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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1231

Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Normativa europea32021R1231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro UE alle nuove misure di conservazione ed esecuzione adottate dalla NAFO nel 2019 e nel 2020. Le modifiche incidono su definizioni, obblighi di notifica, controlli in porto e in mare, gestione dei contratti di nolo, misure tecniche sugli attrezzi e restrizioni spaziali per la pesca di fondo. Rafforza inoltre il flusso informativo tra Stati membri, Commissione, EFCA e segretario esecutivo della NAFO, e introduce un divieto specifico sulla pesca diretta dello squalo di Groenlandia.

Modifica il regolamento (UE) 2019/833 adeguando nell’ordinamento UE le misure di conservazione ed esecuzione NAFO per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi dell’Unione e, per i profili di cooperazione, alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione europea e all’EFCA nell’ambito della zona di regolamentazione della NAFO nell’Atlantico nord-occidentale. Riguarda attività di pesca, sbarco, trasbordo, ispezione, sorveglianza, comunicazione dei dati e contratti di nolo relativi agli stock disciplinati dal regolamento (UE) 2019/833, come modificato. Introduce inoltre divieti e misure specifiche per alcune specie e per la pesca di fondo; è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento (UE) 2021/1231: modifica delle misure NAFO per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/833 per recepire nel diritto dell’Unione le nuove misure di conservazione ed esecuzione adottate dalla NAFO nelle riunioni annuali del 2019 e del 2020. L’obiettivo è allineare disciplina UE e CEM NAFO, rafforzando controlli, flussi informativi e misure tecniche, anche in vista di future modifiche da adottare rapidamente prima delle campagne di pesca.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda la pesca nella zona di regolamentazione NAFO e coinvolge in primo luogo le navi dell’Unione, gli Stati membri, la Commissione e l’EFCA. Il testo evidenzia che alcune decisioni NAFO producono obblighi non solo per le parti contraenti, ma anche per gli operatori, e che il recepimento nel diritto dell’Unione è necessario ove tali misure non siano già contemplate dal regolamento vigente.

Definizioni e sistema di comunicazione

L’articolo 3 del regolamento 2019/833 viene integrato con una definizione più ampia di "peschereccio" e con la definizione del "sito web MCS" della NAFO, utilizzato per la pubblicazione di informazioni su ispezioni in mare e in porto. La riforma punta a rendere più omogeneo il lessico regolatorio e a semplificare i canali di trasmissione dei dati verso la NAFO, in particolare tramite Commissione ed EFCA.

Contingenti, chiusure e stock specifici

In materia di gestione delle possibilità di pesca, il regolamento precisa le condizioni per l’utilizzo del contingente "altri" e gli obblighi di notifica preventiva quando le navi intendono sfruttarlo. Vengono poi aggiornate le regole di chiusura della pesca dello scorfano nella divisione 3M al raggiungimento del 50 % e del 100 % del TAC dichiarato. È anche introdotto un divieto espresso di pesca diretta dello squalo di Groenlandia e l’obbligo di minimizzare le catture accidentali e la mortalità di tale specie.

Misure tecniche e restrizioni spaziali

Il regolamento aggiorna la disciplina sulle maglie e sulle griglie di selezione, stabilendo che la misurazione delle maglie avvenga secondo le CEM e confermando per i gamberetti una maglia minima di 40 mm. Per la pesca al traino diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M è imposto l’uso di una griglia di selezione con spazio minimo di 55 mm. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 sono previste restrizioni di zona per la pesca di fondo in aree specificamente individuate nelle CEM.

Controlli in porto, ispezioni e osservatori

Una parte rilevante della riforma riguarda il controllo in porto e in mare. Per il merluzzo bianco della divisione 3M, le navi con oltre 1 250 kg a bordo sono soggette a specifici obblighi di sbarco in porti designati, preavviso di 48 ore, ispezione obbligatoria e trasmissione rapida dei rapporti. Analoghi aggiornamenti riguardano l’ippoglosso nero e la disciplina dei porti designati. L’articolo 27 rafforza inoltre il sistema degli osservatori, con termini precisi per le comunicazioni preventive, per i rapporti di bordo e per il rapporto annuale di conformità.

