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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1705

Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/1705 modifica in modo puntuale il regolamento delegato (UE) 2020/692 per correggere errori, colmare omissioni e armonizzare le regole sull’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Interviene su definizioni, deroghe, controlli pre-spedizione, periodi di permanenza, requisiti di identificazione e prescrizioni specifiche per numerose specie e categorie. Introduce inoltre misure transitorie per evitare interruzioni negli scambi di materiale germinale e aggiorna diversi allegati tecnici. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 sulle condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, con correzioni, chiarimenti, deroghe e norme transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di determinati animali terrestri e acquatici, di materiale germinale (sperma, ovociti ed embrioni) e di prodotti di origine animale, nonché ai movimenti e alla manipolazione dopo l’ingresso nei casi previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato. Riguarda operatori, autorità competenti, veterinari ufficiali, stabilimenti di origine, centri di raccolta/stoccaggio e paesi terzi, territori e loro zone elencati o riconosciuti ai fini sanitari. Introduce inoltre misure transitorie per il materiale germinale raccolto o prodotto prima del 21 aprile 2021 e chiarimenti specifici per talune categorie, tra cui ungulati, equini, pollame, volatili in cattività, cani/gatti/furetti, animali acquatici e colomi viaggiatori. Non modifica il quadro generale del regolamento (UE) 2016/429, ma ne aggiorna l’attuazione delegata.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 sulle condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Il regolamento delegato (UE) 2021/1705 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/692 per correggere errori materiali, colmare omissioni e rendere più coerente il sistema delle condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il testo è motivato anche dall’esigenza di assicurare continuità con la disciplina precedente, evitare perturbazioni negli scambi e adattare alcune prescrizioni al nuovo quadro della normativa in materia di sanità animale introdotto dal regolamento (UE) 2016/429.

Ambito e impostazione generale

Il regolamento non introduce un corpus autonomo di regole, ma modifica puntualmente il regolamento delegato (UE) 2020/692. Le modifiche riguardano soprattutto:

  • l’ambito di applicazione per gli animali acquatici e i loro prodotti;
  • definizioni tecniche;
  • controlli e ispezioni pre-spedizione;
  • regole specifiche per ungulati, equini, pollame, volatili in cattività, colombi viaggiatori, cani/gatti/furetti;
  • condizioni per il materiale germinale;
  • misure transitorie;
  • aggiornamenti di allegati tecnici.

Modifiche all’ambito di applicazione e alle definizioni

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/692 viene riscritto in parte per precisare che la parte V disciplina le prescrizioni di sanità animale per gli animali acquatici e i loro prodotti, con esclusioni specifiche per i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e per gli animali acquatici selvatici e i prodotti da essi ottenuti sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto.

Sul piano definitorio, viene modificata la nozione di "suino" in modo da coprire sia l’ingresso di animali sia quello di materiale germinale, distinguendo tra animali della famiglia Suidae e animali della specie Sus scrofa. Viene inoltre allineata la definizione di "barca vivaio" a quella già presente nel regolamento delegato (UE) 2020/990.

Controlli prima della spedizione e requisiti documentali

Per il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e per i volatili in cattività, l’ispezione pre-spedizione deve riguardare anche il gruppo di origine. Il regolamento introduce poi due articoli specifici, l’articolo 85 bis e l’articolo 119 bis, dedicati all’ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione verso l’Unione.

In sintesi, per sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché per quelli provenienti da stabilimenti confinati, è richiesto:

  • un esame visivo del contenitore di trasporto;
  • un controllo documentale effettuato da un veterinario ufficiale;
  • la verifica della corrispondenza tra marchi, certificato sanitario e contenitore;
  • il controllo che le informazioni certificate siano supportate dalla documentazione tenuta agli atti;
  • la verifica del rispetto delle prescrizioni sanitarie della parte III applicabile.

L’ispezione deve avvenire nelle 72 ore precedenti la spedizione.

