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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18372/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il licenziamento intimatole per 13 giorni di assenza nel 2019, ritenute ingiustificate dall'Amministrazione. Contestava in particolare la mancata valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva (richiamando il principio di gradualità previsto dal c.c.n.l. e la tutela prevista dagli artt. 2106 e segg. c.c.), nonché il diniego di ammissione di prove testimoniali che avrebbero dimostrato un accordo o una prassi interna per la fruizione delle ferie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (relativi al mancato esame della questione della proporzionalità della sanzione da parte della Corte territoriale) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili, rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame coerente con i principi indicati. Ha invece rigettato i motivi relativi alla prova testimoniale e agli altri profili, ritenendo rispettivamente non manifestamente errata la valutazione di fatto del giudice d'appello e non dimostrata la decisività delle prove richieste. La Cassazione ha dunque disposto il rinvio per un giudizio di merito che valuti espressamente la proporzionalità del licenziamento.

Norme richiamate

  • art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001

    La Corte afferma che, pur tipizzando oggettivamente il caso di licenziamento per determinate assenze, l'applicazione della norma non determina un automatismo espulsivo: il giudice deve comunque valutare la proporzionalità e la gravità della sanzione nel caso concreto.

  • art. 2106 cod. civ.

    Richiamato come criterio che limita l'automaticità della sanzione collettiva: la Corte sottolinea che l'art. 55‑quater va interpretato alla luce dell'art. 2106 per consentire una sindacabilità giudiziale della proporzionalità della sanzione.

  • art. 59 c.c.n.l. enti locali (21/05/2018)

    Invocato dalla ricorrente per il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni: la Corte segnala che la valutazione di proporzionalità deve tenere conto anche delle disposizioni contrattuali che vietano automatismi sanzionatori.

  • art. 2119 cod. civ.

    Richiamato tra le norme che regolano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo/giusta causa e che concorrono alla valutazione della legittimità della sanzione espulsiva.

  • art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Citando lo Statuto, la ricorrente evidenziava profili di tutela del lavoratore; la Corte non entra nel merito specifico ma considera il complesso normativo rilevante per la valutazione disciplinare.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    Riferimento alla disciplina della reintegrazione/risarcimento in caso di licenziamento illegittimo; contestualizzato nella valutazione complessiva dei rimedi per il lavoratore.

  • art. 63, comma 2‑bis d.lgs. n. 165/2001

    Citato tra le norme del pubblico impiego rilevanti per le sanzioni disciplinari; la Corte utilizza il quadro normativo per sostenere la necessità di sindacato sulla proporzionalità.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferito al regime dell'onere della prova: la ricorrente contestava la valutazione probatoria del giudice, ma la Cassazione conferma i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto.

  • art. 244 cod. proc. civ.

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla prova testimoniale; la Corte ricorda che l'ammissione delle prove è rimessa al giudice di merito e il ricorrente deve dimostrarne la decisività per il controllo in cassazione.

  • art. 421 cod. proc. civ.

    Collegato alle regole sulla valutazione delle prove: la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella scelta e nella valutazione dei mezzi istruttori.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità che il giudice d'appello si pronunci sui motivi posti in appello; la Cassazione censura la mancanza di esame della questione della proporzionalità.

  • art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere la sussistenza delle condizioni previste (contestuale al procedimento), ma senza impatto sul principio sostanziale del giudizio di cassazione qui espresso.

  • Giurisprudenza citata (Corte cost. n. 123/2020; Cass. n. 18326/2016, n.14199/2021, n.4800/2023)

    La Corte si allinea alla giurisprudenza che nega automatismi espulsivi: anche quando la fattispecie rientri nell'art. 55‑quater, il giudice deve verificare proporzionalità, intenzionalità e circostanze rilevanti.

Massime di principio

  • Il licenziamento disciplinare previsto dall'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001 non opera automaticamente: il giudice deve verificare la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'inadempimento e alle circostanze concrete.
  • L'art. 2106 c.c. e le norme del contratto collettivo (es. art. 59 c.c.n.l.) devono essere considerate per valutare gradualità e ragionevolezza della sanzione; l'assenza di autorizzazione non rende per sé inevitabile l'espulsione se esistono elementi attenuanti.
  • Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente sui motivi di impugnazione che riguardano profili di diritto (quali la proporzionalità della sanzione); la mancata trattazione costituisce vizio rilevante di motivazione.
  • Sull'onere della prova: spetta al datore provare l'assenza giustificata dell'autorizzazione e la fondatezza della contestazione; tuttavia la valutazione della prova (anche sulla base di ammissioni della parte e dichiarazioni del dirigente) resta di merito e non sempre sindacabile in cassazione.
  • La richiesta di ammissione di mezzi istruttori (testimonianze) può essere rigettata in applicazione della discrezionalità del giudice di merito; chi impugna in cassazione deve mostrare che l'ammissione avrebbe prodotto con certezza un esito diverso.

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