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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1706

Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione del 14 luglio 2021 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apporta una serie di modifiche mirate al regolamento delegato (UE) 2020/688 per correggere, chiarire e armonizzare le prescrizioni sanitarie relative ai movimenti intra-UE di diverse categorie di animali terrestri e di uova da cova. Interviene soprattutto su pollame, pulcini di un giorno, ungulati destinati alla macellazione, cani/gatti/furetti, colombi viaggiatori e animali selvatici terrestri, oltre a rettificare l’allegato II su talune prove per infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis. La ratio dichiarata è la coerenza con altri atti del pacchetto sanitario UE, la semplificazione applicativa e la trasparenza delle regole.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 sulle prescrizioni di sanità animale per i movimenti nell’Unione di animali terrestri e uova da cova.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione europea di pollame, volatili in cattività, ungulati detenuti destinati alla macellazione, cani, gatti, furetti, colombi viaggiatori e animali selvatici terrestri, nonché alle rettifiche tecniche dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688. Le disposizioni incidono sugli operatori e sulle autorità competenti degli Stati membri, con effetti anche per i movimenti di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da paesi terzi o territori. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in vigore dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/688 sulle movimentazioni intra-UE di animali terrestri e uova da cova

Il regolamento delegato (UE) 2021/1706 interviene sul quadro sanitario dell’Unione relativo ai movimenti intra-UE di animali terrestri e uova da cova, come disciplinato dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/688. La Commissione motiva l’atto con esigenze di coerenza, correzione di lacune normative, allineamento con altri atti delegati ed esecutivi e semplificazione applicativa.

Ambito e finalità dell’intervento

Il regolamento non riscrive l’impianto generale del sistema, ma modifica puntualmente alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/688 e rettifica l’allegato II. Le correzioni riguardano in particolare:

  • il pollame e alcuni casi di movimenti di meno di 20 capi;
  • i pulcini di un giorno nati da uova da cova importate da paesi terzi o territori;
  • gli ungulati detenuti destinati alla macellazione;
  • i cani, gatti e furetti raggruppati in centri di raccolta;
  • i colombi viaggiatori per eventi sportivi;
  • i volatili in cattività e i certificati sanitari;
  • gli animali selvatici terrestri;
  • le prove pre-movimento per infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis nei caprini e nei camelidi.

Pollame: periodi di permanenza, sorveglianza e deroga per piccoli gruppi

All’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo trattino, il periodo di permanenza è fissato a 42 giorni per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito destinato alla produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti. La modifica alla lettera e) richiede che la sorveglianza prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non abbia evidenziato casi confermati di influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine nei 21 giorni precedenti la partenza.

L’articolo 37 viene sostituito e disciplina la deroga per i movimenti in un altro Stato membro di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti. La deroga è subordinata a condizioni cumulative, tra cui:

  • provenienza da gruppi rimasti continuativamente in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
  • assenza di segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie;
  • assenza di casi confermati di influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti;
  • assenza di contatti con pollame recentemente introdotto o con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti;
  • per anatre e oche, esclusi gli animali destinati alla macellazione, esito negativo alla prova per l’influenza aviaria ad alta patogenicità secondo l’allegato IV;
  • esito negativo alle prove per Salmonella pullorum, S. gallinarum, S. arizonae e per le micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) secondo l’allegato V;
  • rispetto delle prescrizioni di vaccinazione previste agli articoli 41 e 42.

Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 37 introduce, per i pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio, un obbligo di informazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine nei confronti dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto, con riferimento all’ingresso nell’Unione delle uova da cova.

Ungulati detenuti destinati alla macellazione e operazioni di raccolta

L’articolo 43 è integrato con un nuovo paragrafo 4. Per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente ai sensi dell’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, la raccolta di animali provenienti da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo l’uscita dallo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.

Cani, gatti e furetti: centri di raccolta

All’articolo 53 viene aggiunta una nuova lettera c), che ammette il raggruppamento, dopo l’uscita dallo stabilimento di origine, di animali provenienti da più di uno stabilimento in centri di raccolta di cani, gatti e furetti approvati conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. La modifica serve a rendere operativi questi centri nel quadro dei movimenti transfrontalieri.

Colombi viaggiatori per eventi sportivi

L’articolo 68 è sostituito per chiarire che i colombi viaggiatori spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 59, ma non il periodo di permanenza previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Si tratta di una deroga specifica volta a non ostacolare l’addestramento e la partecipazione a eventi sportivi.

Volatili in cattività e certificazione sanitaria

L’articolo 71, paragrafo 1, viene riformulato per confermare che i volatili in cattività, ad eccezione dei colombi viaggiatori per eventi sportivi, nonché api mellifere, bombi, primati, cani, gatti, furetti e altri carnivori, possono essere spostati in un altro Stato membro solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

L’articolo 81, paragrafo 1, è aggiornato per precisare il contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività: esso deve riportare le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni dell’articolo 59 e, se applicabili, degli articoli 61 e 62. Il paragrafo 3 è soppresso.

