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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25427/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di misura cautelare personale nei confronti di un soggetto indicato come concorrente in un omicidio aggravato commesso ai danni di una persona offesa in data 23 febbraio 2000. Il Tribunale del riesame di Milano aveva rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza del GIP, confermando la misura. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione del ne bis in idem cautelare, sostenendo che esistesse un giudicato cautelare sulla precedente ordinanza di rigetto e che mancassero elementi nuovi idonei a giustificare una seconda richiesta cautelare; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p., deducendo che il tribunale non avesse correttamente valutato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia chiamato in correità/correità e non avesse confrontato adeguatamente l'ordinanza con le difese, in particolare quanto alle dichiarazioni del collaboratore indicato nel testo; 3) vizio di motivazione in relazione all'art. 275 c.p.p., contestando l'assenza di un giudizio prognostico concreto e attuale sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, che non poteva essere ancorato astrattamente al solo titolo di reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, poiché il Tribunale del riesame aveva già trattato in modo puntuale le eccezioni preliminari e gli elementi di novità posti a base della seconda richiesta cautelare. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che, in materia cautelare, le dichiarazioni del coindagato o coimputato possono integrare i gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; nel caso concreto, il Tribunale del riesame aveva valorizzato la credibilità del collaboratore ma non aveva indicato riscontri autonomi e individualizzanti relativi al narrato sul ruolo del ricorrente nell'omicidio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., con l'indicazione di verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata del collaboratore con specifico riguardo al ruolo del ricorrente nel fatto di omicidio in concorso aggravato.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 273 c.p.p.

    La Corte ribadisce che i gravi indizi di colpevolezza, in sede cautelare, possono fondarsi sulle chiamate in correità solo se attendibili e riscontrate individualizzantemente.

  • art. 649 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul ne bis in idem cautelare.

  • art. 575 c.p.

    Norma di riferimento per il delitto di omicidio contestato.

  • art. 577, comma 1, n. 3, c.p.

    Richiamato quale aggravante del delitto di omicidio contestato.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione come norma aggravatrice/connessa al fatto contestato.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    Applicato, per il tramite dell'art. 273, comma 1-bis, c.p.p., alla valutazione delle dichiarazioni del coindagato/coimputato, richiedendo riscontri esterni individualizzanti.

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    Consente l'applicazione, in sede cautelare, dei criteri di valutazione delle dichiarazioni accusatorie previsti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

  • art. 11 L. n. 63 del 2001

    Indicato come fonte dell'introduzione dell'art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulle esigenze cautelari e sulla prognosi di reiterazione.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Fondamento dell'annullamento con rinvio al Tribunale competente per il nuovo giudizio cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie di coindagato, coimputato o collaboratore di giustizia possono integrare i gravi indizi di colpevolezza solo se risultano non solo credibili in sé, ma anche corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti riferiti specificamente al fatto e alla persona del destinatario della chiamata.
  • La verifica della chiamata in correità/correità in ambito cautelare richiede la distinzione tra attendibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del narrato: la prima non basta, occorre un ulteriore supporto esterno idoneo ad attribuire capacità dimostrativa alla dichiarazione.
  • I riscontri richiesti dall'art. 192 c.p.p., richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p., devono essere autonomi, convergenti, geneticamente indipendenti e individualizzanti; non sono sufficienti elementi che si limitino a rafforzare in termini di mera probabilità il movente o il contesto generale del fatto.
  • Il giudizio cautelare sui gravi indizi ha natura prognostica e non coincide con l'accertamento di merito: tuttavia, proprio per questo, la motivazione deve dar conto in modo specifico dei passaggi logici che collegano le dichiarazioni accusatorie ai riscontri individualizzanti.
  • Le doglianze sul ne bis in idem cautelare sono inammissibili quando il giudice del riesame abbia già esaminato e motivato in modo puntuale gli elementi di novità posti a base della seconda richiesta cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniOmicidio
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieCarcere
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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