Regolamento (UE) 2021/1229
Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta: uno strumento di prestito per il settore pubblico che combina sovvenzioni del bilancio UE e prestiti erogati da partner finanziari, in primis la BEI. L’obiettivo è sostenere investimenti pubblici nei territori più colpiti dalla transizione climatica, in particolare quelli con minore capacità di investimento e con progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i costi. Il testo disciplina bilancio, ammissibilità, forma del sostegno, programmazione, sorveglianza, valutazione, audit, informazione e regole di esecuzione.
Istituzione di uno strumento di prestito per il settore pubblico, nel quadro del meccanismo per una transizione giusta, per finanziare con sovvenzioni UE e prestiti dei partner finanziari investimenti pubblici nei territori più colpiti dalla transizione climatica.
Ambito di applicazione
Si applica, per la durata del QFP 2021-2027, ai progetti e ai regimi di prestiti presentati da soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, in quanto organismi di diritto pubblico o organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, che operano nei territori dell’Unione individuati nei piani territoriali per una transizione giusta approvati dalla Commissione. Il sostegno riguarda investimenti pubblici che rispondono a gravi sfide sociali, economiche e ambientali connesse alla transizione verso gli obiettivi climatici 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Sono esclusi i progetti che ricevono sostegno da altri programmi dell’Unione, salvo consulenza/assistenza tecnica per la preparazione e l’attuazione, e non sono finanziabili le attività escluse dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.
Strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta
Il regolamento istituisce uno strumento dell’Unione destinato a rafforzare gli investimenti pubblici nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica. Esso si inserisce nel meccanismo per una transizione giusta, accanto al Fondo per una transizione giusta e al regime specifico in InvestEU, con l’obiettivo di evitare che i costi sociali ed economici della decarbonizzazione ricadano in modo sproporzionato sulle aree più fragili.
Contesto e ratio dell’intervento
La disciplina è motivata dal Green Deal europeo, dagli obiettivi climatici al 2030 e dalla neutralità climatica entro il 2050. Il legislatore europeo evidenzia che la transizione verde richiede cambiamenti strutturali profondi e investimenti che i soli enti pubblici, in molte aree interessate, non sono in grado di sostenere perché i progetti non producono flussi di entrate sufficienti a coprire i costi di investimento. Lo strumento mira quindi a colmare questo deficit di mercato, sostenendo progetti sostenibili coerenti con i piani territoriali per una transizione giusta approvati dalla Commissione.
Ambito soggettivo e territoriale
Lo strumento si rivolge a beneficiari stabiliti in uno Stato membro, qualificati come organismi di diritto pubblico o come organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico. Il sostegno è destinato ai territori dell’Unione individuati nei piani territoriali per una transizione giusta; i progetti possono anche non essere fisicamente ubicati in tali territori, purché ne traggano beneficio e rispondano alle esigenze di sviluppo ivi individuate. L’accesso al sostegno presuppone che lo Stato membro interessato abbia approvato almeno un piano territoriale per una transizione giusta.
Struttura del sostegno: sovvenzione + prestito
Lo strumento combina sovvenzioni dell’Unione, erogate in gestione diretta dalla Commissione e qualificate come finanziamenti non collegati ai costi, con prestiti concessi da partner finanziari, in primo luogo la BEI. La sovvenzione non può superare, in via ordinaria, il 15% del prestito; la soglia sale al 25% per i progetti ubicati in regioni meno sviluppate. La combinazione con il prestito è essenziale per la logica del meccanismo, che finanzia progetti non sufficientemente redditizi ma strategici per la transizione.
Risorse finanziarie
La dotazione della componente di sovvenzione è composta da 250 milioni di EUR dal bilancio dell’Unione e da entrate con destinazione specifica fino a 1,275 miliardi di EUR. Di queste, fino a 275 milioni di EUR derivano da rimborsi di strumenti finanziari di precedenti programmi elencati nell’allegato I, mentre fino a 1 miliardo di EUR proviene dall’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017. È inoltre possibile integrare il plafond con contributi di Stati membri, paesi terzi e altri organismi, come entrate con destinazione specifica esterne. Fino al 2% delle risorse può essere impiegato per assistenza tecnica e amministrativa; per la consulenza è previsto un importo massimo di 35 milioni di EUR, di cui almeno 10 milioni a favore della capacità amministrativa dei beneficiari, soprattutto nelle regioni meno sviluppate.
Ammissibilità dei progetti
Sono ammissibili solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi dello strumento, hanno impatto misurabile e, se del caso, indicatori di output. Devono rispondere alle sfide della transizione e beneficiare i territori coperti dai piani territoriali per una transizione giusta; devono inoltre essere accompagnati da un prestito nell’ambito dello strumento e non devono generare ricavi sufficienti a coprire i costi di investimento. È escluso il sostegno a progetti che già ricevono finanziamenti da altri programmi UE, salvo consulenza e assistenza tecnica per la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione. Restano escluse anche le attività vietate dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.