Contratti di nolo e trasmissione dei dati

Il nuovo articolo 23 disciplina in modo più dettagliato i contratti di nolo, richiedendo il consenso scritto dello Stato di bandiera, limitazioni quantitative e temporali, assenza di precedenti identificazioni per pesca INN e una serie di notifiche formali a Commissione e segretario esecutivo della NAFO. Le catture della nave noleggiata sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice e il trasbordo in mare è ammesso solo con autorizzazione e sotto osservazione. Il testo introduce anche obblighi di registrazione separata e di trasmissione dei dati sulle catture e sulle catture accessorie.

Infrazioni, sanzioni e cooperazione fra autorità

Le modifiche agli articoli 34 e 35 aggiornano le fattispecie di infrazione rilevanti e i criteri di valutazione delle inesattezze nelle dichiarazioni delle catture, fissando una soglia minima di 10 tonnellate o del 20 %, se superiore. È anche previsto che ispettori di altre parti contraenti o di altri Stati membri possano partecipare all’ispezione e al conteggio delle catture previo consenso. Il sistema si fonda su un’intensa cooperazione tra autorità nazionali, Commissione, EFCA e segretario esecutivo della NAFO, con trasmissione rapida e standardizzata delle informazioni, incluse quelle sulle navi di parti non contraenti e sulle ispezioni di controllo dello Stato di approdo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni e del canale informativo NAFO

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/833 è modificato per ridefinire il "peschereccio" in senso ampio, includendo navi dell’Unione attrezzate, destinate o impiegate per la pesca, nonché trasformazione del pesce, trasbordo e attività preparatorie o connesse, incluse pesca sperimentale o esplorativa. È inoltre introdotta la definizione di "sito web MCS" della NAFO, quale piattaforma di monitoraggio, controllo e sorveglianza che contiene informazioni su ispezioni in mare e in porto.

Contingente "altri" e notifiche preventive

Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci battenti la loro bandiera a pescare stock per i quali all’Unione non è stato assegnato un contingente, solo se il contingente "altri" esiste e non è stata inviata una notifica di chiusura dal segretario esecutivo della NAFO. Le navi che intendono pescare tale contingente devono essere comunicate a Commissione ed EFCA almeno 48 ore prima di ogni ingresso nella zona di regolamentazione e dopo un’assenza minima di 48 ore; la Commissione informa il segretario esecutivo della NAFO se le condizioni CEM risultano soddisfatte.

Chiusura della pesca dello scorfano nella divisione 3M

L’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), è sostituito per disciplinare la chiusura della pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M al raggiungimento del 50 % del TAC dichiarato e, in ogni caso, al 1º luglio, nonché la chiusura definitiva al raggiungimento del 100 % del TAC dichiarato, con efficacia dalle ore 24:00 UTC del giorno interessato.

Stock soggetti a moratoria o senza contingente

L’articolo 7, paragrafo 2, è aggiornato precisando che talune deroghe operano quando all’Unione non è stato assegnato alcun contingente per lo stock nella divisione interessata oppure quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria).

Merluzzo bianco nella divisione 3M: controlli in porto

È inserito l’articolo 9 bis, che impone misure rafforzate alle navi con più di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo: sbarco o trasbordo solo in porti designati, preavviso di almeno 48 ore all’arrivo con stima delle catture e indicazione delle altre divisioni di cattura, ispezione di ogni sbarco o trasbordo e rapporto di ispezione da inviare entro 12 giorni lavorativi al segretario esecutivo della NAFO, con copia a Commissione ed EFCA. Le navi con meno di 1 250 kg sono ispezionate sulla base della gestione del rischio. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette immediatamente tali informazioni alla NAFO per la pubblicazione sul sito web MCS.

Porti designati e controlli per l’ippoglosso nero

L’articolo 10 è modificato per rafforzare gli obblighi relativi ai porti designati: gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei porti, che essa trasmette alla NAFO; le modifiche vanno comunicate almeno 20 giorni prima dell’entrata in vigore. Inoltre, ogni sbarco di ippoglosso nero deve essere ispezionato e il relativo rapporto inviato entro 14 giorni lavorativi al segretario esecutivo della NAFO, con copia a Commissione ed EFCA.

