettabile se sono rispettate le prescrizioni di importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

Poiché anche le piante più grandi e vecchie di Betula pendula e Betula pubescens (fino a 15 anni e 80 mm di diametro) sono considerate a rischio accettabile, la Commissione conclude che tutte le piante da impianto di tali specie originarie del Regno Unito, indipendentemente da età, dimensione, radice nuda o substrato colturale, non devono più essere trattate come piante ad alto rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazionisalute delle piantecommercio con paesi terzi

Testo integrale

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