Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1230

Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 924/2009, disciplinando i pagamenti transfrontalieri nell’Unione e rafforzando la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria. Il principio cardine è l’equivalenza delle commissioni tra pagamenti transfrontalieri e corrispondenti pagamenti nazionali, con regole specifiche per i servizi di conversione valutaria su carte, bonifici, ATM e punti vendita. Il testo prevede inoltre misure per facilitare l’automazione dei pagamenti, obblighi informativi, meccanismi di reclamo e ricorso, cooperazione tra autorità e sanzioni nazionali.

Norme sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria.

Ambito di applicazione

Si applica ai pagamenti transfrontalieri denominati in euro e, per gli Stati membri che abbiano notificato l’estensione ai sensi dell’articolo 13, ai pagamenti transfrontalieri denominati nella loro valuta nazionale. In deroga, gli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella valuta nazionale di uno Stato membro diversa dall’euro che comportino un servizio di conversione valutaria. Non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione

Il regolamento codifica il precedente regolamento (CE) n. 924/2009, con l’obiettivo di rendere più omogeneo il costo dei pagamenti transfrontalieri rispetto ai pagamenti nazionali e di rafforzare la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria. Il legislatore UE richiama espressamente la necessità di favorire il corretto funzionamento del mercato interno, evitare frammentazioni e garantire un’informazione più chiara e comparabile per gli utenti di servizi di pagamento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e, per gli Stati membri non appartenenti all’area euro che abbiano effettuato la notifica prevista dall’articolo 13, anche ai pagamenti transfrontalieri nella loro valuta nazionale. Gli articoli 4 e 5, tuttavia, hanno un ambito più ampio e si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella valuta nazionale di uno Stato membro diverso dall’euro, quando sia presente un servizio di conversione valutaria. Restano esclusi i pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene un impianto definitorio essenziale per l’applicazione uniforme del regolamento. Tra le nozioni centrali figurano il pagamento transfrontaliero, il pagamento nazionale, il pagatore, il beneficiario, l’operazione di pagamento, l’ordine di pagamento, la commissione, il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Sono inoltre definiti il consumatore e la microimpresa, nonché istituti tipici dei pagamenti SEPA e degli addebiti diretti, come commissione interbancaria, addebito diretto e sistema di addebito diretto.

Parità delle commissioni tra pagamenti transfrontalieri e nazionali

Il cuore del regolamento è l’articolo 3, che impone la parità delle commissioni: per i pagamenti transfrontalieri in euro, le commissioni devono essere uguali a quelle applicate dal medesimo prestatore per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore. Per gli Stati membri che abbiano esteso l’applicazione del regolamento alla propria valuta nazionale, la medesima logica vale anche per i pagamenti transfrontalieri in tale valuta. Il prestatore deve individuare il pagamento nazionale corrispondente; ove necessario, le autorità competenti possono adottare linee guida, coordinandosi tra loro nel comitato dei pagamenti. La disciplina della parità non si applica alle commissioni di conversione valutaria.

Trasparenza delle commissioni di conversione valutaria

Gli articoli 4 e 5 introducono una disciplina dettagliata in materia di conversione valutaria. Per le operazioni basate su carta, le commissioni devono essere espresse come maggiorazione percentuale rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro pubblicati dalla BCE e comunicate prima dell’avvio dell’operazione. I prestatori devono anche pubblicare tali maggiorazioni su una piattaforma elettronica accessibile e comprensibile. Nei servizi di conversione presso ATM o punto vendita, devono inoltre essere forniti l’importo da pagare al beneficiario nella valuta da questi utilizzata e l’importo totale nella valuta del conto del pagatore, con indicazione chiara sul dispositivo e documentazione su supporto durevole.

Il pagatore deve poter scegliere di rifiutare la conversione offerta sul posto e pagare nella valuta del beneficiario, lasciando la conversione al proprio prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore del pagatore deve poi inviare messaggi elettronici informativi dopo ogni operazione in valuta diversa da quella del conto, con invio mensile per operazioni successive nella stessa valuta; il canale di comunicazione va concordato con l’utente, che può anche chiedere di non ricevere tali messaggi, e per i non consumatori le parti possono escludere in tutto o in parte tale disciplina. Per i bonifici avviati online tramite sito o app del prestatore, l’articolo 5 impone la comunicazione preventiva di spese stimate di conversione, dell’importo totale stimato del bonifico e dell’importo da trasferire al beneficiario nella valuta di quest’ultimo.