Divieto di pesca diretta dello squalo di Groenlandia

All’articolo 12 sono aggiunti due paragrafi: è vietata la pesca diretta dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione; i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro devono compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo le catture accidentali e la mortalità e rilasciare vivi gli esemplari catturati in mare con il minor danno possibile.

Misure tecniche sulle maglie e griglie di selezione

L’articolo 13 rinvia per la misurazione delle maglie all’allegato III.A delle CEM e stabilisce, per i gamberetti, una maglia minima di 40 mm, compreso il gamberetto boreale (PRA). L’articolo 14 è integrato con un nuovo paragrafo 3 bis che impone, nella pesca al traino diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M, l’uso di una griglia di selezione con spazio minimo tra le sbarre di 55 mm, collocata nel pannello superiore della rete da traino prima del sacco.

Restrizioni di zona per la pesca di fondo

L’articolo 18 è sostituito e prevede, fino al 31 dicembre 2021, il divieto di svolgere attività di pesca di fondo nelle zone indicate nelle figure 3, 4 e 5 delle CEM, così come definite dalle relative coordinate nelle tabelle 5, 6 e 7. Le restrizioni riguardano anche la divisione 3O e le zone 1-13 indicate dalle CEM.

Contratti di nolo: definizioni, condizioni e flussi informativi

Il nuovo articolo 23 disciplina in modo dettagliato il nolo di navi. Definisce la "parte contraente noleggiatrice" e la "parte contraente che è Stato di bandiera"; consente l’utilizzo di una nave noleggiata per impiegare, in tutto o in parte, un’assegnazione di possibilità di pesca, purché vi sia consenso scritto dello Stato di bandiera, il nolo sia limitato a un peschereccio per Stato di bandiera e anno civile, la durata complessiva non superi sei mesi per anno civile e la nave non sia stata identificata per attività di pesca INN. Le catture sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice; il trasbordo in mare richiede previa autorizzazione e supervisione di un osservatore. Sono inoltre previsti obblighi di notifica al segretario esecutivo della NAFO o, per i pescherecci dell’Unione, alla Commissione, nonché obblighi informativi dettagliati prima dell’entrata in vigore del contratto e obblighi di registrazione e comunicazione dei dati sulle catture.

Obblighi di registrazione e comunicazione delle catture e della produzione

L’articolo 25 è aggiornato imponendo la registrazione precisa delle catture per ogni retata/cala e della produzione per specie e tipo di prodotto per divisione. Nei messaggi giornalieri sulle catture (CAT) deve essere indicata anche la quantità rigettata in mare, anche quando è zero, utilizzando il codice MZZ per catture zero e rigetti zero di tutte le specie. Le catture devono essere riportate con il codice alfa-3 corretto e, se non presente nelle CEM, con l’elenco FAO; deve inoltre essere annotato il peso stimato degli squali catturati per retata o cala. È prevista anche la messa a disposizione degli ispettori delle informazioni sulle catture trasformate nel giorno dell’ispezione.

Sistema degli osservatori

L’articolo 27 rafforza la trasmissione dei rapporti degli osservatori al segretario esecutivo della NAFO tramite EFCA e disciplina i termini di comunicazione: almeno 24 ore prima dell’imbarco dell’osservatore vanno comunicati nome della nave, segnale radio internazionale e dati dell’osservatore; entro 20 giorni dall’arrivo della nave in porto va trasmesso il rapporto dell’osservatore; entro il 15 febbraio di ogni anno va presentato un rapporto sul rispetto degli obblighi dell’articolo. Le informazioni rilevanti sono trasmesse all’EFCA e, per il tramite di questa, alla NAFO per la pubblicazione sul sito MCS.

Ispezioni e sorveglianza

L’articolo 28 stabilisce che le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri, dall’EFCA e dalla Commissione, con comunicazione dei nomi degli ispettori all’EFCA. Per le navi da ricerca, gli ispettori devono limitarsi a verificare la compatibilità delle attività con il piano di ricerca; in caso di sospetto di attività non compatibili, ne informano immediatamente Commissione ed EFCA e si applicano integralmente le CEM.