Programmazione, riparto delle risorse e priorità
Lo strumento è attuato tramite programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. Fino al 31 dicembre 2025 opera un riparto per quote nazionali; dal 1o gennaio 2026 il residuo delle risorse è assegnato in competizione a livello dell’Unione, senza quote nazionali, tenendo conto della prevedibilità degli investimenti e della convergenza regionale. I programmi di lavoro devono prevedere criteri di priorità, in particolare per le regioni meno sviluppate, per i progetti che contribuiscono direttamente agli obiettivi climatici UE e per quelli promossi da beneficiari che hanno adottato piani di decarbonizzazione.
Ruolo dei partner finanziari e trasparenza
La Commissione stipula accordi amministrativi con i partner finanziari, che disciplinano responsabilità, audit, rendicontazione e obblighi di pubblicazione. Per i partner diversi dalla BEI, la Commissione definisce condizioni e procedure di selezione con atti di esecuzione e deve tenere conto della coerenza con gli standard ambientali e sociali dell’Unione, della capacità di apportare risorse proprie, della copertura geografica, della conformità alle regole anti-riciclaggio e dell’esigenza di garantire trasparenza e visibilità di ogni progetto finanziato.
Governance, monitoraggio e controllo
Il regolamento prevede un sistema di indicatori chiave di performance riportati nell’allegato II, con obbligo di trasmissione dati da parte di beneficiari e partner finanziari. La Commissione presenta annualmente, entro il 31 ottobre, un rendiconto sull’attuazione dello strumento. È prevista una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2025 e una valutazione finale entro il 31 dicembre 2031. Se gli indicatori non consentono una corretta misurazione dello strumento, la Commissione può modificarli mediante atti delegati fino al 31 dicembre 2028. Gli audit sono affidati anche alla Corte dei conti, mentre la tutela degli interessi finanziari dell’Unione è garantita dalle norme su OLAF, EPPO e dalle disposizioni del regolamento finanziario.
Principi orizzontali, visibilità e coerenza con le politiche UE
In tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti devono essere rispettati i diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e l’accessibilità per le persone con disabilità, oltre ai principi di sviluppo sostenibile, accordo di Parigi, pilastro europeo dei diritti sociali, principio "chi inquina paga" e principio DNSH. Beneficiari, partner finanziari e Commissione devono garantire la visibilità del sostegno dell’Unione e la pubblicazione aggiornata dell’elenco dei progetti finanziati. Il regolamento richiama anche la tassonomia UE per gli investimenti sostenibili come parametro utile per la valutazione degli investimenti ammissibili e per la trasparenza dei progetti.
Disposizioni principali
Istituzione e finalità dello strumento
L’articolo 1 istituisce lo strumento di prestito per il settore pubblico per la durata del QFP 2021-2027. Lo strumento sostiene gli enti del settore pubblico combinando sovvenzioni a carico del bilancio dell’Unione con prestiti dei partner finanziari e si concentra sui territori dell’Unione che affrontano gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione climatica.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, accordo amministrativo, beneficiario, partner finanziari, progetto, piano territoriale per una transizione giusta, regime di prestiti e regione meno sviluppata. In particolare, i partner finanziari comprendono BEI, istituzioni finanziarie internazionali, banche di promozione nazionali e altre istituzioni finanziarie, anche private, con cui la Commissione stipula un accordo amministrativo.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 individua un obiettivo generale di risposta alle sfide della transizione verso gli obiettivi climatici ed energetici 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. L’obiettivo specifico consiste nell’incrementare gli investimenti pubblici nei territori indicati nei piani territoriali per una transizione giusta, agevolando progetti che non generano ricavi sufficienti a coprire i costi di investimento. È inoltre previsto sostegno alla consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti.
Principi orizzontali e non discriminazione
L’articolo 4 impone il rispetto dei diritti fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la parità di genere, l’accessibilità per le persone con disabilità ove pertinente, e il divieto di discriminazioni fondate su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Gli obiettivi devono essere perseguiti in coerenza con gli SDGs ONU, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio "chi inquina paga", l’accordo di Parigi e il principio "non arrecare un danno significativo".
Bilancio e fonti di finanziamento
L’articolo 5 prevede una componente di sovvenzione finanziata da 250 milioni di EUR dal bilancio dell’Unione e da entrate con destinazione specifica fino a 1,275 miliardi di EUR, di cui 275 milioni di EUR da rimborsi di strumenti finanziari di programmi elencati nell’allegato I e 1 miliardo di EUR dall’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017. Possono aggiungersi contributi di Stati membri, paesi terzi e altri organismi come entrate con destinazione specifica esterne. È previsto fino al 2% per assistenza tecnica e amministrativa e un importo massimo di 35 milioni di EUR per la consulenza, di cui almeno 10 milioni per la capacità amministrativa dei beneficiari.
Forma del sostegno e gestione
L’articolo 6 stabilisce che il sostegno dell’Unione assume la forma di sovvenzioni conformi al regolamento finanziario ed è attuato in gestione diretta. La componente di prestito è erogata dai partner finanziari secondo le loro regole, procedure e politiche di prestito.
Disponibilità delle risorse e ripartizione temporale
L’articolo 7 distingue due fasi: per gli inviti pubblicati entro il 31 dicembre 2025, il sostegno non può superare le quote nazionali dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1056; per gli inviti dal 1o gennaio 2026, le risorse residue sono assegnate in modo competitivo a livello UE, senza quote nazionali prestabilite.