Automazione dei pagamenti e utilizzo di IBAN/BIC

L’articolo 6 mira a facilitare l’automazione e l’esecuzione corretta dei pagamenti. Il prestatore deve comunicare all’utilizzatore, ove applicabile, l’IBAN del conto e il BIC del prestatore stesso, anche negli estratti conto, senza alcun addebito. Se il cliente chiede un pagamento transfrontaliero senza fornire l’IBAN e, se richiesto dal regolamento (UE) n. 260/2012, il BIC, possono essere applicate commissioni supplementari, purché siano adeguate e corrispondenti ai costi e siano comunicate prima che l’utente sia vincolato. Inoltre, i fornitori di beni e servizi che accettano pagamenti soggetti al regolamento devono comunicare ai clienti il proprio IBAN e il BIC del proprio prestatore di servizi di pagamento.

Bilancia dei pagamenti e raccolta dati

L’articolo 7 esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre ai prestatori obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti, pur consentendo la raccolta di dati aggregati o di altre informazioni facilmente accessibili, a condizione che ciò non interferisca con il trattamento diretto dei pagamenti e sia pienamente automatizzabile. Rimangono comunque fermi gli obblighi di dichiarazione previsti da altre normative, come quelle antiriciclaggio e fiscali.

Vigilanza, reclami, ricorsi e cooperazione

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 attribuiscono agli Stati membri il compito di designare autorità competenti, garantire controlli efficaci e istituire procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale per le controversie tra utenti e prestatori di servizi di pagamento. Le autorità devono anche informare i reclamanti dell’esistenza delle procedure extragiudiziali. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione delle procedure extragiudiziali ai consumatori e alle microimprese, dandone comunicazione alla Commissione. Per le controversie transfrontaliere, è richiesta una cooperazione attiva e rapida tra autorità competenti e organismi di ricorso dei diversi Stati membri.

Sanzioni, estensione della disciplina e riesame

L’articolo 12 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento. L’articolo 13 prevede una procedura di notifica per gli Stati membri non euro che intendano estendere la disciplina alla propria valuta nazionale; l’estensione diventa efficace quattordici giorni dopo la pubblicazione della notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 prevede una relazione della Commissione entro il 19 aprile 2022, con valutazioni sull’applicazione della parità delle commissioni, sull’andamento delle commissioni e dei volumi, sull’efficacia degli obblighi informativi in materia di conversione valutaria e sulla fattibilità di ulteriori misure, incluse l’estensione a tutte le valute dell’Unione e l’eventuale possibilità di bloccare la conversione offerta da soggetti diversi dal prestatore del pagatore.

Abrogazione ed entrata in vigore

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 924/2009 e sostituisce i riferimenti al testo abrogato secondo la tavola di concordanza. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e esclusioni

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina i pagamenti transfrontalieri e la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell’Unione. Si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e, se lo Stato membro non euro lo notifica ai sensi dell’articolo 13, anche ai pagamenti nella sua moneta nazionale. Restano fuori i pagamenti effettuati dai prestatori di servizi di pagamento per conto proprio o di altri prestatori di servizi di pagamento.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, pagamento transfrontaliero e nazionale, pagatore, beneficiario, prestatore di servizi di pagamento, utilizzatore di servizi di pagamento, operazione di pagamento, ordine di pagamento, commissione, fondi, consumatore, microimpresa, commissione interbancaria, addebito diretto e sistema di addebito diretto. Le definizioni rinviano in più punti alla direttiva (UE) 2015/2366 e, per la moneta elettronica, alla direttiva 2009/110/CE.

Parità delle commissioni tra pagamenti transfrontalieri e nazionali

L’articolo 3 impone che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore nella valuta nazionale dello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore. Per gli Stati membri che hanno esteso il regolamento alla propria valuta nazionale, la stessa regola vale anche per i pagamenti transfrontalieri in tale valuta. I prestatori devono individuare il pagamento nazionale corrispondente; le autorità competenti possono emanare linee guida e cooperano nel comitato dei pagamenti. La regola non si applica alle commissioni di conversione valutaria.

