Regolamento (UE) 2021/1704
Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato 2021/1704 integra il regolamento (UE) 2019/2152 precisando il contenuto minimo delle informazioni statistiche che le autorità fiscali e doganali devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali. L’intervento riguarda sia i dati IVA relativi alle operazioni intracomunitarie, sia i dati doganali relativi alle importazioni ed esportazioni di beni, con particolare attenzione alle vendite a distanza, allo sdoganamento centralizzato e alle semplificazioni doganali. Il regolamento modifica inoltre gli allegati V e VI del regolamento quadro per allineare il contenuto informativo richiesto e garantire una base armonizzata per le statistiche europee sugli scambi di beni.
Regolamento delegato che specifica i dettagli delle informazioni statistiche su esportazioni e importazioni di beni da trasmettere alle autorità statistiche nazionali da parte delle autorità fiscali e doganali, modificando gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro, per la fornitura alle competenti autorità statistiche nazionali (ASN) delle informazioni statistiche relative agli scambi intra-UE e extra-UE di beni. Riguarda in particolare i dati tratti dalle dichiarazioni IVA, dagli elenchi riepilogativi, dalle informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri e dalle dichiarazioni doganali. Include anche le informazioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie, allo sdoganamento centralizzato ex articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 e alle semplificazioni/autorizzazioni doganali applicate. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2022.
Regolamento delegato (UE) 2021/1704: informazioni statistiche su esportazioni e importazioni di beni
Il regolamento delegato (UE) 2021/1704 integra il regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee relative alle imprese, precisando il contenuto informativo che le autorità fiscali e doganali degli Stati membri devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali (ASN). L’obiettivo è armonizzare e dettagliare i dati necessari per la produzione di statistiche europee sugli scambi di beni, intervenendo sugli allegati V e VI del regolamento quadro.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 già individuavano, in linea generale, le informazioni statistiche da acquisire da fonti fiscali e doganali. Il presente regolamento mira però a specificarne ulteriormente il contenuto, in modo da garantire una raccolta informativa uniforme e completa, includendo in particolare:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- i dati rilevanti nei casi di sdoganamento centralizzato ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- le informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro, in quanto soggetti obbligati a fornire dati alle ASN competenti. L’oggetto è circoscritto alle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e importazioni di beni, con un forte collegamento sia alla disciplina IVA sia alla disciplina doganale dell’Unione.
Le fonti informative considerate sono quattro grandi categorie:
- dichiarazioni IVA relative a soggetti passivi e a enti non soggetti passivi;
- elenchi riepilogativi IVA;
- informazioni sugli acquisti intra-UE comunicate dagli altri Stati membri;
- dichiarazioni doganali e dati doganali connessi.
Informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA
L’articolo 2 individua il contenuto minimo delle informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno effettuato operazioni intra-UE di beni. Tali informazioni comprendono almeno:
- il nome completo del soggetto passivo o la denominazione completa dell’ente non soggetto passivo;
- l’indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale;
- il numero di identificazione attribuito ai sensi dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;
- per ciascun soggetto o ente, la base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 251, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE;
- il periodo d’imposta.
Informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi IVA
L’articolo 3 disciplina due flussi informativi distinti.
Per le cessioni intra-UE raccolte negli elenchi riepilogativi IVA, le informazioni minime includono:
- il periodo d’imposta;
- il numero di identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale;
- il numero di identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato;
- la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;
- l’individuazione delle cessioni successive.
Per gli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri, le informazioni minime includono:
- il periodo d’imposta;
- il numero di identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale;
- la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.
Informazioni doganali e dichiarazioni in dogana
L’articolo 4 stabilisce che le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), devono comprendere tutte le informazioni richieste dall’ASN per produrre statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e, comunque, almeno i dati elencati nell’allegato I.
L’allegato I elenca, in particolare:
- informazioni generali sulla dichiarazione, compresi tipo di dichiarazione, dichiarazione supplementare, regime e data di accettazione;
- autorizzazioni, inclusa l’eventuale autorizzazione allo sdoganamento centralizzato quando siano coinvolti più Stati membri;
- parti coinvolte, come esportatore, importatore, acquirente e destinatario;
- dati di valutazione e imposte, come valuta di fatturazione e preferenze doganali;
- dati sui paesi, inclusi destinazione, spedizione/esportazione, origine e origine preferenziale;
- identificazione delle merci, compresa massa netta, unità supplementari, codici della nomenclatura combinata, TARIC o HS6;
- informazioni sui trasporti, inclusi container e modo di trasporto;
- dati statistici, come natura della transazione e valore statistico.
Modifiche agli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152
L’articolo 5 sostituisce gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 con il nuovo testo riportato nell’allegato II. In particolare, l’allegato V viene ampliato per includere:
- informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA su cessioni e acquisti intra-UE;
- informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi;
- informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri;
- informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che utilizzano il regime speciale del titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;
- informazioni sulle cessioni di beni connesse a tale regime speciale, comunicate dagli altri Stati membri.
L’allegato VI viene anch’esso aggiornato per includere:
- informazioni identificative della persona che effettua esportazioni e importazioni intra-UE soggette a perfezionamento attivo;
- dati di registrazione e identificazione degli operatori economici disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI;
- dati relativi alle importazioni ed esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali accettate o oggetto di decisioni doganali, comprese le ipotesi di deposito presso l’autorità, messa a disposizione elettronica della dichiarazione complementare o ricezione ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- informazioni sulle procedure e semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, nonché dati che consentano di identificarli.
Entrata in vigore, applicazione e diretta efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 chiarisce che il regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche relative alle esportazioni e importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali, in attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152.
Dati tratti dalle dichiarazioni IVA
L’articolo 2 stabilisce che le informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi comprendono almeno: nome o denominazione completa, indirizzo completo con CAP, numero di identificazione ex articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 251, lettere a) e c), e periodo d’imposta.
Dati tratti dagli elenchi riepilogativi e dagli acquisti comunicati dagli altri Stati membri
L’articolo 3 disciplina le informazioni minime sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi IVA: periodo d’imposta, numero di identificazione IVA del fornitore nazionale, numero di identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato, base imponibile per ciascun rapporto fornitore/acquirente e individuazione delle cessioni successive. Prevede inoltre, per gli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri, periodo d’imposta, numero di identificazione IVA dell’acquirente nazionale e base imponibile totale ripartita per acquirente e aggregata per Stato membro associato.
Dati relativi alle dichiarazioni in dogana
L’articolo 4 dispone che le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), comprendano tutte le informazioni richieste dall’ASN per produrre statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e, in ogni caso, almeno i dati elencati nell’allegato I del regolamento, tra cui dati generali della dichiarazione, autorizzazioni, parti, valutazione/imposte, paesi, identificazione delle merci, trasporti e dati statistici.
Modifica degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152
L’articolo 5 sostituisce integralmente gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 con il testo di cui all’allegato II del regolamento delegato, estendendo e precisando le categorie informative che le autorità fiscali e doganali devono trasmettere alle ASN, inclusi i dati sulle vendite a distanza intracomunitarie e sulle semplificazioni doganali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1229
- Regolamento · 14 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1230
- Regolamento · 14 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1231
- Regolamento · 14 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1232
- Regolamento · 14 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1705
- Regolamento · 14 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1706
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →