Cassazione Penale, Sentenza n. 16087/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al Lauritano. Il Procuratore deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), contestando che i due acquisti contestati (50 g il 3/10/2019 e 100 g il 10/03/2020) e le conversazioni intercettate fossero indicatori sufficienti per ritenere Lauritano "acquirente stabile" del sodalizio finalizzato al narcotraffico capeggiato da Gallo Massimo; inoltre il PM sosteneva sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per carenza di confronto specifico con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata; ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione non manifestamente illogica nel ritenere che due acquisti di quantità limitata (50 g e 100 g) nell'arco di cinque mesi non fossero sufficienti a dimostrare, con elevata probabilità, la partecipazione stabile di Lauritano al sodalizio. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul tema (possibilità di configurare la veste di acquirente stabile quando sussista un rapporto durevole e rilevante economicamente), ma ha ritenuto che nel caso concreto la valutazione del Tribunale rientrasse nei limiti del sindacato di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma sul reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti può ricomprendere anche chi si renda disponibile ad acquistare o fornire sostanze, purché emergano elementi idonei a dimostrare un rapporto durevole (acquirente stabile) che va oltre la singola transazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata nel giudizio come reato fine rispetto al quale valutare la sussistenza della partecipazione associativa (i singoli acquisti contestati sono reati-fine presi in considerazione nel quadro probatorio).
Codice penale - art. 416 bis.1
Circostanza aggravante relativa ad associazione mafiosa o reati collegati: nel caso esaminato il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'aggravante ai due reati-fine contestati, valutando non provata la partecipazione associativa qualificata.
Massime di principio
- La sussistenza di 'gravi indizi' per la configurazione dell'acquirente stabile in un'associazione di traffico di stupefacenti richiede elementi che indichino un rapporto durevole e non meri acquisti occasionali: frequenza, continuità degli approvvigionamenti, rilevanza economica rispetto alla capacità del sodalizio.
- Due acquisti isolati, anche se collegati temporalmente, possono non essere sufficienti a dimostrare la partecipazione associativa se mancano altri elementi sintomatici di rapporto stabile (inserimento in liste operative, ruolo organizzativo, movimentazioni economiche rilevanti, flussi regolari di rifornimento).
- Le conversazioni intercettate devono essere valutate nel loro contesto complessivo: singoli passaggi non possono essere estrapolati per sovvertire la valutazione complessiva del giudice di merito; la Cassazione non ammette una rilettura dei fatti che si limiti a riformulare una diversa valutazione probatoria senza censurare profili di diritto.
- Per sostenere la misura cautelare per associazione di tipo finalizzato al droghe è utile documentare: continuità temporale degli acquisti, quantità complessive rilevanti rispetto all'attività del clan, transazioni economiche ripetute, ruoli espliciti o impliciti nelle comunicazioni, inserimento nelle dinamiche organizzative (es. elenchi/turni/consegne).
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente (in particolare il PM) deve confrontarsi puntualmente con i passaggi argomentativi del giudice di merito; censure generiche o riconsiderazioni fattuali senza specifico riferimento ai motivi addotti dal giudice rendono il ricorso inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15985/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15987/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15989/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15990/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15991/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15994/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →