Cassazione Penale, Ordinanza n. 12474/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo aveva ritenuto responsabile della detenzione di cocaina ai fini di cessione. Con un unico motivo ha dedotto, in modo cumulativo, mancanza e illogicità della motivazione: sosteneva che non vi fosse prova sufficiente della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella sua abitazione; lamentava il mancato confronto con elementi di segno opposto; contestava il rilievo attribuito alla somma di denaro sequestrata; affermava che non era stato accertato il principio attivo dello stupefacente; deduceva infine una giustificazione lecita del denaro, asseritamente composto da regalie in vista del matrimonio imminente. La Corte rileva che tali censure sono generiche, assertive e, in sostanza, mirano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione di merito viene ritenuta congrua e immune da vizi: il giudice di appello aveva valorizzato il rinvenimento in abitazione di più dosi di cocaina suddivise in bustine e in diversi punti occultati, di un bilancino di precisione e di denaro contante in banconote di vario taglio; aveva inoltre ritenuto non decisiva la deduzione difensiva del consumo personale, non supportata da indicazioni concrete su tempi, quantità, modalità e prezzo di acquisto dello stupefacente, né la cartella clinica che si limitava a riportare l'uso di droga.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto era manifestamente infondato, privo di specificità e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile della detenzione di cocaina ai fini di cessione è rimasta quindi ferma.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La condotta di detenzione di sostanza stupefacente suddivisa in dosi, unitamente ad altri elementi indiziari quali bilancino e denaro contante, è stata ritenuta compatibile con la finalità di cessione e quindi sussumibile nella fattispecie attenuata prevista dalla norma.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera diversa lettura del compendio probatorio o una rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
- Le censure di mancanza o illogicità della motivazione devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata; se sono generiche, assertive o riproduttive di doglianze già esaminate e disattese, il ricorso è inammissibile.
- Ai fini dell'accertamento della detenzione di stupefacente per fini di spaccio, possono assumere rilievo il confezionamento in dosi, il rinvenimento di bilancini di precisione, il denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio e la collocazione occulta della sostanza, anche in assenza dell'accertamento del principio attivo contestato dal ricorrente.
- La deduzione di un uso personale della sostanza stupefacente non è di per sé decisiva se non è accompagnata da elementi concreti e specifici circa tempi, quantità, modalità di approvvigionamento e ulteriori circostanze compatibili con l'uso esclusivo.
- La giustificazione della lecita provenienza del denaro sequestrato deve essere supportata da allegazioni concrete e verificabili; una mera asserzione difensiva non basta a neutralizzare il valore indiziario del contante rinvenuto insieme alla droga.
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