Ungulati ed equini: permanenza dopo l’ingresso

L’articolo 26 viene sostituito per chiarire che gli ungulati, diversi dagli equini, devono restare nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni dopo l’arrivo, salvo trasferimento a fini di macellazione. La deroga alla permanenza di 30 giorni viene estesa a tutti gli equini, non più soltanto a quelli destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali.

L’allegato III, tabella 1, viene aggiornato per dettagliare i periodi minimi di permanenza prima dell’ingresso nell’Unione, distinguendo tra:

  • equini non destinati alla macellazione;
  • cavalli registrati;
  • cavalli registrati reintrodotti dopo esportazione temporanea;
  • equini destinati alla macellazione.

Pollame e uova da cova

Il regolamento interviene in modo significativo sulle partite di pollame e di uova da cova.

Per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, l’articolo 49 viene modificato per precisare che, pur in deroga ad alcune disposizioni generali, devono essere rispettate talune condizioni relative alla vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, ai gruppi di origine e alla disinfezione delle uova da cova prima dell’incubazione.

L’articolo 107 viene riscritto per ammettere due alternative di controllo del gruppo di origine delle uova da cova:

  • ispezione clinica nelle 72 ore precedenti il carico;
  • oppure ispezioni cliniche mensili, con l’ultima nei 31 giorni precedenti, accompagnate da una valutazione sanitaria nelle 72 ore precedenti.

Anche l’articolo 110, relativo alle partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti, viene aggiornato per imporre la disinfezione delle uova da cova e per chiarire i riferimenti a Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in relazione ad alcune specie.

Nell’allegato III, tabella 2, viene inoltre introdotto un periodo di permanenza specifico per il pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo e altri prodotti.

Volatili in cattività e colombi viaggiatori

L’articolo 57 viene sostituito per chiarire le condizioni sanitarie applicabili ai volatili in cattività. Essi non devono essere vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; se invece sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, i vaccini devono rispettare i criteri dell’allegato XV, punto 1; infine, devono aver dato esito negativo a prove per influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle effettuate tra 7 e 14 giorni prima del carico.

L’articolo 62 introduce una deroga specifica per i colombi viaggiatori, consentendone l’ingresso nell’Unione quando sono introdotti da un paese terzo, territorio o zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di liberarli immediatamente e farli rientrare in volo. La deroga è subordinata, tra l’altro, alla decisione dello Stato membro di destinazione e a requisiti sanitari relativi all’assenza di focolai nel raggio di 10 km, alla mancata vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle con vaccini conformi ai requisiti dell’allegato XV.

L’articolo 60 viene coordinato prevedendo che l’uscita dalla quarantena avvenga solo con autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

Cani, gatti e furetti

L’articolo 74 viene aggiornato con un rinvio diretto al regolamento (UE) n. 576/2013. Per l’ingresso nell’Unione, ogni animale deve essere identificato individualmente tramite un transponder iniettabile impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici dell’allegato II di tale regolamento.

Materiale germinale: origine, controlli e transizione

Le disposizioni sul materiale germinale vengono rafforzate e rese più coerenti. L’articolo 80 distingue i periodi minimi di permanenza nel paese terzo o territorio elencato prima della raccolta:

  • almeno sei mesi per bovini, ovini e caprini;
  • almeno tre mesi per suini ed equini.

L’articolo 83 viene precisato quanto alla marcatura delle paillette e degli altri imballaggi, che devono riportare anche il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di raccolta, produzione, trasformazione e stoccaggio.

Per gli ovociti ed embrioni di bovini, l’articolo 87, paragrafo 2, viene modificato eliminando il requisito dell’età inferiore a due anni del donatore, purché lo stabilimento non sia stato colpito da casi clinici di leucosi bovina enzootica per almeno tre anni.

L’articolo 91 ribadisce le condizioni per il materiale germinale di ovini e caprini, richiedendo che gli animali donatori provengano da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e che non siano mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.