Animali selvatici terrestri: chiarimenti sulle specie e sulle deroghe

L’articolo 101 è modificato in due punti. In primo luogo, il paragrafo 4, lettera c), viene precisato nel senso che le condizioni di sanità animale si applicano agli animali delle specie elencate per le malattie pertinenti, provenienti da habitat in cui non siano stati segnalati casi delle malattie e infezioni nei tempi stabiliti. In secondo luogo, il paragrafo 5 è riformulato per chiarire la deroga relativa ai movimenti di animali selvatici terrestri delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae originari di habitat che non soddisfano almeno una delle prescrizioni per la febbre catarrale degli ovini, verso un altro Stato membro o una sua zona.

Rettifica dell’allegato II: prove per complesso Mycobacterium tuberculosis

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è rettificato per correggere il regime delle prove pre-movimento relative all’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini e nei camelidi.

Per i caprini, la deroga alle prove annuali è chiarita disponendo che:

  • gli elementi del programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al punto 1, lettere a), b) e c), siano attuati nello stabilimento da almeno 24 mesi;
  • durante tale periodo non siano stati segnalati casi di infezione nello stabilimento;
  • se sono stati segnalati casi, il movimento verso un altro Stato membro è consentito solo dopo esito negativo di tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento;
  • le prove siano effettuate non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a una prova diagnostica.

Una regola sostanzialmente analoga è introdotta per i camelidi, sostituendo il punto 3 della parte 2 dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche alle prescrizioni per il pollame e i movimenti di meno di 20 capi

All’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo trattino, è esteso a 42 giorni il periodo precedente la partenza per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito destinato alla produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti. La lettera e) è sostituita per richiedere che la sorveglianza ex articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non abbia rilevato casi confermati di influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti la partenza. L’articolo 37 è riscritto per disciplinare la deroga ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e introduce, tra l’altro, l’obbligo di informazione tra autorità competenti nel caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio.

Operazioni di raccolta per ungulati detenuti destinati alla macellazione

All’articolo 43 è aggiunto il paragrafo 4, che qualifica come operazione di raccolta la raccolta di animali provenienti da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo l’uscita dallo stabilimento di origine, per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, con esclusione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Centri di raccolta di cani, gatti e furetti

All’articolo 53 è aggiunta una nuova lettera c) che consente il raggruppamento, dopo l’uscita dallo stabilimento di origine, di animali provenienti da più di uno stabilimento in centri di raccolta di cani, gatti e furetti approvati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Colombi viaggiatori per eventi sportivi

L’articolo 68 è sostituito per prevedere che i colombi viaggiatori spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro debbano soddisfare le condizioni dell’articolo 59, ma senza applicare il periodo di permanenza di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a).

Certificato sanitario per volatili in cattività

L’articolo 71, paragrafo 1, è sostituito per confermare che i volatili in cattività, ad eccezione dei colombi viaggiatori per eventi sportivi, nonché api mellifere, bombi, primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori, possono essere spostati in un altro Stato membro solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. All’articolo 81, paragrafo 1, il certificato sanitario per i volatili in cattività deve contenere le informazioni generali dell’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità agli articoli 59 e, se applicabili, 61 e 62; il paragrafo 3 è soppresso.

Chiarimenti sui movimenti di animali selvatici terrestri

All’articolo 101, paragrafo 4, lettera c), viene chiarito che la prescrizione riguarda gli animali delle specie elencate per le malattie pertinenti, provenienti da habitat in cui non siano stati segnalati casi delle malattie e infezioni nei tempi stabiliti. Il paragrafo 5 è riformulato per specificare la deroga relativa ai movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae originari di habitat che non soddisfano almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, verso un altro Stato membro o una sua zona.

Rettifica dell’allegato II sulle prove per Mycobacterium tuberculosis complex

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è rettificato per allineare i regimi di prova di caprini e camelidi a quello previsto per i cervidi. Per i caprini, la deroga alle prove annuali è chiarita imponendo che gli elementi del programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al punto 1, lettere a), b) e c), siano attuati nello stabilimento da almeno 24 mesi e che in tale periodo non siano stati segnalati casi di infezione. Se vi sono stati casi, i caprini sopra le sei settimane possono essere movimentati solo dopo esito negativo di tutti i caprini dello stabilimento, con prove effettuate non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale positivo; analoga regola è introdotta per i camelidi.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti intra-ue di animaliallevamento avicolotracciabilità e controlli veterinarimalattie animali trasmissibili

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