Cassazione Penale, Sentenza n. 18970/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la valutazione del Tribunale che aveva negato la retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere al 17 aprile 2023 (data di un precedente provvedimento custodiale), ritenendo che i fatti oggetto del successivo titolo custodiale non fossero desumibili dagli atti prima del momento che il Tribunale aveva individuato quale 'rinvio a giudizio' (la richiesta di rinvio a giudizio del 6 novembre 2023). Il ricorrente deduceva un errore di diritto rilevando che, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la desumibilità deve sussistere prima del rinvio a giudizio disposto (e non della sola richiesta) e che, nei procedimenti con rito abbreviato, il momento rilevante del 'rinvio a giudizio' è l'emissione dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (qui 17 aprile 2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nella determinazione del momento temporale rispetto al quale valutare la desumibilità dei fatti: ai fini dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine è 'prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione' e, nel caso di rito abbreviato, il 'rinvio a giudizio' deve essere inteso come l'ordinanza di ammissione al rito. Per tali ragioni il Tribunale dovrà riesaminare se i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti alla data del 17 aprile 2024 (data di ammissione al rito abbreviato per il primo procedimento) e non alla data del 6 novembre 2023. Non è stata disposta la cassazione senza rinvio perché la Corte non disponeva degli elementi di fatto necessari per verificare l'effettiva scadenza del termine di custodia o eventuali sospensioni.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
«prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione»
Esclude la retrodatazione dei termini di custodia quando i fatti oggetto dell'ordinanza successiva non siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio effettivamente disposto per il fatto con cui sussiste connessione; la Corte precisa che per 'rinvio a giudizio' va inteso il provvedimento giudiziale e non la sola richiesta del Pubblico Ministero
art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Usato in coordinamento interpretativo: nella disciplina del rito abbreviato la Corte ritiene che il termine finale della prima fase delle misure cautelari debba essere coordinato con l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, per cui questa ordinanza va considerata equivalente al provvedimento che dispone il giudizio ai fini dei momenti rilevanti
Norma procedurale richiamata in relazione all'impugnazione e alla competenza del Tribunale a decidere sull'appello avverso l'ordinanza del GIP; la sentenza richiama anche il comma 2 per la determinazione della competenza in caso di annullamento
Richiamato per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La retrodatazione del termine di custodia ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è ammessa solo se i fatti che giustificano il provvedimento successivo risultano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio effettivamente disposto per il fatto connesso; non basta la mera richiesta di rinvio a giudizio.
- Nei procedimenti con rito abbreviato il momento del 'rinvio a giudizio' rilevante ai fini del computo dei termini cautelari va individuato nell'ordinanza che ammette il rito abbreviato, e non nella data della richiesta del PM.
- L'onere di provare che gli elementi probatori del successivo provvedimento custodiale fossero già nella documentazione prodotta nel procedimento anteriore grava sulla parte che ne deduce la desumibilità (di solito la difesa), salvo che dagli atti emerga in modo chiaro e univoco la compiuta conoscenza dei fatti da parte dell'autorità in precedenza.
- La verifica della scadenza del termine di durata della misura cautelare e l'eventuale computo o sospensione dei termini sono questioni di fatto che devono essere accertate dal giudice di merito; la Corte di Cassazione annulla per errori di diritto ma rimette al giudice di merito le valutazioni fattuali mancanti o contraddittorie.
- Quando i procedimenti trattano ipotesi di associazioni diverse o con diversa composizione soggettiva, la soglia per ritenere desumibili i fatti dall'uno all'altro è più elevata: occorre dimostrare che tutti gli elementi di prova valorizzati nel secondo provvedimento fossero già presenti e conoscibili negli atti del primo.
- La data della richiesta del Pubblico Ministero di misura cautelare o di rinvio a giudizio non sostituisce il momento giuridicamente rilevante del provvedimento giudiziale; per valutare la retrodatazione è essenziale individuare la data in cui il giudice ha effettivamente disposto il rinvio a giudizio o l'ammissione al rito speciale.
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