Commissioni di conversione valutaria per operazioni basate su carta

L’articolo 4 prevede che le commissioni di conversione valutaria siano espresse come maggiorazione percentuale rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro pubblicati dalla BCE, con comunicazione al pagatore prima dell’avvio dell’operazione. I prestatori devono rendere tali maggiorazioni pubbliche su una piattaforma elettronica facilmente accessibile. Nei pagamenti presso ATM o punto vendita, il soggetto che fornisce la conversione deve indicare anche l’importo da pagare al beneficiario nella sua valuta e l’importo totale dovuto nella valuta del conto del pagatore, esponendo le informazioni sul dispositivo e fornendole su supporto durevole dopo l’operazione. Il pagatore deve poter rifiutare la conversione offerta sul posto e pagare nella valuta del beneficiario. I prestatori del pagatore inviano inoltre messaggi elettronici informativi dopo ciascuna operazione in valuta diversa da quella del conto, con periodicità mensile per le operazioni successive nella stessa valuta, salvo accordo diverso per i non consumatori; il canale di comunicazione va concordato e il cliente può chiedere di non ricevere tali messaggi.

Commissioni di conversione valutaria nei bonifici online

L’articolo 5 disciplina i bonifici avviati direttamente online tramite sito o app bancaria del prestatore di servizi di pagamento. Prima dell’operazione devono essere comunicate in modo chiaro, neutrale e comprensibile le spese stimate di conversione e l’importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto, comprensivo di eventuali commissioni e conversione, nonché l’importo stimato da trasferire al beneficiario nella sua valuta.

Facilitazione dell’automazione dei pagamenti

L’articolo 6 impone ai prestatori di comunicare all’utilizzatore, ove applicabile, l’IBAN e il BIC del conto e del prestatore, anche negli estratti conto, senza addebito. Possono essere applicate commissioni supplementari se il cliente chiede un pagamento transfrontaliero senza fornire IBAN e, se richiesto dal regolamento (UE) n. 260/2012, il relativo BIC; tali commissioni devono essere proporzionate ai costi e preventivamente comunicate. I fornitori di beni e servizi che accettano pagamenti disciplinati dal regolamento devono comunicare ai clienti il proprio IBAN e il BIC del proprio prestatore.

Obblighi di dichiarazione statistica e bilancia dei pagamenti

L’articolo 7 vieta agli Stati membri di imporre obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti ai prestatori di servizi di pagamento per fini di bilancia dei pagamenti, ma consente la raccolta di dati aggregati o altre informazioni facilmente accessibili, purché ciò non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e sia pienamente automatizzabile. Il regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione per antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e fini fiscali.

Autorità competenti, reclami e ricorsi

Gli articoli 8, 9 e 10 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti incaricate di vigilare sul rispetto del regolamento e di prevedere procedure per i reclami contro presunte violazioni e procedure extragiudiziali adeguate ed efficaci per la soluzione delle controversie tra utenti e prestatori. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione delle procedure extragiudiziali ai consumatori e alle microimprese, informandone la Commissione.

Cooperazione transfrontaliera

L’articolo 11 prevede una cooperazione attiva e tempestiva tra autorità competenti e organismi di reclamo/ricorso dei diversi Stati membri per risolvere le controversie transfrontaliere relative al regolamento, con obbligo per gli Stati membri di assicurarne l’effettività.

Sanzioni nazionali

L’articolo 12 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e di adottare le misure necessarie per assicurarne l’applicazione, con notifica alla Commissione delle modifiche alle norme comunicate in precedenza.

Estensione alle valute nazionali degli Stati membri non euro

L’articolo 13 consente allo Stato membro che non ha l’euro come valuta di notificare alla Commissione l’estensione del regolamento alla propria valuta nazionale. La notifica è pubblicata nella GUUE e l’estensione produce effetti quattordici giorni dopo la pubblicazione.

Riesame della Commissione

L’articolo 14 impone alla Commissione una relazione entro il 19 aprile 2022 sull’applicazione e sull’impatto del regolamento, con analisi sull’uso dell’articolo 3, sull’evoluzione di volumi e commissioni, sull’impatto sulle commissioni di conversione, sull’eventuale estensione a tutte le valute dell’Unione, sulla trasparenza informativa degli articoli 4 e 5 e sulla fattibilità di ulteriori misure tecniche e regolatorie.

Abrogazione e continuità normativa

L’articolo 15 abroga il regolamento (CE) n. 924/2009. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 16 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentomercato internoprotezione dei consumatoripagamenti transfrontaliericonversione valutaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.