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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2464

Regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova

Normativa europea32023R2464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul regime di commercializzazione delle uova contenuto nel regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica principale impone che la stampigliatura delle uova avvenga, come regola generale, nel luogo di produzione, per rafforzare la tracciabilità e ridurre il rischio di falsa stampigliatura. È tuttavia prevista una facoltà per gli Stati membri di esentare le uova da tale obbligo quando la stampigliatura avvenga nel primo centro di imballaggio, purché l’esenzione sia basata su criteri oggettivi e non comprometta l’obiettivo di tracciabilità.

Modifica le norme di commercializzazione delle uova prevedendo che la stampigliatura avvenga in linea di principio nel luogo di produzione, con possibile esenzione nazionale per la stampigliatura nel primo centro di imballaggio.

Ambito di applicazione

Si applica alle uova di galline della specie Gallus gallus disciplinate dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito della commercializzazione dei prodotti agricoli. Coinvolge gli operatori della filiera uova, in particolare i luoghi di produzione, i primi centri di imballaggio che ricevono le uova e gli Stati membri, che possono introdurre un’esenzione dall’obbligo di stampigliatura nel luogo di produzione secondo criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Si applica dal 8 novembre 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2023/2464: norme di commercializzazione delle uova

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 limitatamente alle regole di stampigliatura delle uova di galline della specie Gallus gallus. L’intervento risponde all’esigenza di rafforzare la tracciabilità lungo la filiera, ridurre il rischio di falsa stampigliatura e allineare le norme di commercializzazione agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore".

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione intendeva riesaminare le norme di commercializzazione per favorire prodotti agricoli sostenibili e rafforzare i criteri di sostenibilità, tenendo conto anche delle perdite e degli sprechi alimentari. Per le uova, la maggiore criticità individuata riguarda la possibilità di stampigliatura nel luogo di produzione oppure nel primo centro di imballaggio, con conseguenti rischi di commistione tra uova provenienti da aziende o sistemi diversi e di errata marcatura, volontaria o involontaria.

Ambito materiale della modifica

L’intervento riguarda l’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che contiene definizioni, designazioni e denominazioni di vendita delle uova. La modifica incide in particolare sul punto III, relativo alla stampigliatura.

Regola generale: stampigliatura nel luogo di produzione

Il nuovo testo del punto 2 stabilisce che la stampigliatura delle uova, ai sensi del punto 1, deve essere effettuata nel luogo di produzione. Si tratta quindi della regola generale applicabile a tutti i soggetti della filiera interessati dalla commercializzazione delle uova.

Esenzione facoltativa per gli Stati membri

Il nuovo punto 2 bis consente agli Stati membri di derogare a tale obbligo quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate. La deroga è subordinata a due condizioni espresse:

  • deve fondarsi su criteri oggettivi;
  • non deve compromettere l’obiettivo della tracciabilità delle uova.

Il considerando rileva inoltre che l’esenzione deve essere proporzionata e non discriminatoria. La norma riconosce quindi un margine di adattamento agli Stati membri che dispongono già di sistemi efficienti di stampigliatura nei centri di imballaggio.

Profili di tracciabilità e sicurezza alimentare

La ratio principale della modifica è rafforzare la tracciabilità, ritenuta essenziale anche in caso di incidenti relativi alla sicurezza alimentare. La Commissione sottolinea che i progressi tecnici consentono oggi l’uso di tecnologie di stampigliatura a livello di azienda agricola, rendendo preferibile la marcatura nel luogo di produzione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 8 novembre 2024, per consentire agli Stati membri di adeguare la legislazione nazionale.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore uova, la disciplina comporta che la stampigliatura debba essere organizzata prioritariamente in azienda. Restano possibili, solo dove lo Stato membro abbia introdotto l’esenzione prevista, modelli operativi che prevedano la stampigliatura nel primo centro di imballaggio. In ogni caso, il sistema deve assicurare tracciabilità, prevenzione degli errori di etichettatura e conformità alle norme dell’OCM unica.

Disposizioni principali

Modifica della regola sulla stampigliatura

L’allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato sostituendo il punto 2: la stampigliatura delle uova a norma del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.

Esenzione nazionale per la stampigliatura nel primo centro di imballaggio

È inserito un nuovo punto 2 bis che consente agli Stati membri, sulla base di criteri oggettivi, di esentare le uova dall’obbligo di stampigliatura nel luogo di produzione quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 8 novembre 2024, così da lasciare agli Stati membri tempo sufficiente per adeguare la normativa nazionale.

Ratio della modifica

Le considerazioni evidenziano che la precedente possibilità di stampigliatura anche nel primo centro di imballaggio comportava rischi di falsa stampigliatura e problemi di tracciabilità, specie in caso di incidenti di sicurezza alimentare. La modifica è coerente con la strategia "Dal produttore al consumatore" e con l’esigenza di rafforzare la sostenibilità e la tracciabilità nella filiera alimentare.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatinorme di commercializzazionesicurezza alimentaretracciabilità alimentare

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