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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/342

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/342 della Commissione, del 13 febbraio 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Caviar d'Aquitaine (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l'iscrizione della denominazione «Caviar d'Aquitaine» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta (IGP). La decisione segue la domanda presentata dalla Francia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, per la quale non è stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L'atto è di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Caviar d'Aquitaine» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, dell'indicazione geografica «Caviar d'Aquitaine» come IGP, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Il regolamento riguarda l'inserimento della denominazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; non disciplina in modo generale altre indicazioni geografiche, né contiene esclusioni o deroghe specifiche ulteriori rispetto al caso concreto oggetto di iscrizione.

Iscrizione dell’IGP «Caviar d'Aquitaine» nel registro UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/342 della Commissione attua il quadro del regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche e dispone la registrazione della denominazione «Caviar d'Aquitaine» come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel passaggio dal previgente regime del regolamento (UE) n. 1151/2012 al nuovo sistema introdotto nel 2024.

Contesto procedurale

Nei considerando si chiarisce che la domanda di registrazione è stata presentata dalla Francia ed è stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, nessuna dichiarazione di opposizione è stata presentata alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Effetto normativo della decisione

In assenza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto opportuno iscrivere l’indicazione geografica nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’articolo 1 produce quindi l’effetto sostanziale del regolamento: la denominazione «Caviar d'Aquitaine» è formalmente registrata come IGP ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione della denominazione nel registro UE

L'articolo 1 stabilisce che l'indicazione geografica «Caviar d'Aquitaine» è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con qualificazione come IGP.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione si fonda sull'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda era stata presentata dalla Francia ed era già stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché ricevuta dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore ed effetti diretti

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàregistrazione e tutela delle denominazioni

Testo integrale

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