Accordi amministrativi con i partner finanziari
L’articolo 8 richiede la stipula di un accordo amministrativo prima dell’attuazione con ciascun partner finanziario. L’accordo disciplina diritti e obblighi delle parti, audit, comunicazione e l’obbligo di pubblicare informazioni su ciascun progetto finanziato e sull’ambito dei regimi di prestiti.
Requisiti di ammissibilità dei progetti
L’articolo 9 ammette solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi dell’articolo 3, hanno impatto misurabile e indicatori di output, beneficiano territori individuati in un piano territoriale per una transizione giusta, non ricevono sostegno da altri programmi UE, ricevono un prestito nell’ambito dello strumento e non generano ricavi sufficienti a coprire i costi di investimento. È consentita, in deroga, la sola consulenza e assistenza tecnica da altri programmi UE. Restano escluse le attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.
Soggetti ammissibili
L’articolo 10 limita i potenziali beneficiari ai soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro come organismi di diritto pubblico o organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, fatte salve le condizioni generali dell’articolo 197 del regolamento finanziario.
Disciplina delle sovvenzioni
L’articolo 11 prevede che le sovvenzioni siano finanziamenti non collegati ai costi ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. La sovvenzione non può superare il 15% del prestito del partner finanziario; per i progetti in regioni meno sviluppate il limite sale al 25%. I pagamenti possono essere frazionati in più versamenti in funzione dell’avanzamento.
Riduzione o soppressione delle sovvenzioni
L’articolo 12 consente alla Commissione, previa consultazione del partner finanziario, di ridurre o risolvere la convenzione di sovvenzione se, entro due anni dalla firma, non è stato firmato il contratto di appalto più significativo previsto. La regola non si applica ai casi senza appalti o con sostegno combinato con regimi di prestiti; in tali casi è comunque possibile riduzione, risoluzione e recupero degli importi già versati secondo la convenzione.
Servizi di consulenza
L’articolo 13 stabilisce che la consulenza è fornita in gestione indiretta secondo le regole del polo di consulenza InvestEU. Sono ammissibili le attività necessarie alla preparazione, sviluppo e attuazione dei progetti, finanziate con le risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 6.
Programmi di lavoro e criteri di priorità
L’articolo 14 prevede che lo strumento sia attuato mediante programmi di lavoro adottati ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi contengono criteri di attribuzione quando la domanda supera le risorse disponibili e possono privilegiare beneficiari nelle regioni meno sviluppate, progetti che contribuiscono direttamente agli obiettivi climatici UE e progetti promossi da beneficiari che hanno adottato piani di decarbonizzazione.
Selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI
L’articolo 15 affida alla Commissione, con atti di esecuzione, la definizione delle condizioni e procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI. I criteri devono riflettere gli obiettivi dello strumento e considerare coerenza ambientale e sociale, contributi propri sufficienti, copertura geografica, conformità alle regole anti-riciclaggio/anti-evasione e trasparenza. La Commissione pubblica l’elenco dei partner selezionati.
Sorveglianza, indicatori e rendicontazione
L’articolo 16 rinvia all’allegato II per gli indicatori chiave di performance. I beneficiari e i partner finanziari devono trasmettere i dati alla Commissione; entro il 31 ottobre di ogni anno, dal 2022, la Commissione redige un rendiconto sull’attuazione. Se la valutazione intermedia mostra che gli indicatori non consentono una corretta valutazione, la Commissione può modificarli tramite atti delegati.
Valutazioni intermedia e finale
L’articolo 17 impone una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2025 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2031. La valutazione intermedia deve esaminare, tra l’altro, l’impatto sui territori beneficiari, il rispetto dei principi orizzontali, l’eventuale necessità di una valutazione d’impatto di genere, l’applicazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di visibilità, nonché il contributo agli obiettivi ambientali della tassonomia UE.
Audit e tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 18 disciplina gli audit, compresi quelli della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 287 TFUE, e impone a beneficiari e partner finanziari di fornire tutti i documenti necessari. Il regolamento richiama inoltre i poteri di OLAF ed EPPO e l’obbligo di cooperazione piena di chiunque riceva fondi UE.
Atti delegati e procedura di comitato
L’articolo 19 delega alla Commissione il potere di adottare atti delegati, fino al 31 dicembre 2028, per modificare gli indicatori chiave di performance dell’allegato II. L’articolo 20 prevede la procedura di comitato con il comitato istituito dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Informazione, comunicazione e visibilità
L’articolo 21 impone a beneficiari e partner finanziari di garantire la visibilità del sostegno UE, e alla Commissione di realizzare azioni di informazione e comunicazione, pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei progetti finanziati e comunicare l’apertura dello strumento a partner diversi dalla BEI e gli inviti a presentare proposte.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
L’articolo 22 consente l’iscrizione nel bilancio UE, dopo il 2027, degli stanziamenti necessari a coprire le spese tecniche e amministrative per azioni non completate entro il 31 dicembre 2027. L’articolo 23 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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