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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18379/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la condanna dell'ASUR al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla ridefinizione del Fondo per la retribuzione di risultato (dirigenza sanitaria non medica) per l'anno 2007. Contestavano l'interpretazione dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996 e sostenevano che la quantificazione del fondo non potesse essere rimessa alla contrattazione decentrata regionale, dovendo invece fare riferimento alle "quote storiche originariamente determinate" secondo il DPR n. 384/1990 e alla disciplina nazionale, senza decurtazioni operate da accordi regionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Ancona, ritenendo corretta l'interpretazione secondo cui, ai fini della formazione del fondo ex art. 61 CCNL 1994/1997, rilevano le "quote storiche" determinate in base agli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61. La Corte ha richiamato e dato continuità alla giurisprudenza della Cassazione (in particolare Cass. n. 9319/2021) e alle Sezioni Unite sulla nozione di "quota massima spendibile"; ha escluso il contrasto con l'accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 e con i principi di competenza nazionale negoziale per i contratti collettivi successivi al 30/6/1997. Le spese di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • CCNL 5 dicembre 1996, art. 61

    «Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 5, comma 2.»

    Le "quote storiche spettanti" sono richiamate alla disciplina del DPR 384/1990 e, secondo la Corte, devono essere individuate considerando gli accordi decentrati vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61, nel rispetto dei tetti e massimali previsti dalla normativa statale

  • Accordo di interpretazione autentica del CCNL, 12 luglio 2001

    «Con riguardo alla formazione del fondo ... per “quote storiche spettanti” non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall’art. 8, comma 3 della L. n. 537/1993.»

    L'accordo esclude che le quote storiche si determinino in base a quanto effettivamente speso; la Corte interpreta la premessa dell'accordo come compatibile con l'attribuzione di rilievo agli accordi decentrati vigenti prima dell'applicazione dell'art. 61

  • D.P.R. n. 384/1990, artt. 57 e ss. e artt. 60-62

    Costituisce il sistema previgente di riferimento per la determinazione delle quote storiche (valore unitario del plus orario, numero massimo di ore autorizzabili e unità di personale); il CCNL rimanda a tale sistema per formare il nuovo fondo

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8 comma 3

    «per il comparto sanità, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l’importo dei fondi di incentivazione ... non può eccedere il 70% degli stanziamenti relativi all’anno 1991»

    La decurtazione del 30% deve applicarsi sulla quota massima spendibile ricostruita secondo i criteri del DPR 384/1990; la finalità è il contenimento della spesa e ciò avvalora la necessità di considerare i tetti e i massimali nella determinazione delle quote

  • Cass. Sezioni Unite, n. 30222/2017

    Ha chiarito la distinzione tra fondo "virtuale" e "massimo spendibile" e ha indicato i criteri per la determinazione della quota massima spendibile richiamati dalla successiva giurisprudenza

  • Cass. n. 3134/2019

    Precedente orientamento sulla rilevanza dei decentrati; utilizzato come riferimento e successivamente rimeditato nelle pronunce seguenti

  • Cass. n. 9319/2021

    Ha affermato che, con riferimento alla formazione del fondo ex art. 61 CCNL 1994/1997, per "quote storiche spettanti" si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61; principio ribadito nella pronuncia impugnata

  • D.Lgs. n. 165/2001 (richiami: art. 24, artt. 40,47,49)

    Richiamato in relazione alla competenza nazionale della regolazione retributiva dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego; la Corte ha però ritenuto che gli accordi decentrati anteriori al passaggio al nuovo sistema conservino rilevanza nei limiti temporali e soggettivi indicati

Massime di principio

  • Per determinare il Fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61 CCNL 1994/1997 occorre considerare le "quote storiche" come individuate alla data di riferimento (anno 1993) sulla base della normativa previgente (DPR 384/1990) e degli accordi decentrati vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61.
  • La locuzione "quote storiche" non va confusa con l'ammontare effettivamente speso: non si prende come parametro il pagamento effettivo, ma la consistenza storica determinata secondo i criteri normativi e contrattuali (valore unitario del plus orario, tetti massimi, numero di ore e organico).
  • Gli accordi regionali o decentrati intervenuti prima del passaggio al nuovo sistema possono incidere sulla determinazione delle quote storiche, purché riferibili al periodo e ai soggetti interessati (prima dell'applicazione dell'art. 61 e per i dirigenti ancora nel vecchio regime).
  • Dal 1° luglio 1997 (e, in generale, dopo l'estensione del nuovo sistema contrattuale), la competenza quantomeno è riconducibile ai contratti collettivi nazionali; quindi le intese decentrate successive non possono modificare retroattivamente il perimetro stabilito dal CCNL e dalla normativa statale.
  • La nozione di "quota massima spendibile" (ricostruita secondo DPR 384/1990) è centrale quando si valutano eventuali riduzioni operative: le decurtazioni adottate per finalità di contenimento della spesa devono essere applicate sulla quota massima ricostruita, non su un fondo "virtuale" astratto.
  • In contenziosi simili è determinante produrre e dimostrare gli accordi decentrati/regionali vigenti alla data rilevante: la prova documentale della pattuizione locale è essenziale per valutare la consistenza delle quote storiche.
  • In presenza di dubbi interpretativi significativi e di precedenti giurisprudenziali non univoci, la Corte tende a dare continuità agli orientamenti più recenti della Cassazione (Sezioni Unite e pronunce successive); pertanto chi agisce in giudizio deve considerare l'evoluzione giurisprudenziale e l'effetto di decisioni di rilievo come le Sezioni Unite.

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