Sul piano transitorio, l’articolo 182 bis è centrale: i centri di raccolta e di stoccaggio dello sperma, nonché i gruppi di raccolta e produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 in base alle vecchie direttive, sono considerati stabilimenti riconosciuti di materiale germinale. Inoltre, le partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolte, prodotte, trasformate e immagazzinate prima del 21 aprile 2021 possono essere introdotte nell’Unione se rispettano le vecchie prescrizioni applicabili per specie. Le paillette e gli altri imballaggi marcati prima di tale data secondo le vecchie direttive sono considerati conformi alle nuove regole di marcatura.

Uova esenti da organismi patogeni specifici e ovoprodotti

Per le uova esenti da organismi patogeni specifici, il regolamento richiede che gli stabilimenti di origine situati in paesi terzi siano riconosciuti secondo criteri equivalenti a quelli applicabili nell’Unione.

Nell’allegato XXVIII viene aggiornato il trattamento dell’albume essiccato, fissando due possibili combinazioni tempo/temperatura:

  • 67 °C per 20 ore;
  • 54,4 °C per 50,4 ore.

Animali acquatici e relativi prodotti

Le modifiche sulla parte dedicata agli animali acquatici chiariscono che l’ingresso può avvenire da un luogo di origine o da uno stabilimento di origine. Vengono rafforzati i requisiti di spedizione diretta e di continuità del trasporto, vietando scarico o cambio dell’acqua in paesi, territori, zone o compartimenti non elencati.

L’articolo 172 viene riformulato per chiarire che alcune deroghe operano rispetto all’articolo 170, paragrafo 1, e non rispetto all’intero articolo 170. L’articolo 173 viene adattato per i pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione, macellati ed eviscerati prima della spedizione. L’articolo 174 specifica che l’autorizzazione al rilascio o all’immersione in acque naturali è concessa solo se non compromette lo stato sanitario degli animali nel luogo di rilascio e comunque nel rispetto della prescrizione dell’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii).

L’articolo 175 viene riscritto per coordinare le prescrizioni supplementari degli Stati membri con le misure nazionali approvate ai sensi dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Nell’allegato XXIX viene inserita la malattia da virus erpetico della carpa koi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifiche all’ambito di applicazione e alle definizioni

Riformula l’articolo 1, paragrafo 6, chiarendo che la parte V del regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica agli animali acquatici in tutte le fasi della vita e ai loro prodotti, con esclusione dei prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e degli animali acquatici selvatici e dei prodotti da essi ottenuti sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto. Modifica anche la parte VII sulle disposizioni transitorie e finali. Aggiorna la definizione di "suino" per distinguere l’uso ai fini dell’ingresso di animali da quello ai fini dell’ingresso di materiale germinale, e allinea la definizione di "barca vivaio" al regolamento delegato (UE) 2020/990.

Ispezioni prima della spedizione e controlli documentali

Chiarisce che, per il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e per i volatili in cattività, l’ispezione riguarda anche il gruppo di origine. Introduce due nuove disposizioni espresse sull’ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione: una per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini (articolo 85 bis) e una per il materiale germinale di cui all’articolo 117 proveniente da stabilimenti confinati (articolo 119 bis). In entrambi i casi è richiesto un esame visivo e un controllo documentale da parte di un veterinario ufficiale nelle 72 ore precedenti la spedizione, con verifica del contenitore, della corrispondenza dei marchi e della documentazione sanitaria.

Ungulati ed equini: permanenza e deroghe dopo l’ingresso

Sostituisce l’articolo 26 prevedendo che, dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati diversi dagli equini restino nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni, salvo spostamento a fini di macellazione. Estende agli equini la deroga alla permanenza di 30 giorni nello stabilimento di destinazione. Nell’allegato III, tabella 1, dettaglia i periodi minimi di permanenza per equini non destinati alla macellazione, cavalli registrati, cavalli registrati reintrodotti dopo esportazione temporanea ed equini destinati alla macellazione.