Rapporti di sorveglianza e indagine

L’articolo 30 prevede che il rapporto di sorveglianza sia inviato all’EFCA, che lo trasmette senza indugio al segretario esecutivo della NAFO e poi alla parte contraente di bandiera della nave. Il rapporto di indagine è trasmesso dallo Stato membro all’EFCA, che lo invia alla NAFO e alla Commissione.

Contenuto del rapporto di ispezione in mare

L’articolo 33 è modificato per precisare che l’ispettore registra i dati sintetici e le differenze tra catture registrate e stime a bordo nelle sezioni pertinenti del rapporto di ispezione; il rapporto di ispezione in mare va inviato, se possibile entro 20 giorni dall’ispezione, all’EFCA, che lo inoltra al segretario esecutivo della NAFO.

Infrazioni: notifiche, partecipazione di ispettori di altre parti e fattispecie rilevanti

L’articolo 34 richiede che gli ispettori notifichino l’infrazione agli osservatori presenti a bordo. Entro 24 ore dall’accertamento, lo Stato membro trasmette una notifica scritta alla Commissione e all’EFCA, che la inoltrano all’autorità competente dello Stato di bandiera e al segretario esecutivo della NAFO; la notifica deve contenere le informazioni del rapporto di ispezione, indicare le misure pertinenti e descrivere le prove, con eventuali immagini. È inoltre previsto che gli ispettori di un’altra parte contraente o di un altro Stato membro possano partecipare all’ispezione e al conteggio delle catture previo consenso dello Stato di bandiera e, se diverso, dello Stato di approdo. L’articolo 35 aggiorna le infrazioni gravi includendo, tra l’altro, la pesca nel contingente "altri" senza notifica preventiva, la pesca in zone chiuse, l’uso di maglie o griglie non autorizzate e la mancata comunicazione dei messaggi sulle catture; definisce inoltre le "inesattezze nella dichiarazione delle catture" come differenza di almeno 10 tonnellate o del 20 %, se superiore.

Regime dei porti e controllo dello Stato di approdo

L’articolo 39 è riformulato: lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione l’elenco dei porti designati, che la Commissione trasmette alla NAFO; le modifiche sono pubblicate almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore. Il periodo minimo di preavviso per la richiesta di ingresso è fissato in tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo, salvo diverso accordo con la Commissione. Lo Stato membro designa anche l’autorità competente quale punto di contatto per richieste, conferme e autorizzazioni. La decisione di autorizzare o negare l’ingresso, lo sbarco o il trasbordo va comunicata prontamente al comandante della nave e, in caso di autorizzazione, il modulo di richiesta preventiva va restituito con la parte C compilata e trasmesso alla NAFO, con copia alla Commissione e all’EFCA; analoga trasmissione è prevista in caso di annullamento della richiesta. Ogni rapporto di ispezione di controllo dello Stato di approdo va trasmesso senza ritardo alla NAFO, con copia a Commissione ed EFCA.

Navi di parti non contraenti

Il nuovo articolo 45 disciplina l’avvistamento e l’ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione. Lo Stato membro o l’EFCA che identifichi tali navi deve informare immediatamente la Commissione con il formato del rapporto di sorveglianza, cercare di avvisare il comandante che la nave è presumibilmente impegnata in pesca INN e, se possibile, chiedere l’autorizzazione a salire a bordo. Se l’ispezione è accettata, le conclusioni sono trasmesse alla Commissione e una copia del rapporto è consegnata al comandante.

Poteri delegati della Commissione

All’articolo 50, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere i), j) e k), che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per la dimensione delle maglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2; per le specifiche tecniche delle griglie di selezione e delle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale e degli altri dispositivi di selezione previsti dall’articolo 14; e per le restrizioni di zona o di periodo relative alla pesca di fondo di cui all’articolo 18.

Aggiornamento degli allegati

L’allegato del regolamento è modificato per aggiornare i riferimenti agli allegati CEM: il punto 44 richiama l’allegato IV.H sulle ispezioni e viene aggiunto il punto 45 relativo all’allegato II.H sulla procedura per concedere accesso al sito web MCS alle persone all’interno delle parti contraenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrolli e ispezionicooperazione amministrativazone di pesca e misure tecniche

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