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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18146/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per errata interpretazione della clausola di cessazione della Convenzione del 25/08/2008 (art. 4): la Corte d'appello aveva ritenuto che il termine di scadenza coincidesse con la prima decorrenza utile di qualsiasi trattamento pensionistico, comprensivo della pensione anticipata in cumulo introdotta dalla legge di bilancio 2017; per Sanvito invece la 'prima finestra utile per l'accesso alla pensione' doveva riferirsi al trattamento A.G.O. di vecchiaia (automatismo legato alla maturazione dei requisiti di legge, non a una facoltativa attivazione del lavoratore). Il ricorso deduceva violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e l'erronea individuazione della data di cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate le censure sulla errata interpretazione dell'art. 4 della Convenzione. Ha ritenuto che le parti si riferissero a un automatismo temporale collegato alla maturazione dei requisiti previsti dalla legge per il trattamento pensionistico A.G.O. e non a una facoltativa opzione del prestatore (cumulo/pensione anticipata). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione; il ricorso incidentale della banca è stato assorbito. La Corte ha inoltre rimandato la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1362

    Usato come criterio interpretativo: prevalenza del tenore letterale e della comune intenzione delle parti nel determinare il significato delle dichiarazioni negoziali

  • Codice civile, art. 1363

    Va coordinato il significato delle singole clausole con la complessiva volontà delle parti; la ricostruzione deve essere coerente con l'interpretazione dell'intero contratto

  • Codice civile, art. 1366

    Interpretazione orientata dal criterio della buona fede e dallo scopo pratico perseguito dalle parti (causa concreta del contratto)

  • Legge n. 228/2012, art. 1, comma 239 (norme su totalizzazione e cumulo)

    La previsione disciplina la facoltà di cumulo per ottenere una sola pensione; la Corte ha osservato che tale facoltà richiede esercizio da parte dell'interessato e non costituisce automaticamente un evento temporale attivato dallo Stato

  • Legge n. 232/2016, art. 1, comma 195 (modifica normativa sul cumulo introdotta successivamente)

    Richiamata nelle considerazioni sulla pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio 2017; la Corte ha escluso che questa opzione fosse intesa dalle parti come automatica ai fini della scadenza contrattuale

  • Codice di procedura civile, art. 618bis, 615, 617

    Norme menzionate nel contesto dell'opposizione a esecuzione e dell'intimazione di pagamento cui era riferito il procedimento esecutivo originario

  • Codice di procedura civile, art. 380bis e art. 378

    Richiamate in relazione alle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione e all'ammissione di memorie

Massime di principio

  • Per interpretare clausole che rinviano alla 'prima finestra utile per l'accesso alla pensione' occorre verificare se le parti intendevano un automatismo temporale legato alla maturazione dei requisiti di legge (es. pensione di vecchiaia A.G.O.) o un evento subordinato a un comportamento facoltativo del lavoratore; in mancanza di chiara indicazione, prevale l'interpretazione coerente con la comune intenzione e con l'economia del contratto
  • Nel risolvere controversie interpretative si devono considerare non solo il tenore letterale della clausola, ma anche il comportamento successivo delle parti e le comunicazioni intercorrenti, secondo i criteri degli artt. 1362-1366 c.c.
  • La facoltà normativa di cumulo o di richiesta per ottenere pensioni anticipate non va automaticamente assimilata a un evento astratto e indifferenziato: se la disciplina richiede una specifica scelta o domanda del lavoratore, quella scelta non può essere interpretata come un automatismo che produce la cessazione contrattuale senza un atto del lavoratore
  • Se la clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni, il giudice privilegerà l'interpretazione che sia coerente con lo scopo pratico del contratto e con la volontà comune delle parti, tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute e delle manifestazioni di volontà posteriore
  • In casi simili, le sentenze possono essere cassate e i fatti rimessi al giudice di merito per valutare gli effetti concreti della corretta interpretazione, inclusa la decorrenza di eventuali diritti e l'efficacia di atti esecutivi o di precetto

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