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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1704

Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato 2021/1704 integra il regolamento (UE) 2019/2152 precisando il contenuto minimo delle informazioni statistiche che le autorità fiscali e doganali devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali. L’intervento riguarda sia i dati IVA relativi alle operazioni intracomunitarie, sia i dati doganali relativi alle importazioni ed esportazioni di beni, con particolare attenzione alle vendite a distanza, allo sdoganamento centralizzato e alle semplificazioni doganali. Il regolamento modifica inoltre gli allegati V e VI del regolamento quadro per allineare il contenuto informativo richiesto e garantire una base armonizzata per le statistiche europee sugli scambi di beni.

Regolamento delegato che specifica i dettagli delle informazioni statistiche su esportazioni e importazioni di beni da trasmettere alle autorità statistiche nazionali da parte delle autorità fiscali e doganali, modificando gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro, per la fornitura alle competenti autorità statistiche nazionali (ASN) delle informazioni statistiche relative agli scambi intra-UE e extra-UE di beni. Riguarda in particolare i dati tratti dalle dichiarazioni IVA, dagli elenchi riepilogativi, dalle informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri e dalle dichiarazioni doganali. Include anche le informazioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie, allo sdoganamento centralizzato ex articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 e alle semplificazioni/autorizzazioni doganali applicate. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2022.

Regolamento delegato (UE) 2021/1704: informazioni statistiche su esportazioni e importazioni di beni

Il regolamento delegato (UE) 2021/1704 integra il regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee relative alle imprese, precisando il contenuto informativo che le autorità fiscali e doganali degli Stati membri devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali (ASN). L’obiettivo è armonizzare e dettagliare i dati necessari per la produzione di statistiche europee sugli scambi di beni, intervenendo sugli allegati V e VI del regolamento quadro.

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 già individuavano, in linea generale, le informazioni statistiche da acquisire da fonti fiscali e doganali. Il presente regolamento mira però a specificarne ulteriormente il contenuto, in modo da garantire una raccolta informativa uniforme e completa, includendo in particolare:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i dati rilevanti nei casi di sdoganamento centralizzato ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • le informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro, in quanto soggetti obbligati a fornire dati alle ASN competenti. L’oggetto è circoscritto alle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e importazioni di beni, con un forte collegamento sia alla disciplina IVA sia alla disciplina doganale dell’Unione.

Le fonti informative considerate sono quattro grandi categorie:

  • dichiarazioni IVA relative a soggetti passivi e a enti non soggetti passivi;
  • elenchi riepilogativi IVA;
  • informazioni sugli acquisti intra-UE comunicate dagli altri Stati membri;
  • dichiarazioni doganali e dati doganali connessi.

Informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA

L’articolo 2 individua il contenuto minimo delle informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno effettuato operazioni intra-UE di beni. Tali informazioni comprendono almeno:

  • il nome completo del soggetto passivo o la denominazione completa dell’ente non soggetto passivo;
  • l’indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale;
  • il numero di identificazione attribuito ai sensi dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;
  • per ciascun soggetto o ente, la base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 251, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE;
  • il periodo d’imposta.

Informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi IVA

L’articolo 3 disciplina due flussi informativi distinti.

Per le cessioni intra-UE raccolte negli elenchi riepilogativi IVA, le informazioni minime includono:

  • il periodo d’imposta;
  • il numero di identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale;
  • il numero di identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato;
  • la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;
  • l’individuazione delle cessioni successive.

Per gli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri, le informazioni minime includono:

  • il periodo d’imposta;
  • il numero di identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale;
  • la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

Informazioni doganali e dichiarazioni in dogana

L’articolo 4 stabilisce che le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), devono comprendere tutte le informazioni richieste dall’ASN per produrre statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e, comunque, almeno i dati elencati nell’allegato I.

L’allegato I elenca, in particolare:

  • informazioni generali sulla dichiarazione, compresi tipo di dichiarazione, dichiarazione supplementare, regime e data di accettazione;
  • autorizzazioni, inclusa l’eventuale autorizzazione allo sdoganamento centralizzato quando siano coinvolti più Stati membri;
  • parti coinvolte, come esportatore, importatore, acquirente e destinatario;
  • dati di valutazione e imposte, come valuta di fatturazione e preferenze doganali;
  • dati sui paesi, inclusi destinazione, spedizione/esportazione, origine e origine preferenziale;
  • identificazione delle merci, compresa massa netta, unità supplementari, codici della nomenclatura combinata, TARIC o HS6;
  • informazioni sui trasporti, inclusi container e modo di trasporto;
  • dati statistici, come natura della transazione e valore statistico.

Modifiche agli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152

L’articolo 5 sostituisce gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 con il nuovo testo riportato nell’allegato II. In particolare, l’allegato V viene ampliato per includere:

  • informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA su cessioni e acquisti intra-UE;
  • informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi;
  • informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri;
  • informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che utilizzano il regime speciale del titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;
  • informazioni sulle cessioni di beni connesse a tale regime speciale, comunicate dagli altri Stati membri.

L’allegato VI viene anch’esso aggiornato per includere:

  • informazioni identificative della persona che effettua esportazioni e importazioni intra-UE soggette a perfezionamento attivo;
  • dati di registrazione e identificazione degli operatori economici disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI;
  • dati relativi alle importazioni ed esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali accettate o oggetto di decisioni doganali, comprese le ipotesi di deposito presso l’autorità, messa a disposizione elettronica della dichiarazione complementare o ricezione ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • informazioni sulle procedure e semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, nonché dati che consentano di identificarli.

Entrata in vigore, applicazione e diretta efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 chiarisce che il regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche relative alle esportazioni e importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali, in attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152.

Dati tratti dalle dichiarazioni IVA

L’articolo 2 stabilisce che le informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi comprendono almeno: nome o denominazione completa, indirizzo completo con CAP, numero di identificazione ex articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 251, lettere a) e c), e periodo d’imposta.

Dati tratti dagli elenchi riepilogativi e dagli acquisti comunicati dagli altri Stati membri

L’articolo 3 disciplina le informazioni minime sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi IVA: periodo d’imposta, numero di identificazione IVA del fornitore nazionale, numero di identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato, base imponibile per ciascun rapporto fornitore/acquirente e individuazione delle cessioni successive. Prevede inoltre, per gli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri, periodo d’imposta, numero di identificazione IVA dell’acquirente nazionale e base imponibile totale ripartita per acquirente e aggregata per Stato membro associato.

Dati relativi alle dichiarazioni in dogana

L’articolo 4 dispone che le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), comprendano tutte le informazioni richieste dall’ASN per produrre statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e, in ogni caso, almeno i dati elencati nell’allegato I del regolamento, tra cui dati generali della dichiarazione, autorizzazioni, parti, valutazione/imposte, paesi, identificazione delle merci, trasporti e dati statistici.

Modifica degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152

L’articolo 5 sostituisce integralmente gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 con il testo di cui all’allegato II del regolamento delegato, estendendo e precisando le categorie informative che le autorità fiscali e doganali devono trasmettere alle ASN, inclusi i dati sulle vendite a distanza intracomunitarie e sulle semplificazioni doganali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichedoganeivascambi intracomunitaricommercio internazionale

Testo integrale

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