Pollame e uova da cova: requisiti specifici e deroghe

Rivede le deroghe per partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti, imponendo comunque taluni requisiti su trasporto, contenitori, vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e disinfezione. Integra l’articolo 49 e l’articolo 110 con l’obbligo di disinfezione delle uova da cova prima dell’incubazione o della spedizione. Modifica l’articolo 107, prevedendo un periodo più ampio per l’ispezione clinica del gruppo di origine delle uova da cova: 72 ore prima del carico oppure, in alternativa, ispezioni cliniche mensili con la più recente nei 31 giorni precedenti e una valutazione sanitaria nelle 72 ore precedenti. Nell’allegato III, tabella 2, introduce un periodo di permanenza specifico per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti.

Volatili in cattività e colombi viaggiatori

Sostituisce l’articolo 57 chiarendo che, se i volatili in cattività sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, i vaccini impiegati devono rispettare i criteri generali e specifici dell’allegato XV, punto 1, e che gli animali devono aver dato esito negativo alle prove per influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle effettuate tra 7 e 14 giorni prima del carico. Introduce all’articolo 62 una deroga specifica per i colombi viaggiatori che entrano nell’Unione con l’intenzione di essere immediatamente rilasciati e di ritornare in volo nel paese terzo o territorio di origine, soggetta a condizioni sanitarie e all’autorizzazione dello Stato membro di destinazione o di ingresso. L’articolo 60 viene adattato per richiedere l’autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale per l’uscita dalla quarantena.

Cani, gatti e furetti: identificazione

Modifica l’articolo 74 stabilendo che ogni animale deve essere identificato individualmente con un transponder iniettabile impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici dell’allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013, anziché rinviare a futuri atti di esecuzione del regolamento (UE) 2016/429.

Materiale germinale: requisiti di origine, marcatura e transizione

Modifica l’articolo 80 sui periodi di permanenza nei paesi terzi o territori elencati prima della raccolta del materiale germinale, distinguendo bovini/ovini/caprini da suini/equini. Riformula l’articolo 83 sul contenuto della marcatura delle paillette e degli altri imballaggi, includendo il numero di riconoscimento unico dello stabilimento. L’articolo 87, paragrafo 2, è reso applicabile ai bovini donatori senza il limite dell’età inferiore a due anni, purché non vi siano stati casi clinici di leucosi bovina enzootica per almeno tre anni. L’articolo 91 specifica le condizioni per il materiale germinale di ovini e caprini. L’articolo 182 bis introduce misure transitorie per i centri e i gruppi riconosciuti in base alle vecchie direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, e per le partite di materiale germinale raccolte/prodotte/immagazzinate prima del 21 aprile 2021.

Uova esenti da organismi patogeni specifici e ovoprodotti

Adegua le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici, richiedendo che gli stabilimenti di origine situati in paesi terzi siano riconosciuti secondo norme equivalenti a quelle applicabili nell’Unione. Modifica inoltre l’allegato XXVIII, aggiornando il trattamento dell’albume essiccato a 67 °C per 20 ore oppure 54,4 °C per 50,4 ore.

Animali acquatici e relativi prodotti

Modifica varie disposizioni sulla spedizione, origine e movimentazione degli animali acquatici: prevede che possano provenire da luogo di origine o stabilimento di origine, rafforza i requisiti di spedizione diretta e di continuità del contenitore/acqua trasportata, chiarisce i casi di deroga all’articolo 170, paragrafo 1, e specifica l’etichettatura per i prodotti destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione. Aggiorna anche le regole sul rilascio in natura, che non deve compromettere lo stato sanitario degli animali nel luogo di rilascio.

Misure nazionali approvate e allegato XXIX

Riformula l’articolo 175 per chiarire che le prescrizioni supplementari degli Stati membri si applicano alle malattie per le quali esistono misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e aggiorna la tabella dell’allegato XXIX inserendo la malattia da virus erpetico della carpa koi.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le modifiche si inseriscono nel quadro del regolamento delegato (UE) 2020/692, già applicabile dal 21 aprile 2021, per assicurare certezza del diritto e continuità normativa.

Come è indicizzato

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