Ordinanza n. 7071/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: all'avviso del 28/05/2025 e del relativo elenco anonimo degli ammessi alla prova orale entrambi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate all'esito della prova scritta del concorso di cui al Bando reso in INPA lo scorso 19/11/24 (prot.n.407413 del 18/11/24) per “l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l'area funzionari” di cui “49 funzionari per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione” (codice 49FG/GC - PC), laddove, in virtù dei limiti previsti dall'art.6.3 del Bando, non riporta il nominativo della ricorrente per aver acquisito un punteggio, seppur idoneo alla prova scritta (24,84), non sufficiente ad accedere all'orale per la presenza di una domanda errata (n.20) (punteggio minimo di 25,2) (doc.1); Per quanto di ragione, del provvedimento di cui all'avviso del 15/04/25 con cui l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito e sul Portale INPA i punteggi “in forma anonima” della prova scritta e consentito ai candidati l'accesso ai TEST del concorso, nella parte in cui ha indicato il punteggio alla ricorrente idoneo (24,84), che però in seguito si è appreso essere inferiore a quello necessario per accedere all'orale vista la presenza di una domanda (n.20) errata e mal posta (doc.2); Per quanto di ragione, del questionario della prova scritta, svolta dalla ricorrente lo scorso 10/04/25 e comunicato sull'area “riservata” del sito istituzionale nella parte in cui, pur essendo superata con il punteggio di 24,84, reca il quesito errato n.20 (formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante), divenuto lesivo a seguito della pubblicazione dell'avvivo del 28/05/25 degli ammessi alla prova orale del concorso perché decisivo ai fini della determinazione del punteggio finale (doc.3); Per quanto di ragione, della nota di riscontro del 10/06/2025 con cui Agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta di riesame del quiz avanza dalla parte ricorrente per il ricalcolo del proprio punteggio (doc.4); Per quanto di ragione, del Bando pubblicato in INPA lo scorso 19/11/24(nota prot.n.407413 del 18/11/24) con cui è stata avviata la “selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l'area dei funzionari” di cui, nello specifico “ 49 per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC)”, laddove lesivo e, in particolare, al punto 6.3 nella parte in cui prevede oltre alla sufficienza del 21/30 un'ulteriore soglia di sbarramento per accedere all'orale rappresentata dal “limite massimo di quattro volte il numero dei posti per i quali concorrono” (doc.5); Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente; Per quanto di ragione e se lesivi, del calendario della prova orale pubblicato lo scorso 28/05/25 per il codice 49FG/GC-PC, dell'atto di integrazione della Commissione del 26/05/2024 per il codice 49FG/GC-PC; dell'atto di modifica della Sottocommissione per il codice 49FG/GC-PC, tutti pubblicati sul sito istituzionale e di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente (doc.6). Nonché per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente di essere ammessa alla successiva prova orale della selezione in oggetto E la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere agli opportuni adempimenti per garantire la suddetta ammissione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.11.2025: - Per quanto di ragione, della graduatoria / elenco nominativo dei vincitori e del relativo avviso entrambi pubblicati dapprima in data 8/09/2025 e poi (con la rettifica) in data 15/09/2025 sul sito web dell’Agenzia e sul Portale unico del reclutamento (in area ad accesso riservato), entrambi relativi al codice “49FG/GC – PC” per l’assunzione di 49 funzionari per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione, di cui al concorso per il reclutamento di 190 unità per l’area funzionari (Bando reso in INPA lo scorso 19/11/24), lesivi nei confronti di parte ricorrente (doc.1/2); - Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito dagli estremi ignoti e non pubblicata ma richiamata negli atti sopra gravati, che si compone di candidati idonei dalla posizione n.49 alla posizione n.119, laddove lesiva nei confronti di parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per l'assunzione di funzionari, inclusi l'elenco degli ammessi alla prova orale, il punteggio attribuito alla candidata, il quesito contestato, il diniego di riesame e la graduatoria finale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari, contestando il mancato inserimento nell'elenco degli ammessi alla prova orale. La candidata aveva conseguito alla prova scritta il punteggio di 24,84, superiore alla soglia di idoneità, ma inferiore al punteggio minimo necessario per l'accesso all'orale in ragione del limite massimo di candidati ammessi previsto dal bando. La contestazione riguarda, in particolare, il quesito n. 20, ritenuto errato, incompleto, ambiguo e fuorviante, la cui eventuale neutralizzazione o ricalcolo avrebbe potuto determinare l'ammissione alla prova orale. Sono stati inoltre impugnati, per quanto lesivi, il bando nella parte in cui prevede, oltre alla sufficienza, un'ulteriore soglia selettiva parametrata al numero dei posti, il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di riesame, gli atti della commissione e, con motivi aggiunti, l'elenco dei vincitori, la graduatoria e gli atti connessi. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'interesse all'ammissione alla prova orale e la condanna dell'amministrazione agli adempimenti conseguenti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti concorsuali né la fondatezza delle contestazioni sul quesito n. 20, sul punteggio, sulla soglia di ammissione o sulla graduatoria. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, comprendendo vincitori e idonei, poiché potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione Regionale interessata. L'avviso dovrà contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti e degli atti impugnati, l'indicazione dei controinteressati, il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza, nonché le informazioni per seguire il processo. L'Agenzia dovrà predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare alla ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere disponibile la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini qualificati come perentori, con improcedibilità del gravame in caso di mancato adempimento. La causa è stata rinviata alla Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, quando il numero dei controinteressati è elevato o sussistono difficoltà per la loro individuazione o reperibilità, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa della notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento dell'onere processuale imposto dal giudice, nella specie la notificazione e il deposito della relativa prova nei termini assegnati.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso amministrativo può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti, inclusi vincitori e idonei, se potenzialmente interessati dagli effetti della decisione.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché l'avviso renda conoscibili il giudizio, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati e il contenuto essenziale del ricorso.
- Il giudice che autorizza la notificazione per pubblici proclami può imporre all'amministrazione specifici obblighi di pubblicazione e conservazione online degli atti, nonché il rilascio di un'attestazione dell'avvenuto adempimento, per assicurare l'effettiva conoscibilità del giudizio da parte dei controinteressati.
- Il termine assegnato per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere qualificati come perentori, con conseguente improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto.
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