Cassazione Civile, Sentenza n. 18197/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento irrogato dal Comune di Francavilla Fontana (provvedimento del 28 giugno 2018) per violazioni disciplinari connesse a fatti emersi nell'ambito di procedimento penale: il ricorrente contestava la legittimità della sospensione e della successiva riattivazione del procedimento disciplinare (contestando che la sospensione dovesse proseguire fino all'irrevocabilità della sentenza penale), la presunta decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, la sovrapposizione delle sanzioni (violazione del ne bis in idem) rispetto alla sanzione conservativa precedente non impugnata, e la mancata valorizzazione di una diversa qualificazione dei fatti da parte del Comune (apertura di un 'terzo' procedimento disciplinare). Inoltre censurava la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure del ricorrente: la sospensione del procedimento disciplinare era motivata e conforme all'art. 55 ter d.lgs. n.165/2001 nel testo antecedente alle modifiche del 2017; la riattivazione del procedimento disciplinare prima del giudicato penale è ammissibile quando gli sviluppi del processo penale consentono la ripresa; non sussiste duplicazione punitoria (ne bis in idem) perché gli addebiti della sanzione conservativa erano sostanzialmente diversi da quelli che hanno determinato il licenziamento; il valore 'confessorio' della difesa dell'ente non vincola il giudice nella qualificazione giuridica. Venivano altresì rigettate le doglianze processuali ritenute precluse dalla cosiddetta 'doppia conforme'. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi 200,00 euro e accessori di legge, con ulteriore onere secondo art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001
art. 55, art. 55-bis, art. 55-ter, art. 55-quater
La Corte ha ritenuto legittima la sospensione del procedimento disciplinare motivata dalla pendenza del procedimento penale e dall'indisponibilità di elementi utili; inoltre ha affermato che l'amministrazione può riattivare il procedimento disciplinare prima del giudicato penale quando gli sviluppi del processo penale consentono la ripresa, essendo il giudicato solo il termine massimo della sospensione
d.lgs. n. 150 del 2009
Richiamato come intervenuto nella disciplina del pubblico impiego; la Corte richiama la normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e i principi che la sorreggono
d.lgs. n. 75 del 2017
Citato per precisare che, pur essendovi successivi interventi normativi, la Corte ha interpretato l'art. 55-ter nella versione applicabile ratione temporis (anteriore alle modifiche) nel senso che la sospensione non imponeva l'attesa del giudicato penale
codice penale
art. 361; art. 32-quinquies
Art. 361 richiede l'obbligo di denuncia per talune notizie di reato; la sentenza penale nei fatti ha accertato condotte penalmente rilevanti (concussione) che differivano dalle omissioni contestate ai fini della sanzione conservativa
codice di procedura penale
Richiamato nella doglianza relativa al ne bis in idem; la Corte ha comunque valutato che non sussiste duplicazione della sanzione disciplinare rispetto al procedimento penale per diversità degli addebiti
codice civile
Art. 2697 richiamato in tema di onere della prova; art. 2909 evocato nella contestazione sul ne bis in idem civile, comunque ritenuta infondata in presenza di addebiti diversi
codice di procedura civile
art. 360 (nn. 3 e 5), art. 348-ter, artt. 167, 414, 416, 115, 116, artt. 91 e 92
Art. 360 citato quale parametro di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati motivi di merito e ha richiamato il principio della 'doppia conforme' (art. 348-ter) quale limite al sindacato di Cassazione; gli articoli procedurali relativo alla prova e alla non contestazione sono stati interpretati nel senso che la qualificazione giuridica proposta dalle parti non vincola il giudice
Costituzione
Il principio di presunzione di non colpevolezza (art.27) riguarda le garanzie nel procedimento penale e non può essere esteso per analogia a limitare automaticamente l'esercizio del potere di recesso datoriale per giusta causa in ambito disciplinare
d.P.R. n. 115 del 2002
Utilizzato per attestare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione degli oneri/contributi processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La pubblica amministrazione può sospendere un procedimento disciplinare quando è pendente un procedimento penale e non dispone di elementi sufficienti per accertare i fatti; la sospensione deve essere motivata in relazione alla complessità e all'indisponibilità di elementi utili
- La riattivazione del procedimento disciplinare prima del giudicato penale è ammissibile quando gli sviluppi del processo penale consentono che l'amministrazione proceda: il giudicato penale rappresenta il termine massimo della sospensione ma non un vincolo assoluto all'esercizio dell'azione disciplinare
- Il principio del ne bis in idem non impedisce l'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse da pene penali quando gli addebiti sono sostanzialmente differenti (es. omissioni di doveri d'ufficio vs condotte penalmente rilevanti come la concussione)
- Il valore 'confessorio' delle dichiarazioni o della qualificazione giuridica fornita dalla pubblica amministrazione è limitato: il giudice deve formare il proprio convincimento autonomamente sulla base degli atti e delle prove e non è vincolato dalla ricostruzione proposta dalla parte
- In Cassazione le censure di merito sono spesso inammissibili quando la decisione di appello si conforma a quella di primo grado o si fonda sul medesimo percorso argomentativo (cd. 'doppia conforme'); vanno pertanto denunciate violazioni di legge o vizi specifici di motivazione
- La decisione sul pagamento o la compensazione delle spese di lite resta, in linea generale, nel potere discrezionale del giudice di merito e la Corte di Cassazione non sindaca l'opportunità di compensazione se non in casi di violazione di principi di diritto
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