Sentenza del 02/08/2017 n. 19224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che una sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare producesse soltanto l'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori e una restituzione di natura meramente ripristinatoria. Pertanto, secondo la società, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, anziché in misura proporzionale ai sensi della lett. b).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sull'importo di Euro 552.342,00. Ha ritenuto che la sentenza di revocatoria fallimentare, disponendo la restituzione delle somme o dei beni alla procedura, realizzi il recupero di ricchezza a favore del fallimento e integri quindi un provvedimento giudiziario di condanna al pagamento di somme o valori. Non si applicano le disposizioni relative agli atti meramente ripristinatori o alle dichiarazioni di nullità o annullamento soggette a imposta fissa. La contribuente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 9.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori
Si applica l'imposta di registro in misura proporzionale quando la sentenza di revocatoria fallimentare dispone restituzioni che determinano il recupero di ricchezza a favore della procedura concorsuale.
Art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Non si applica ai provvedimenti di revocatoria fallimentare oggetto della controversia, perché riguarda provvedimenti di annullamento o declaratoria di nullità con funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente.
Art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La previsione dell'imposta in misura fissa è una norma speciale e di stretta interpretazione, riferita ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, anche se accompagnati da restituzioni; non è applicabile alla revocatoria fallimentare.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sentenza di revocatoria fallimentare che ordina la restituzione di somme o beni è normalmente considerata produttiva di un trasferimento di ricchezza a favore della procedura concorsuale.
- In tali casi prevale l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista per le condanne al pagamento di somme o valori, anche se la revocatoria rende l'atto inefficace nei confronti dei creditori e non ne determina necessariamente l'invalidità originaria.
- L'imposta fissa è riservata alle ipotesi tipiche di nullità o annullamento con funzione meramente ripristinatoria; tali disposizioni, essendo speciali e di stretta interpretazione, non possono essere estese analogicamente alla revocatoria fallimentare.
- Per valutare il regime fiscale di una pronuncia giudiziaria occorre considerare l'effetto economico concreto della statuizione, in particolare se essa comporti il recupero di beni o valori a favore di un patrimonio o di una procedura.
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