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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 161/2024, passata in giudicato, sul diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, nonostante la notificazione del 18 settembre 2024 e il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria il 17 luglio 2025, della sentenza n. 161/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 aprile 2024. Tale sentenza aveva accertato il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero a consentirne la fruizione. La ricorrente ha chiesto di ordinare l’adempimento entro 60 giorni, mediante emissione della Carta e accredito di 1.500 euro. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato e l’inadempimento e constatando che era decorso anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 1.500 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli ulteriori adempimenti necessari alla piena attuazione della pronuncia. In caso di ulteriore inottemperanza, su richiesta della ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato dovrà intervenire quale commissario ad acta entro i successivi 30 giorni; non è previsto compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario risulta inadempiuto, circostanza che nel caso è stata documentata e non contestata dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 18.9.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).

    Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali decorre dalla notificazione; nel caso era scaduto prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato del giudice ordinario che impone a un’amministrazione un’attività dovuta può essere fatto valere con il rimedio dell’ottemperanza quando l’inadempimento sia documentato e non contestato.
  • Per le amministrazioni statali, l’azione esecutiva in ottemperanza può essere esperita una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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